Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 7691
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Massime3

Le riprese videofilmate costituiscono, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., prove documentali non disciplinate dalla legge, come tali non soggette alle disposizioni che regolano l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, e dunque, quando non sussistano limiti connessi all'inviolabilità del domicilio, possono essere liberamente disposte ed effettuate. Ne consegue che non è configurabile alcuna sanzione di inutilizzabilità quando dette riprese siano state realizzate a seguito di informazioni fornite da anonimi. (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata)

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero ha disposto che le relative operazioni siano compiute con impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere integrata dallo stesso pubblico ministero, a proposito della ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso a detti impianti, mediante un provvedimento diverso e successivo, che il giudice può considerare, unitamente all'altro, quando è chiamato a valutare l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate. (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata).

In tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, la motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero dispone procedersi mediante impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, deve avere concreto riferimento, in punto di ricorrenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano il provvedimento, alle circostanze che caratterizzano il caso di specie. Ne consegue che detta motivazione, la quale pure può essere integrata "per relationem" con riguardo al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione, non può considerarsi adeguata quando si risolva in mero riferimento al titolo del reato oggetto dell'indagine (nella specie, associazione per delinquere di tipo mafioso). (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 7691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7691
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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