Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc.pen., come novellato dall'art. 2, comma 5 del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, conv. in l. 9 gennaio 2001 n. 4, che consente l'adozione di misure sostitutive 'solo se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare', va interpretato nel senso che occorre una verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Tale verifica non può consistere pertanto nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma deve dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengano persistenti al momento dell'applicazione della nuova misura (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura dell'obbligo di dimora all'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia, sul rilievo che essa si limitava a richiamare, perché non superata da elementi nuovi, la motivazione del titolo custodiale originario e a ritenere genericamente l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di un mero richiamo 'alle modalita' del fattò e 'alla personalita' negativa dell'indagatò, senza alcuna indicazione specifica delle ragioni per le quali tale pericolo dovesse in concreto ritenersi sussistente all'atto dell'adozione della nuova misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 15736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15736 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 06/03/2003
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 535
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 35782/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NO;
avverso ordinanza del Tribunale di Palermo in data 26.6.2002 letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
udito il difensore, avv. Giuseppe Gianzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza in data 4.6.2002 il g.i.p. del Tribunale di Palermo applicava a NO NO, posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia, la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo. L'appello interposto dal NO veniva rigettato dal Tribunale con ordinanza in data 26.6.2002. Secondo il Tribunale, la difesa non aveva dedotto "alcun rilevante elemento nuovo rispetto alla situazione già cristallizzata nell'originario titolo custodiale"; e doveva comunque essere ribadita l'attualità del pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole, desunto "dalle modalità del fatto e dalla personalità negativa dell'indagato". Ricorre il NO, deducendo difetto e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le novità rilevanti costituite da un'ordinanza del giudice del riesame, che aveva sia pure parzialmente escluso le esigenze cautelari, e da una successiva sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte;
e comunque avrebbe applicato la nuova misura sulla base di una inammissibile presunzione di persistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso è fondato. A parte l'opinabilità delle argomentazioni circa l'insussistenza di elementi nuovi, il Tribunale mostra di ritenere che, nel caso in cui venga contestata la sussistenza dei presupposti di una misura applicata ai sensi dell'art. 307 c.p.p., sia onere della difesa provare o quanto meno allegare l'esistenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro già cristallizzato dalle precedenti vicende del procedimento cautelare, in difetto dei quali le precedenti decisioni non sarebbero suscettibili di modifica. Si tratta in sostanza del principio del cosiddetto giudicato cautelare, il cui richiamo appare però, nel caso in esame, del tutto improprio sotto un duplice profilo. In primo luogo, nessun giudicato poteva essere invocato legittimamente a fronte di una sentenza di annullamento con rinvio, la cui esistenza non poteva essere ignorata dal Tribunale pur se il mancato deposito della motivazione non consentiva di conoscere ancora le ragioni dell'annullamento, in quanto ostativa di per sè alla formazione del giudicato sui presupposti dell'applicazione della misura. In secondo luogo l'art.307 c. 1 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 2 c.5 d.l. 24.11.2000 n.341 convertito in L. 19.1.2001 n.4, stabilisce che dopo la decorrenza dei termini di custodia può essere adottata altra misura cautelare solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, significativamente innovando il testo previgente, che prevedeva l'applicabilità della misura salvo il caso in cui fossero venute meno le esigenze cautelari. Ciò significa che, mentre per il passato l'adozione di una misura nuova era subordinata soltanto all'inesistenza di elementi sopravvenuti ed atti a far ritenere la cessazione delle esigenze, che dovevano essere accertati specificamente, attualmente occorre una verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura: verifica che non può consistere nel semplice richiamo dell'accertamento originario e che deve dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengano persistenti al momento dell'applicazione della nuova misura. Il giudice investito della richiesta è quindi tenuto al relativo accertamento e ad adeguata motivazione sul punto.
Tale obbligo non risulta soddisfatto dall'ordinanza impugnata, che si limita a richiamare la motivazione del titolo custodiale originario, in quanto non superata da elementi nuovi, e a ritenere genericamente l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di uno schematico richiamo alle modalità del fatto, non meglio qualificate in alcun modo, e alla "personalità negativa dell'indagato", anch'essa non meglio descritta, senza alcuna indicazione specifica delle ragioni per le quali tale pericolo dovesse in concreto ritenersi sussistente all'atto dell'adozione della nuova misura. Il vizio di motivazione accertato impone l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al giudice competente;
il quale provvedere a nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'adozione della nuova misura cautelare.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003