Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. Ne consegue che è abnorme, in quanto inutile e produttiva di duplice deliberazione sul medesimo fatto, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata, con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio per il reato ravvisato dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2002, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Arturo CORTESE "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari nei confronti di:
RI MA, n. 03.01.1915;
RI MA, n. 23.03.1945;
PO AB, n. 28.01.1921;
TU BE, n. 01.01.1924;
avverso la sentenza emessa il giorno 14.02.2001 dal UP del Tribunale di Trani;
visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 14.02.2001 il UP del Tribunale di Trani dichiarava tra l'altro non doversi procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di RI MA, RI MA, PO AB e TU BE in ordine ai reati di cui all'art. 314 cp., loro contestati. Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, deducendo che il Gup, con riferito proscioglimento di cui all'impugnata sentenza, ha adottato un provvedimento abnorme, avendo per gli stessi fatti, riqualificati sub specie di art. 316 bis cp., disposto contestualmente il rinvio a giudizio degli imputati.
Hanno presentato memoria le difese.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
premesso, invero, che il UP ben può procedere, a conclusione dell'udienza preliminare, a una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati (Cass. 11.11.1998, PM c. Manno;
01.07.1997, Spitalieri), è sicuramente fuori del sistema che, contestualmente al rinvio a giudizio disposto per i fatti previamente riqualificati, lo stesso UP emetta sentenza di proscioglimento sugli stessi in riferimento alla precedente qualificazione, così dando inammissibilmente luogo a una decisione duplicativa al riguardo (cfr. Cass. 24.10.1995, PM c. Branca), in relazione a una qualificazione da lui stesso ripudiata e in pregiudizio dei poteri di determinazione ormai riservati in via esclusiva al giudice del dibattimento.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, in parte qua, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 cppp., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente a RI MA, RI MA, PO AB e TU BE in ordine alle imputazioni di cui all'art. 314 cp. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 GENNAIO 2003 .