Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 2
La domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro rientra nella competenza del giudice del lavoro in caso di fallimento dell'impresa quando il lavoratore non abbia proposto nei confronti del fallimento pretese di natura economica, non trovando applicazione in tal caso il principio della "vis actrattiva".
Nell'ipotesi di sentenza emessa dal Tribunale quale giudice di appello avverso la sentenza del pretore del lavoro, il giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. n. 51 del 1998, nella Corte di Appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. AN LOSAVIO - Consigliere -
Dott. AN VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE AR BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di BERGAMO, con ordinanza del 20/03/00, nella causa iscritta al n. 3592/97 vertente tra
FALLIMENTO SEBINO EST S.p.A., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso l'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MISCIONE, del ricorso giusta delega a margine delle memorie. contro
RI TO, RA ID, TI LI, DI AN IN, DI AN NN, PA AR IA, FE AR, ZE ED, RI TO, RL DA, LI IA, DE DO SA, DI OL NE, IC LI, CE EL, UL AN, SI ID, IN PI, DI OL AR LA, DI ES IE, FO CE, IE IA, DI NN EV, IO IR, ZE NO, D'OS NA, DI ID AZ GA, NA UC, AL TE, DI ST NA, ON AR SU, NI IU, NE IN, AN AD, DE TT NI, MA EA, SI LO, UCNI EL, ZE NN, CA EL, DI ST TO, IC IA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVESTRO LANCIAPRIMA, giusta delega in atti;
- resistenti -
e
CE AN, DI AN AN AR, DI IN, DI ST AR IA, RI AR IA, DI GIUSEPPTO IN, DE IS CAROLI, DI OL AN, UT GA, DI NO NI, TO LEONNA, BO VI, NI IT, DE DI LA, DI GIUSEPPTO UC, CO AN, DI OL MARGHEIT, NI ANGELI, DE EL AR, ON CA, AT NI, ON ARNNINA, ON AN, DI IN RO, DI IU AR, NI NI, NI RI, OI MA, RD AN, DI VA GINO, FO ON, GOLDEN LADY SPA, ADRILON SPA, MAVER SRL;
- intimati -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Teramo in grado di appello, in funzione del giudice del lavoro, con le ulteriori statuizioni di legge.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione così si è espresso nella sua requisitoria, resa ai sensi dell'art. 375 c.p.c.:
"Considerato che la sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo, con ordinanza 16/20.3.2000, ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza a seguito di precedente declinatoria di competenza depositata il 25.6.1997 del Tribunale di Teramo, quale giudice del lavoro d'appello della sentenza pretorile, in ordine alla domanda proposta dai 72 lavoratori licenziati nei confronti della Sebino Est S.p.A. (cui subentrava, nel corso del giudizio di secondo grado dinanzi al Tribunale di Teramo, il curatore a seguito del fallimento della società dichiarato con sentenza del 28.6.1991) nonché nei confronti della Adrilon S.p.A., della Golden Lady S.p.A. e della Maver S.r.l.;
ritenuto che, a parere del requirente, l'istanza è fondata in quanto con l'atto introduttivo del giudizio i lavoratori ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla Sebino Est in liquidazione nonché la reintegra nel posto di lavoro e le rivendicazioni di natura economica nei confronti delle tre società del gruppo Golden Lady, una delle quali aveva rilevato l'azienda della suddetta Sebino Est, per cui, non avendo i lavoratori avanzato pretese di natura patrimoniale verso il fallimento ma esclusivamente nei confronti delle società in bonis, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la competenza del foro fallimentare ex art. 24 l. fall.. Che non trova applicazione per le domande di mero accertamento della illegittimità del licenziamento e per quelle costitutive di reintegra nel posto di lavoro quando, come nel caso di specie, esse non sono strumentali rispetto al riconoscimento di un credito (Cass. N. 10387 del 1998, Cass. N. 11787 del 1998, Cass. N. 7907 del 1995);
ritenuto, altresì, che la deroga alla regola della vis attractiva del foro fallimentare si imporrebbe in ogni caso ai sensi dell'art. 95 comma 30 l. fall., atteso che, come ha esattamente rilevato l'istanza di regolamento di competenza, il presente giudizio era stato introdotto antecedentemente al fallimento e si era concluso con una decisione, ugualmente antecedente al fallimento, di cessazione della materia del contendere (per precedente giudicato) e, quindi, di merito, appellata davanti al Tribunale di Teramo dalla Sebino Est in concordato, cui subentrava in corso di causa il curatore del fallimento;
rilevato che sulla indicazione del giudice di rinvio, con riferimento all'ipotesi di sentenze emesse dal Tribunale quale giudice di appello avverso le sentenze del pretore del lavoro, si registra un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo n. 24 del 2.3.2000) e che, a parere del requirente, appare preferibile la tesi del rinvio al Tribunale e non alla C.A. (Cass. N. 2231 del 2000, Cass. N. 30 del 2000, da ultimo Cass. Sez. Lav. udienza 22.11.1999, Pres. Ianniruberto, rel. Picone), in quanto più corrispondente alla lettera e alla ratio dell'art. 135 del d.lgs. n. 51 del 1998;
La Corte, relativamente alla esclusione della forza attrattiva del foro fallimentare nella specie, condivide l'opinione del Procuratore Generale.
Quanto, invece, alla individuazione del giudice di rinvio, rileva che l'alternativa alla quale fa riferimento la requisitoria può essere superata in base al principio di recente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 1044 del 2000. In essa la Corte, in relazione alla necessità di determinare il giudice di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza del tribunale quale giudice di appello, ha ritenuto che a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni, la competenza a conoscere delle impugnative sulle sentenze emesse dal Pretore è stata attribuita alla Corte d'Appello.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale indirizzo. Deve pertanto essere dichiarata la competenza della Corte di Appello de L'Aquila, Sezione Lavoro, giudice di appello territorialmente competente a conoscere le impugnazioni del cessato Pretore del lavoro di Atri. Non deve darsi pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte d'Appello de L'Aquila, Sezione Lavoro.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001