Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
In tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, solo una parte dei quali commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio, se la sentenza non ha fornito specifica indicazione in proposito, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare i titoli di condanna e delibare quanto della condotta in esame sia collocabile oltre il termine di entrata in vigore della disciplina indulgenziale e, conseguentemente, quale frazione sanzionatoria determinata dal giudice della cognizione sia riferibile ad esse. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, adito dal P.M. ai fini della revoca dell'indulto, ha ritenuto non precisamente identificabili le parti di condotta consumate oltre il termine di efficacia della misura clemenziale, ed ha conseguentemente adottato la decisione più conforme al principio del "favor rei").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 20011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20011 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M - rel. Consigliere - N. 1169
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 31022/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di:
SO CA N. IL 12/03/1962;
avverso l'ordinanza n. 274/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 20/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 20 gennaio 2012 la Corte di appello di Catanzaro, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 c.p.p., comma 1, ha rigettato l'istanza proposta dal P.M. per la revoca dell'indulto concesso ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241 in favore di RI EL in relazione a plurime sentenze di condanna, istanza fondata sul rilievo che in data 6 luglio 2010 il RI aveva riportato condanna per reati ritenuti unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. con pena base, per il reato più grave, determinata in anni sette di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che non sussistevano i presupposti per la revoca come innanzi domandata, giacché la condotta giudicata di essa revoca giustificativa risultava commessa tra il 2000 ed il 2007 e dall'esame della sentenza non era possibile determinare con certezza il quantum di pena, concretamente rilevante sotto il profilo della continuazione per la specifica violazione, temporalmente significativa ai fini della revoca dell'indulto. Concludeva pertanto il G.E. che, stante l'esposta situazione processuale, alla fattispecie doveva applicarsi il principio del favor rei e ritenere che la condotta tenuta nell'arco temporale successivo all'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 ha comportato una frazione sanzionatoria inferiore ad anni due.
2. Avverso tale pronuncia il Procuratore generale della repubblica di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione perché insufficiente il solo richiamo al principio del favor rei nella fattispecie in assenza di una disamina dei titoli di condanna e di una opportuna considerazione dei singoli episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, tenendo altresì conto della quantità trattata, elementi tutti, quelli appena considerati, incidenti sul calcolo del trattamento sanzionatorio utile ai fini del giudizio richiesto al giudice dell'esecuzione.
3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Ritiene il Collegio non condivisibile la doglianza come innanzi prospettata.
Ed in vero, seguendo la lezione di recente espressa da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, va ribadito che in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta;
a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Cass., Sez. Unite, 23/04/2009, n. 21501). Il principio conserva la sua validità anche nella concreta fattispecie all'esame del Collegio, caratterizzata dalla circostanza che i reati sanzionati nell'ambito di condotte considerate tra esse in continuazione, risultano consumati in un arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2007, eppertanto con una frazione non condonabile dappoiché consumata oltre il termine di entrata in vigore della disciplina indulgenziale.
Anche in siffatta condizione processuale pertanto è compito del G.E. interpretare i titoli di condanna e delibare quanto della condotta in esame sia collocabile oltre il termine condonabile e, conseguentemente, quale frazione sanzionatoria determinata dal giudice della cognizione sia riferibile a quella frazione di condotta. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non identificabile con precisione tale frazione, di qui poi pervenendo alla conclusione che lo stato di incertezza non può riverberare in danno del condannato in forza del principio del favor rei.
A tale logico argomentare il procuratore ricorrente oppone un opposto divisamento, nel senso che, a suo avviso, ciò che il G.E. ha ritenuto non praticabile, sarebbe viceversa possibile. Non ha però dato il ricorrente specifica dimostrazione del suo dire, avendo argomentato la tesi a sostegno dell'impugnazione in termini del tutto generici e non dimostrativi dell'assunto. Non ha infatti indicato il ricorrente le parti di condotta giudicate identificabili nella loro consumazione oltre il termine di efficacia dell'indulto e le ragioni per le quali quella parte fosse sanzionarle ragionevolmente con una frazione di sanzione superiore ai due anni.
Di qui la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013