Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 3
Le riprese videofilmate costituiscono, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., prove documentali non disciplinate dalla legge, come tali non soggette alle disposizioni che regolano l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, e dunque, quando non sussistano limiti connessi all'inviolabilità del domicilio, possono essere liberamente disposte ed effettuate. Ne consegue che non è configurabile alcuna sanzione di inutilizzabilità quando dette riprese siano state realizzate a seguito di informazioni fornite da anonimi. (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata)
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero ha disposto che le relative operazioni siano compiute con impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere integrata dallo stesso pubblico ministero, a proposito della ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso a detti impianti, mediante un provvedimento diverso e successivo, che il giudice può considerare, unitamente all'altro, quando è chiamato a valutare l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate. (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata).
In tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, la motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero dispone procedersi mediante impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, deve avere concreto riferimento, in punto di ricorrenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano il provvedimento, alle circostanze che caratterizzano il caso di specie. Ne consegue che detta motivazione, la quale pure può essere integrata "per relationem" con riguardo al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione, non può considerarsi adeguata quando si risolva in mero riferimento al titolo del reato oggetto dell'indagine (nella specie, associazione per delinquere di tipo mafioso). (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 133
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 036993/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IA, n. 07.12.1976 a Catania;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.05.2003 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Finocchiaro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO
Con ordinanza del 09.05.2003 il Tribunale di Catania rigettava il riesame proposto nell'interesse di LO IA avverso l'ordinanza 12.04.2003 con cui il locale GIP gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa (capo A).
Propone ricorso l'indagato, deducendo:
1) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni visive autorizzate con decreto del GIP del 25.09.2000, per essere tale decreto basato essenzialmente e illegittimamente su una telefonata anonima;
2) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate con decreto del 17.12.2000, per essere stato seguito, senza che ne sussistessero i presupposti, il procedimento speciale di cui all'art. 13 L. 203/91, anziché quello ordinario;
3) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite in base ai decreti del P.M. del 20.12.2000, del 23.01.2001 e del 20.02.2001, per essere gli stessi privi della motivazione, prescritta dal comma 3 dell'art. 268 cpp., sulle ragioni legittimanti la deroga alla regola dell'esecuzione delle operazioni presso gli impianti della Procura procedente;
4) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 12.01.2001 da PO Vito, per la mancanza del previo avvertimento ex art. 64 cpp;
5) l'insussistenza degli estremi del delitto ex art. 416 bis cp.;
6) l'inadeguata motivazione circa la sussistenza degli estremi del delitto ex art. 416 bis cp. DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui appresso. Per quanto concerne, invero, la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni visive autorizzate con decreto del GIP del 25.09.2000, per essere tale decreto basato essenzialmente e illegittimamente su una telefonata anonima, si osserva che nella specie si è trattato di mere riprese visive effettuate all'esterno dell'agenzia dei fratelli Muscolino, rientranti in una libera attività d'indagine legittimata dall'art. 189 cpp. e non soggette, quindi, alla disciplina di cui agli artt. 266 ss. cpp., ne' ai vincoli derivanti dagli artt. 14 e 15 Cost. (Cass. 10.11.1997, Greco;
16.03.2000, Viskovic): onde è irrilevante la circostanza che alle riprese stesse si sia proceduto sulla base di una telefonata anonima, ben potendo, com'è noto, anche gli anonimi fungere da stimolo per l'attività d'iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria (Cass. 21.04.1998, Sambrotta), senza che, peraltro, alcun ostacolo si frapponga al pieno utilizzo degli eventuali concreti esiti di questa. Circa la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate con decreto del 17.12.2000, per essere stato seguito, senza che ne sussistessero i presupposti, il procedimento speciale di cui all'art. 13 L. 203/91, anziché quello ordinario, rilevasi che l'ordinanza impugnata ha motivato in maniera congrua e logica sulla sussistenza e ravvisabilità "ex ante" di sufficienti indizi del delitto di cui all'art. 416 bis cp., con riferimento in particolare al numero delle denunce di estorsioni concentrate in una specifica area geografica, rivelatore di un'attività condotta sistematicamente e con un forte controllo territoriale, tipica, quindi, oltre che per il suo contenuto, anche per le sue modalità, di una consorteria mafiosa. Per quanto concerne la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 12.01.2001 da PO Vito, per la mancanza del previo avvertimento ex art. 64 cpp., va rilevato (con Cass. sent. 13192 del 13.03.2002, Magrì) che in tema di "giusto processo", la rinnovazione da parte del Pubblico Ministero, a norma dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001, n. 63, dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen. - il primo modificato ed il secondo introdotto dalla stessa legge n. 63 del 2001 - è possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazioni dei soggetti anzidetti, le quali conservano la loro validità per tutta la durata della medesima fase. Quanto alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite in base ai decreti del P.M. del 20.12.2000, del 23.01.2001 e del 20.02.2001, per essere gli stessi privi della motivazione, prescritta dal comma 3 dell'art. 268 cpp., sulle ragioni legittimanti la deroga alla regola dell'esecuzione delle operazioni presso gli impianti della Procura procedente, deve rilevarsi quanto segue.
Con recentissima decisione (sent. 26.11.2003, Gatto), le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che:
- la disposizione dell'art. 268, comma 3, cpp., richiedente un decreto motivato del P.M. per legittimare il compimento delle operazioni di intercettazioni attraverso impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica procedente, si applica anche alle intercettazioni di conversazioni fra presenti;
- il decreto suddetto può anche essere motivato per relationem, purché la motivazione dell'atto richiamato risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
- per quanto concerne in particolare il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti della procura, non basta la mera enunciazione di tale valutazione conclusiva, ma è necessaria e, altresì, sufficiente, l'evidenziazione di una situazione obiettiva riconducibile al requisito astrattamente previsto dalla norma. Ciò chiarito, rilevasi, con riferimento alla fattispecie di causa, che, quanto al requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti della procura:
- nel decreto esecutivo del P.M. del 20.12.2000 il semplice riferimento alla generica e indifferenziata voce insufficienza/inidoneità è palesemente insufficiente ai fini di una valida motivazione, alla stregua dei principi suesposti;
cionondimeno, nel caso de quo, la motivazione stessa è stata validamente e tempestivamente integrata (sulla legittimità di una simile integrazione, v., fra le altre, Cass. 03.05.1991, Mandara) da un atto in pari data dello stesso P.M. (di cui deve presumersi, fino a prova contraria, che il Tribunale abbia avuto legale cognizione), nel quale, come si precisa nell'ordinanza impugnata, si dava specificamente atto che la tipologia delle operazioni di intercettazione autorizzate comportava l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche non in dotazione alla Procura;
- nei decreti del P.M. del 23.01.2001 e del 20.02.2001 si dà atto della indisponibilità di postazioni presso le sale ascolto della Procura, e tale attestazione, rappresentativa di una situazione obiettiva riconducibile al concetto normativo di "insufficienza" degli impianti, deve considerarsi congrua ai fini di una valida motivazione del requisito in parola, secondo quanto sopra si è illustrato.
Quanto al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, l'ordinanza impugnata ritiene che, pur non essendo specificamente enunciate nella motivazione dei decreti in discorso, le stesse possono concretamente evincersi dall'implicito richiamo alla natura del reato oggetto di investigazioni (art. 416 bis cp.) siccome individuato nei decreti autorizzativi.
Tale tesi non può essere accolta, perché, ancorando il requisito dell'urgenza alla semplice natura astratta del reato oggetto d'investigazione, finisce per elidere il contenuto concreto che deve imprescindibilmente caratterizzare anche la motivazione sul requisito de quo. La particolare natura del reato può certamente rilevare nell'apprezzamento di tale aspetto ma nel quadro di un'analisi della situazione storicamente data, quale si presenta al vaglio dell'organo chiamato a decidere. E se, come si è precisato, la motivazione può anche essere resa per relationem ad altri atti del procedimento (quale, in particolare, il decreto autorizzativo del GIP) o (come ad es. nel caso di decreto autorizzativo-esecutivo del P.M. a sensi del comma 2 dell'art. 267 cpp.) ad altre parti dello stesso atto, ciò non toglie che ivi debba rinvenirsi una motivazione rispondente alle minime esigenze di congruità funzionali alla validità del provvedimento richiamante, tra le quali necessariamente si ricomprende la riferibilità dei presupposti valutativi a una situazione concretamente individuata.
Poiché, come si è visto, l'ordinanza impugnata, chiamata a valutare la sussistenza di una valida motivazione, nei decreti del P.M., del requisito delle eccezionali ragioni di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 268 cpp., ritiene di superare la riconosciuta carenza di una specifica enunciazione di tali ragioni attraverso un'argomentazione puramente astratta facente capo al titolo del reato, l'ordinanza stessa deve essere annullata, con rinvio inteso alla verificazione del punto in esame nei termini completi e corretti, quali sopra precisati.
I restanti motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento del motivo testè esaminato nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004