Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/1992, n. 8773
CASS
Sentenza 16 giugno 1992

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nella legittima difesa quando manca la proposizione tra difesa ed offesa, per eccesso nell'uso dei mezzi adoperati dall'aggredito nel difendersi, occorre differenziare tra eccesso dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza ed, in genere, a colpa nella valutazione della entità dell'offesa o della misura della difesa, ed eccesso consapevole e volontario. Nel primo caso ricorre l'eccesso colposo, nel secondo il delitto è doloso perché la condotta e l'evento sono volontari e previsti. La scelta deliberata di una determinata condotta, ancorché reattiva, la quale superi i limiti imposti dalla necessità della difesa, e non per precipitazione, imprudenza od errata valutazione delle circostanze di fatto, bensì per consapevole determinazione, esclude l'eccesso colposo perché radica la volontarietà dell'evento, che diviene semplicemente punitivo, trovando nella precedente azione altrui pretesto, non causale.

La circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (art. 62, n. 2, cod. pen.) non postula l'adeguatezza tra offesa e reazione, tuttavia l'assoluta sproporzione fra i due termini sta a significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno scatenante la invalidità, la vendetta, il malanimo o, comunque, una causale che è slegata dall'eventuale stato d'ira insorto per il fatto ingiusto altrui, così facendo venir meno il nesso di causalità fra eventuale fatto ingiusto altrui e successiva reazione criminale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/1992, n. 8773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8773
    Data del deposito : 16 giugno 1992

    Testo completo