Sentenza 2 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 10335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10335 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 02/12/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5646
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 020619/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YU OREST N. IL 18/04/1966;
avverso ORDINANZA del 24/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr.ssa Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 24 aprile 2003 il tribunale di Udine confermava il decreto in data 8 aprile 2003 con il quale il p.m. presso il tribunale di Tolmezzo aveva convalidato il sequestro probatorio di una autovettura Mercedes, tg. 121721B (Ucraina) di proprietà di KS Orest, indagato per il reato di cui all'art. 12, comma 1^, d. l.vo 286/98 per avere compiuti atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di cinque cittadini extracomunitari di nazionalità ucraina.
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'KS chiedendone l'annullamento sotto il profilo che, essendo i predetti stranieri diretti in Austria soltanto al fine di raggiungere l'Ucraina, nel fatto ascritto - solo transito in un Paese UEO - non sarebbe ravvisatale il reato di cui all'art. 12, comma 1^, d. l.vo citato;
che erroneamente il tribunale avrebbe tenuto conto soltanto delle dichiarazioni rilasciate da qualcuno dei clandestini in ordine alla loro permanenza in Italia e non anche nella parte in cui avevano sostenuto di essere diretti in Austria soltanto per transito, essendo la meta del viaggio il ritorno in patria;
che il ricorrente non era stato assistito da un interprete di lingua ucraina, ma da persona che non conosceva la lingua tanto che l'indagato "pensava che l'interprete stesse parlando polacco".
3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo va rilevato che l'art. 12, d. lg. 25 luglio l998, n. 286, come modificato dall'art. 11, comma 1^, lett. b, legge 30 luglio 2002, n. 189, recita testualmente "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito...".
La disposizione in esame vieta, dunque, anche il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso "illegale" di uno straniero nel territorio di altro Stato dell'Unione senza distinguere tra le ragioni dell'ingresso, ne' tra ingresso in transito od allo scopo di permanere.
D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione si deduce dalla circostanza che la definizione di "ingresso illegale" va stabilita in base "alle disposizioni del presente testo unico". Orbene, al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 4 l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato è legale soltanto se costui è "in possesso di passaporto valido o documento equipollente e di visto di ingresso", visti regolati dal successivo comma 4^, per cui deve dedursi che l'ingresso dello straniero in Italia a qualsiasi titolo avvenga, anche in transito è, in ogni caso, illegale se lo straniero non è in possesso di un qualsiasi tipo di "visto di ingresso" (salvo, per quanto riguarda il transito a bordo delle navi e degli aeromobili, le eccezioni previste dalle convenzioni internazionali).
Di conseguenza deve ritenersi integrato il reato contestato da parte di colui che compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in uno Stato dell'Unione di uno straniero non in possesso del visto di ingresso per tale Stato, a nulla rilevando se la destinazione definitiva sia il suo Paese di origine.
Tanto precisato appare chiara la assoluta irrilevanza delle dichiarazioni rilasciate da trasportati in quanto in tema di sequestro probatorio non è necessario valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa.
Quanto, infine, alla mancata nomina di un interprete in grado di conoscere la lingua del ricorrente, a parte la circostanza che tale assunto è smentito, come riconosce lo stesso interessato dalla documentazione in atti, va rilevato che il sequestro ed il relativo decreto di convalida, come tutti gli atti processuali, debbono essere redatti in lingua italiana, per cui la eventuale mancata traduzione da parte dell'interprete di tali atti non avrebbe mai potuto comportare la nullità del sequestro, ma soltanto la eventuale decorrenza dei termini per l'impugnazione - peraltro, tempestivamente proposta - dal momento dell'effettiva conoscenza del loro contenuto (cfr. per quanto concerne le misure cautelari personali, cass., sez. unite, 24 settembre 2003, Zalagaitis). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in considerazione dell'evidente pretestuosità di alcuno dei motivi di ricorso, al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene di determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004