Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S04807 /0 1 l IN NOME DE POLO O I A A SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Pagamento COMPENSO Professionista Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 7366/99Dott. Rafaele CORONA Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 10288 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep. 1696 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Ud. 21/12/00 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AND ME AI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 123, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO VINCENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente 6000 2 APR. 2001contro FAVARA LUCIANO;
LIRE 3000 CANCELLERIA - intimato avverso la sentenza n. 239/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 14/03/98; CG508538 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG508539 2138 udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
udito l'Avvocato Alberto PANUCCIO, per delega dell'Avv. V.PANUCCIO, depositate in udienza, difensore del ricorre nte che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore THE Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 29 maggio 1982 DO SU proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Catania, contro un decreto ingiuntivo emesso il 16 aprile 1982 dal Presidente dello stesso Tribunale per la somma di L. 13.644.444 del procedimentospese(oltre interessi e monitorio) а titolo di compenso dovuto а RA AN per la progettazione di alcune villette da costruire in territorio di Via Grande e nella Via s u del Bosco di Catania. L'opponente deduceva in particolare, per A quello che ancora interessa in questa sede, che il compenso era stato calcolato in base ad un valore dell'opera erroneamente determinato in misura eccedente quello reale. dallo stesso SU una Proposta risarcitoria, il Tribunale riconvenzionale rigettava sia l'opposizione sia la riconvenzionale disattendendo, in particolare, le eccezioni sulla misura del compenso perché generiche. La sentenza, appellata dal SU, veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania la quale considerava inammissibili, perché generici, i motivi relativi alla pronuncia sulla misura del 3 compenso liquidato al professionista. Questa Suprema Corte, su ricorso dello stesso SU, accoglieva il quinto motivo con il quale il predetto sosteneva che il giudice del gravame di merito aveva errato nel considerare generici, e perciò inammissibili, i suoi motivi di appello sui capi della sentenza di primo grado relativi alla congruità del compenso preteso dal RA quando era affatto evidente che con la censura si volevano richiamare i minori valori di stima dell'opera da eseguire originariamente indicati, stragiudi- zialmente, dal professionista in modo da fornire una prova dell'erroneità dei maggiori valori indicati nelle parcelle presentate al Consiglio dell'ordine. Osservava la Corte che pur avendo nell'atto di appello il SU, evidentemente ricollegandosi alla sua originaria eccezione ed alle ragioni che avevano indotto il Tribunale a disattenderla, insistito nel rilevare che l'importo richiesto dal RA originariamente era di gran lunga inferiore, l'infelice ed eccessivamente sintetica formulazione del motivo di gravame non ne pregiudicava radicalmente la chiarezza e la specificità, dato che dai documenti prodotti, che lo stesso giudice 4 di legittimità, attesa la natura del vizio denunciato, aveva il potere di esaminare, risultava che appunto la richiesta di decreto ingiuntivo del professionista era stata preceduta da una richiesta stragiudiziale con specifica indicazione dei valori considerati per la determinazione dei compensi (a percentuale) pretesi. Ciò avrebbe dovuto impegnare il giudice del gravame di merito nella verifica del fondamento della eccezione, e conseguentemente, conduceva alla s cassazione della sentenza impugnata che aveva u invece omesso l'esame nel merito del motivo A d'impugnazione rilevandone l'inammissibilità. Riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio (altra sezione della stessa Corte d'appello di Catania) quest'ultimo, con sentenza del 3.11.97 14.3.98, in riforma della sentenza del Tribunale - 15.12.87, di Catania dell'8.10 accoglieva per proposta dal l'opposizione quanto di ragione SU avverso il decreto ingiuntivo del 16.4.82 e per l'effetto revocava il decreto e condannava lo stesso SU a pagare al RA la somma di L. 12.610.431 oltre interessi legali dal 29.9.81 al terzo le spese della saldo, compensando per un procedura monitoria e dei successivi gradi del 5 giudizio, ivi compreso quello di rinvio, con addebito al SU dei due terzi residui. Avverso tale decisione ha nuovamente proposto ricorso per cassazione DO SU sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE due motivi di ricorso, da esaminarsi Con congiuntamente stante la loro stretta connessione, е si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 и н cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 384 stesso codice, degli artt. 2730, 2733 e 2735 CC, я omesso esame di fatto decisivo (documento), illogicità della motivazione, ultrapetizione. Rileva il ricorrente che pur esistendo agli atti una dichiarazione di volontà del RA (la richiesta stragiudiziale) fondata su una dichiarazione di verità (persino con valore confessorio) circa i valori considerati, la Corte del rinvio, rielaborando le parcelle senza attenersi, secondo il "dictum" della Suprema Corte, a tale richiesta stragiudiziale, aveva violato il principio consensualistico che vietava la liquidazione di una somma maggiore di quella 6 richiesta, sovrapponendosi alla stessa volontà del richiedente. Osserva altresì, con riguardo al complesso residenziale della Via Del Bosco, che il giudice del rinvio, affermando che non esisteva alcun documento comprovante la diversa valutazione del valore della controversia, non aveva tenuto conto del valore confessorio della relativa fattura costituente il fondamento della richiesta stragiudiziale del RA. Le doglianze non possono essere accolte. у н Premesso che l'esame della causa da parte del giudice del rinvio doveva operare nel limitato д ambito segnato da questa Suprema Corte che con la о 626/94 aveva statuito la piena sentenza n. ammissibilità del gravame di merito del SU con cui era stato contestato l'importo delle opere progettate dal RA, come indicato nelle parcelle poste а base del decreto ingiuntivo opposto, in precedenza dal essendo l'importo richiesto lunga inferiore, e ciò in predetto di gran sostanziale specificità del considerazione della gravame medesimo stante che dai documenti prodotti risultava che la richiesta di decreto ingiuntivo era stata preceduta da una richiesta stragiudiziale considerati con specifica indicazione dei valori percentuale per la determinazione dei compensi a pretesi, ha osservato la Corte catanese: Effettivamente tale richiesta stragiudiziale, 20.11.1980, risultava effettuata per L. datata - in relazione al progetto di massima, 1.069.025 preventivo sommario e capitolato speciale della invilla monopiano di Viagrande -, per L. 641.200 relazione alle varianti al progetto di massima, e capitolato speciale di unapreventivo sommario - e per L. 664.335 villa bipiani di Viagrande - in s u relazione ai calcoli delle strutture in c.a. A dell'altra villa bipiani di Viagrande ma era accompagnata da tre moduli allegati, contenenti i dati del relativo calcolo, primo fra tutti l'importo il qualedella rispettiva opera, costituiva la base per il calcolo della percentuale relativa all'onorario per prestazione totale (costituente, a sua volta, la base per il calcolo dell'onorario per prestazione parziale, dovuto nella specie, poiché le prestazioni del professionista non avevano seguito lo sviluppo completo delle opere, ma si erano limitate solo ad alcune funzioni parziali); - In quei tre moduli gli importi relativi alle 8 tre opere innanzi menzionate risultavano, rispettivamente nell'ordine, indicati diversamente dagli importi riportati nelle parcelle poste a base del decreto ingiuntivo - in L. 60.000.000 (anziché in L. 70.763.875), in 11. 70.000.000 (anziché L. 72.062.950) e in L. 14.000.000 (anziché L. 19.697.300), tal che, nel contrasto tra le due indicazioni ed in mancanza di altre prove (il cui onere era a carico del RA) indubbio che dovesse darsi prevalenzaera all'importo inferiore, sulla cui base dovevano, f quindi, rielaborarsi le parcelle, calcolando, per u ciascuna di esse, ferme mantenendo le percentuali A già vagliate dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Catania, l'onorario per prestazione parziale, la percentuale di cui all'art. 5 del D.M. 21.8.58 per onorario a vacazione e per spese, l'IVA e la tassazione della parcella;
Operando i calcoli sulla base di tali presupposti poteva, pertanto, constatarsi che la parcella relativa alla villa monopiano di Viagrande doveva essere liquidata in L. 3.607.021, quella relativa ad una villa bipiani di Viagrande in L. 2.591.275, e quella relativa ai calcoli delle strutture in c.a. dell'altra villa bipiani di Viagrande in L. 768.022, mentre andava mantenuta ferma, nel complessivo importo di L. 6.716.113, convalidato dal competente Consiglio dell'Ordine, la parcella relativa al complesso residenziale della locale via del Bosco, non esistendo in atti alcun documento proveniente dal RA indicante un diverso importo dell'opera meno elevato di quello (L. 274.250.000) in parcella, mariportato semplicemente una parcella del 21.12.79 indicante, per la redazione del solo progetto di massima, il compenso di 1.400.000 (oltre L. 56.000 per IVA al 14%) donde l'impossibilità di effettuare un raffronto con la parcella posta a base del decreto ingiuntivo, liquidata secondo la tariffa professionale anche per il preventivo sommario e per il progetto di variante, oltre che per altre voci, tra le quali il compenso a discrezione per il completamento del progetto lavoro relativo al esecutivo. Ebbene, а fronte di tali considerazioni, enunciate nel pieno rispetto degli obblighi del giudice del rinvio, con motivazione congrua e non contraddittoria esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella presente 10 : ' legittimità, al pari della corretta sede di del calcolo degli importi dovuti al esecuzione professionista in relazione all'opera dallo stesso prestata in favore del committente, perdono consistenza i rilievi del SU che ha contestato, quanto alle prime tre parcelle, la cataneserielaborazione operata dalla Corte eccependo un mancato adeguamento di quel giudice alla richiesta stragiudiziale del RA, erroneamente interpretata dal ricorrente come espressione diretta delle somme richieste a titolo di compenso, senza tenere in alcun conto le indicazioni risultanti dagli allegati moduli circa i l valori delle opere costituenti la base del calcolo A e dei degli onorari per prestazione parziale enunciando, quanto alla relativi accessori, ed quarta, relativa al complesso residenziale della via del Bosco, 1'indimostrata tesi di una confusione operata dal giudice del rinvio tra "fattura" e "parcella", richiamando altresì il riconoscimento, contenuto nella citata richiesta stragiudiziale,e. di una imprecisata "fattura" che ne costituirebbe a suo dire il fondamento, ciò in contrasto altresì con il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. 11 Alla tregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio non avendo 1'intimato spiegato attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 21 dicembre 2000 Alfredo Marition as Aerea лепти IL CANCELLIERE CT Francesco Catania DEPOSITATO IN CAN 60000 Roma IL CANCELLERE C1 310000 Catania Agenzia delle Entrate 30.36.11 Ufficio di Roma, by 1482 Iscritto a yolo il Art. n. на 12