Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 567 cod. pen. punisce l'attribuzione al neonato di un genitore diverso da quello naturale. Ne consegue che non risponde del suddetto delitto la madre che, nel dichiarare all'ufficiale di stato civile che il figlio è stato concepito da un'unione naturale, occulti il suo stato di persona coniugata. Nè il silenzio serbato su tale circostanza, concomitante al fatto regolarmente attestato, può integrare una reticenza punibile ai sensi dell'art. 495 cod. pen., trattandosi di dichiarazione che non incide sull'essenza del documento e non è lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2004, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 13/12/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1712
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 37755/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
EW RI - parte civile nel procedimento penale;
nei confronti di:
BI AR IS, n. a Roma il 22.5.1965;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, emessa il 6.3.2002;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in Pubblica Udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G. G. Viglietta, che concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio;
udito il difensore dell'imputata, avv. A.E. Falcetto, che ha richiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 12.12.2000, il Tribunale di Roma dichiarò AR IS BI responsabile del delitto di cui all'art. 567 co. 2^ cod. pen., "per avere, nella formazione di un atto di nascita,
alterato lo stato civile di un neonato, mediante false attestazioni, in particolar dichiarando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Roma, che la figlia AR AB (nata il [...]) era nata dall'unione naturale della dichiarante con un uomo non parente ne' affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento, omettendo di dichiarare che la figlia era nata in [...] matrimonio celebrato il 7.2.1987 con EW RI, di guisa che alla neonata era attribuito il cognome BI e non EW (in Roma il 30.4.1987)". A seguito d'impugnazione dell'imputata, la Corte d'appello pronunciò sentenza assolutoria con la formula "il fatto non sussiste", poiché la BI non aveva "nascosto all'ufficiale di Stato civile che la AR AB era figlia sua, sicché l'esattezza della discendenza alla neonata e la relativa conoscenza da parte della stessa non era state resa impossibile".
Contro la decisione ricorre il Pubblico Ministero, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606.1 lett. b c.p.p. in relazione all'art. 567 cod. pen.), in quanto l'imputata, "tacendo il suo stato coniugale, ha rilasciato una falsa attestazione recepita poi dall'ufficiale di stato civile con l'effetto di privare la neonata del cognome cui aveva diritto". CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. L'interpretazione dell'art. 567 cpv. cod. pen., posta a base del ricorso del Pubblico Ministero, non può essere condivisa. Se è ben vero, in effetti, che nei due commi dell'art. 567 cod. pen. si prevedono due reati autonomi, per delimitare l'ambito del secondo comma non si può trascurare il delitto previsto nel primo ne' la differenza di pena edittale prevista tra le due ipotesi. Sarebbe del tutto irrazionale interpretare la fattispecie del secondo comma, punita con pena da cinque a quindici anni di reclusione, in modo da inglobare qualsiasi alterazione dello stato di figlio, mentre il primo comma punisce con la reclusione da tre a dieci anni l'alterazione di stato civile che si realizza mediante la sostituzione fisica del neonato.
Al di là della rubrica "alterazione di stato", che esprime molto più del contenuto disciplinato nell'art. 567 cod. pen., l'ipotesi di reato prevista dal comma 2^ c.p. si realizza ogni volta che, in un atto di nascita, venga attribuito ad un neonato lo stato di figlio di una persona che non lo abbia realmente generato, poiché con questa norma il legislatore ha inteso tutelare l'interesse del minore alla verità effettiva dell'ascendenza, punendo l'attribuzione all'infante di un genitore diverso da quello naturale.
Per configurare il reato occorre, perciò, che nell'atto di nascita vengano attribuiti al neonato genitori diversi da quelli che lo hanno generato.
Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha escluso la sussistenza del reato nel caso in esame, giacché la dichiarazione resa dalla BI non era contraria alla realtà naturale della procreazione.
2.2. Il fatto commesso dall'BI non configura neppure il diverso e meno grave delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Invero, per integrare l'elemento costitutivo materiale di tale delitto occorre una vera e propria falsità consistente nell'affermazione di un fatto non vero o nella negazione di un fatto vero, giacché la funzione probatoria dell'atto è limitata alle dichiarazioni ed alle attestazioni rese al pubblico ufficiale e da lui recepite nell'atto pubblico. Il mero silenzio mantenuto sopra una determinata realtà, concomitante al fatto regolarmente attestato, integra una reticenza non perseguibile penalmente quando, attraverso il silenzio medesimo, si da luogo ad una dichiarazione incompleta, come tale non incidente sull'essenza del documento e non lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.
È vero che tale reato è configurabile non solo per ciò che viene espressamente detto, ma anche per quello che viene taciuto, ma soltanto nel caso in cui, per effetto del callido occultamento di elementi essenziali a descrivere il fatto oggetto della dichiarazione, ne risulti una rappresentazione non veridica, e quindi oggettivamente falsa, della realtà che si dichiara e che l'atto pubblico ha la funzione di provare.
Nel caso in esame la dichiarazione che la bimba "era nata dall'unione naturale della dichiarante con un uomo non parente ne' affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento" è oggettivamente e soggettivamente vera, dal momento che il concepimento era avvenuto quando la donna non era sposata ne' l'omissione della menzione dello stato di coniugio, insorto con il Bebajew il 7.2.1987, cioè poco più di due mesi prima della nascita, può ritenersi tale da occultare un elemento essenziale per la descrizione della realtà e, quindi, oggettivamente falsa.
2.3. Il ricorso del Pubblico Ministero va perciò rigettato, alla pari di quello della parte civile che presuppone la sussistenza del reato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la parte civile RI EW al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005