Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 15736
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc.pen., come novellato dall'art. 2, comma 5 del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, conv. in l. 9 gennaio 2001 n. 4, che consente l'adozione di misure sostitutive 'solo se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare', va interpretato nel senso che occorre una verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Tale verifica non può consistere pertanto nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma deve dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengano persistenti al momento dell'applicazione della nuova misura (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura dell'obbligo di dimora all'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia, sul rilievo che essa si limitava a richiamare, perché non superata da elementi nuovi, la motivazione del titolo custodiale originario e a ritenere genericamente l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di un mero richiamo 'alle modalita' del fattò e 'alla personalita' negativa dell'indagatò, senza alcuna indicazione specifica delle ragioni per le quali tale pericolo dovesse in concreto ritenersi sussistente all'atto dell'adozione della nuova misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 15736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15736
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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