Sentenza 28 marzo 2012
Massime • 1
Il giudice non può disporre la condanna al pagamento della provvisionale di crediti già muniti di titolo esecutivo.(Fattispecie relativa a provvisionale relativa a crediti da assegni di mantenimento vantati dal coniuge, già assistiti da titolo esecutivo emesso in sede di separazione giudiziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2012, n. 18988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18988 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 451
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 25009/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. P.L. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 19/01/2010 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Scardaccione Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Buongiorno Gallegra Antonino, che ha concluso riportandosi al ricorso, in subordine chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di P.L. propone ricorso avverso la sentenza della 19 gennaio 2011 con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato la sua responsabilità per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Si eccepisce con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione richiamando l'allegazione operata nel giudizio di merito in ordine alla difficile situazione economica in cui versa il ricorrente, erroneamente esclusa dal giudice di merito dagli elementi costitutivi del reato, nonché contestando nel merito il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice di appello ha formulato tale valutazione.
Si rileva la mancata argomentazione del giudice di merito sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, mentre la Corte ha onerato l'interessato della prova di uno stato d'incapacità economica che dovrebbe gravare sull'accusa, in quanto elemento costitutivo dello stesso.
Si contesta da ultimo la legittimità della disposizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, ritenendo che tale disposizione possa essere correlata solo all'eliminazione delle conseguenze del danno criminale, diverso dal pregiudizio economicamente apprezzabile. La provvisionale risulta nella fattispecie determinata in misura eccedente rispetto al diritto di credito dell'interessata, considerata la somma da lei recuperata in fase esecutiva;
per l'effetto la determinazione della provvisionate realizza la duplicazione del titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato solo con riferimento alla richiesta subordinata.
Quanto al primo profilo, attinente alla contestazione degli elementi costitutivi del reato, si rileva che la violazione degli obblighi di assistenza familiare deve ritenersi integrata tutte le volte in cui sia stato omesso il versamento delle somme necessarie a garantire le ordinane condizioni di vita ai familiari che versino in stato di bisogno, obbligo dai quale il debitore può essere esonerato solo dimostrando di essere nell'impossibilità di adempiere. Conseguentemente deve escludersi la correttezza dell'impostazione difensiva, sulla base della quale la capacità economica del soggetto debitore costituisce elemento costitutivo del reato, essendo chiaro, al contrario, che l'incapacità economica costituisce un'esimente del reato, la cui allegazione, nel caso di specie, è stata superata con accertamento di merito specificamente contrastato e congruamente motivato dalla Corte di secondo grado.
2. Analogamente infondata è la richiesta di accertamento dell'intervenuta prescrizione del reato. La contestazione mossa al ricorrente è delimitata temporalmente con riferimento a condotta perdurante, secondo la tipologia della contestazione aperta, che colloca il suo momento finale, secondo costante interpretazione, nella pronuncia della sentenza di primo grado (Sez, 6, Sentenza n. 7321 del 11/02/2009, dep. 19/02/2009, imp. M. Rv. 242920), essendo incontestato che l'inadempimento è proseguito fino a quella data. Da tale periodo non è decorso il termine di prescrizione;
la circostanza esclude che possa accogliersi la richiesta formulata sui punto dalla difesa in data odierna.
3. Risulta invece fondato il motivo attinente l'erronea determinazione della provvisionale, e la conseguente subordinazione al suo pagamento della sospensione condizionale concessa. Come questa Corte ha più volte affermato la provvisionale realizza un titolo esecutivo riguardante i danni morali e gli ulteriori danni per il cui ristoro il creditore non sia già munito di titolo, che non può comprendere, conseguentemente, crediti già accertati il cui titolo esecutivo, nella specie, è costituito dai provvedimenti emessi in sede di separazione che hanno fissato l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto. In relazione ad essi quindi la liquidazione della provvisionale, per di più assistita dalla particolare tutela della subordinazione al pagamento della sospensione condizionale della pena, di fatto crea le condizioni per un'inammissibile duplicazione del pagamento.
Peraltro, a fronte dell'obiezione in tal senso proposta dinanzi al giudice di merito, questi ha argomentato in maniera astratta e del tutto sganciata dalla situazione concreta, operando un riferimento alla possibilità che la provvisionale sia riconosciuta per i danni ulteriori di natura morale, corretta sul piano sistematico, ma sganciata dalla situazione concreta in relazione alla quale l'esame della pronuncia di primo grado ha permesso di accertare che la provvisionale era stata esattamente commisurata all'importo degli assegni che risultava non corrisposto all'epoca, con assoluta identità tra i titoli esecutivi in possesso del creditore, situazione che impone l'annullamento della pronuncia sul punto, in ragione del principio indicato.
4. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla provvisionale concessa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012