Sentenza 26 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU0435 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZIONE Oggetto Simulogione di SĘZIONE TERZA CIVILE contratts locatigue. ---- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 23783/99 Consigliere Cron. 9287 Dott. Roberto PREDEN 0.1459 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTE N Z A sul ricorso proposto da: CORTE SU CI CASSAZIONE LO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio POGGIO CATINO 6, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. I SOLE-240RE 3000 per diritti L. FILIPPO ANTONIO GRAZIANI, che lo difende, giusta 112-6 MAR 2001 delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA REA ANNA, BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente-- 2001 avverso la sentenza n. 11375/99 del Tribunale di ROMA, Russo 9000 24 emessa il 13/04/99 e depositata il 22/06/99 (R.G. 28 MAR, 2001 -1- 41765/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Filippo Antonio GRAZIANI;
----- udito l'Avvocato Sebastiano RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA AU563360 LIRE 3000 CANCELLERIA CW395780 LIRE 2000 CANCELLE AV563551 LIRE 2000 CANCELLERIA AU563955 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 9 maggio 1997 Giovanni Gallo esponeva che aveva stipulato con NA RE un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile posto in Roma;
che tale immobile, in forza dello stesso contratto, doveva essere promiscuamente destinato tanto a studio professionale che ad uso abitativo, con prevalenza della prima destinazione;
che tuttavia il negozio era relativamente simulato, essendo il bene destinato prevalentemente a soddisfare, per reciproca intesa, esigenze abitative primarie. Chiedeva pertanto al Pretore di Roma di accertare la simulazione relativa del contratto locatizio, determinando il canone via via dovuto, e di condannare la UC CE a restituire le somme pagate in eccedenza, nonché gli interessi maturati sul deposito cauzionale, detratte le spese di registrazione del contratto per la quota gravante su di lui. Radicatosi il contraddittorio, il Pretore condannava la RE a pagare al ricorrente gli interessi legali sul deposito cauzionale, detratto il 50% delle spese di registrazione, rigettando le altre domande, e la sentenza, impugnata dal Gallo, era confermata dal Tribunale di Roma. Per la cassazione della sentenza il conduttore proponeva ricorso sulla base di due motivi. Resisteva con controricorso l'intimata. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 il primo complesso motivo, il ricorrente denuncia Con ovvero insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 omessa c.p.c., deducendo. 1) Il giudice d'appello, nel rigettare la domanda di simulazione, non aveva considerato che, al tempo della stipula del contratto, egli, oramai ottantenne, non svolgeva che una limitatissima attività professionale: cosicché, non avendo interesse ad uno studio professionale di cinque stanze, "non poteva avere chiesto" di stipulare un contratto che non fosse ad equo canone. La RE, d'altro canto, conosceva la sua età, e quindi doveva presumersi l'imposizione, da parte sua, del prevalente uso professionale. Qu ent 2) Nulla i giudici avevano detto dell'interesse della CE di fare apparire la prevalente destinazione professionale. 3) La CE non aveva provato il proprio assunto, ossia che sapeva che il reddito professionale annuo di esso Gallo era di lire 100.000.000 e che egli le si era rivolto, tramite agenzia, per chiedere un immobile ad uso professionale. 4) Il secondo giudice aveva trascurato di considerare che non poteva essere in possesso, evidentemente, di una
contro
- dichiarazione scritta. Con il secondo mezzo, denunciando falsa applicazione dell'art. 2729 C. C. in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., il medesimo ricorrente deduce che il Tribunale aveva trascurato l'anzidetta prova presuntiva, la quale gli era consentita dal 4 combinato disposto degli artt. 1417 c.c. e 79 legge 27 luglio 1978 n. 392. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, attenendo a questioni connesse, se non sovrapponibili. Il giudice del merito motivò la propria decisione osservando che, secondo il tenore del contratto inter partes, l'immobile era destinato ad "uso professionale di commercialista, con facoltà di adibire una stanza e la cucina ad abitazione", richiamando poi, lo stesso contratto, gli artt. 27 e seguenti della legge 392/1978. In questa situazione, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto, era rilevante non già l'uso che il conduttore aveva fatto del bene locato, sebbene la consapevolezza della CE, riferita al momento della Elucent conclusione del contratto, della destinazione che ne sarebbe stata data da quello. Il Gallo, cioè, "avrebbe dovuto dimostrare la condivisa conoscenza, in capo alle parti, che la locazione de qua dovesse soddisfare, in via prevalente, l'esigenza abitativa del conduttore, e la conseguente fittizietà della destinazione contrattualmente indicata". Il conduttore, tuttavia, non aveva provato che l'impegno contrattuale fosse nel senso di privilegiare l'uso abitativo, tale situazione non emergendo, in particolare, "dalle circostanze dedotte dal conduttore come fonti per presumere l'asserita simulazione, quali la scarsa incidenza dell'attività lavorativa, l'età del Gallo, la conformazione dell'appartamento locato". 5 Tale decisione sfugge ad entrambe le censure. Va subito rilevato che il Tribunale di Roma non affermò affatto come invece mostra di credere il ricorrente- di non potersi avvalere, nella specie, della prova presuntiva, essendosi semplicemente limitato ad affermare che gli indizi t ricavabili dagli atti non erano sufficient, a suffragare l'assunto simulatorio dedotto dal Gallo. Ciò è sufficiente per disattendere la seconda doglianza, con cui è denunciata la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. Del pari infondata è la censura sub a), poiché, nell'ambito del suo incensurabile potere di accertamento dei fatti, il giudice del merito ritenne, come appena detto, non esser provato il comune intendimento dei contraenti, ovvero la q uant consapevolezza in capo alla CE, che l'immobile locato fosse prevalentemente destinato ad uso abitativo: ed a tale scopo prese in considerazione -per negare loro valenza indiziante, nel senso voluto dal conduttore- la limitata attività professionale svolta dal Gallo, la sua avanzata età, la conformazione dell'appartamento. Trattasi di valutazione congruamente e logicamente motivata, rispetto alla quale i rilievi del ricorrente, lungi dal denunciare un vizio motivazionale, si presentano come volti a sollecitare, inammissibilmente, un riesame del merito della controversia. Così rigettate entrambe le doglianze, nella ricorrenza di 6 giusti motivi si compensano fra le parti le spese del giudizio di R.G.23783 cassazione. 1999
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 10 gennaio 2001. IL CONS@flu c t IL PRESIDENTE Vitoria Douva ☐ CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistagiantes 40000 Depositata in Cancelleria 290000 26 MAR. 2001 Oggi, li A D IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U S Z N I O E UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data22 MAG. 2001 Serie 4 al n. 23.9977 versate S. 290.000 OV (line p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Autoriziari (Dr. M. RACCICIN 7