Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
La configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità.
Commentario • 1
- 1. Ferisce l'amante, non c'è legittima difesa (Cass. 26044/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2019
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Non c'è legittima difesa nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 24/09/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 758
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE IO " N. 11491/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE NT n. il 31.05.1969
2) ON IO n. il 22.07.1972
3) ON TA n. il 01.01.1967
4) ON IE n. il 12.08.1963
5) TI CI n. il 16.08.1944
avverso sentenza del 26.10.1998 C. ASS. APP. di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO
udito il Pubblico ministero in persona del S. Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palomborice che ha concluso per il rigetto del ricorso del PO, l'annullamento con rinvio del ricorso del RA limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche ed il rigetto nel resto;
rigetto dei ricorsi dei RB.
Uditi i difensori Avv. Annibale Schettino del foro di Avellino difensore di PO IO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Alfonso Martucci del foro S. Maria C. V., difensore del RA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Considerato in fatto e in diritto
1. Con sentenza del 26 ottobre 1998 la corte d'assise d'appello di Napoli confermava, salvo che per la misura della pena nei confronti di PO IO, RB GI, RB TA e RB PI, che veniva ridotta, la sentenza del 27 dicembre 1996 con la quale la corte d'assise della stessa città, riconosciuta la continuazione tra i reati loro rispettivamente addebitati, aveva affermato la responsabilità:
a) di RA IR per il delitto di omicidio volontario di PO IR e connessi reati relativi al porto e detenzione di arma comune da sparo;
b) di RB GI, RB TA e RB PI per concorso, ai sensi dell'art. 116 c.p., nello stesso omicidio e per i reati connessi concernenti l'arma;
c) di PO IO per il duplice delitto di omicidio volontario di RB NC e RB AL e per i reati connessi relativi alla detenzione ed al porto di arma comune da sparo, fatti tutti commessi in Napoli il 2 novembre 1994. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori, il RA, i RB ed il PO.
2.1. Il RA IR, con atto a firma dell'avv. Alfonso Martucci, denunzia:
a) la violazione dell'art. 192 c.p.p. sotto il profilo della mancanza manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esistenza della prova della sua responsabilità. Assume il ricorrente che non vi sarebbe la prova che la fiat 500 dalla quale scese l'assassino del PO IR sarebbe stata nella sua disponibilità, che, in ogni caso che egli non si identificherebbe nella persona scesa dalla autovettura che aveva sparato nei confronti della vittima. I PO non avevano indicato univocamente il colore della fiat 500 e l'unico testimone, ritenuto attendile dalla corte territoriale, il piccolo PO AL, aveva escluso che fosse stato il ricorrente a sparare come confermato anche dagli stubs risultati positivi solo nei confronti di RB AL, indicato anche dal AL PO, come autore dello sparo;
b) la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione per non avere la corte di merito considerato che secondo le dichiarazioni del perito, dott. Paludi, il colpo avrebbe attinto la vittima di rimbalzo e quindi il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come omicidio preterintenzionale;
c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 603 stesso codice per non avere la corte disposto la rinnovazione della perizia balistica ai fini di accertare se i RB AL avesse sparato, se una terza arma aveva sparato nella circostanza, se il PO IR era stato attinto di rimbalzo dal proiettile che ne aveva cagionato la morte;
d) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza assoluta di motivazione in ordine al motivo di appello concernente la concessione delle attenuanti generiche.
2.2. PO IO, con atto a firma del difensore avv. Annibale Schettino, denunzia:
a) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione per avere rigettato la richiesta di riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, ovvero dell'eccesso colposo in legittima difesa, o dello stato di necessità.
Osserva il ricorrente che la corte ha escluso l'esimente sotto il profilo che egli non avrebbe fatto nulla per evitare l'aggressione, non tenendo conto del fatto che all'inizio della vicenda, poi drammatizzante conclusasi, il pericolo era soltanto ipotetico;
di conseguenza, quando il pericolo sorse effettivamente sorto egli si trovò in una situazione di attuale aggressione al proprio diritto alla vita in cui l'unica condotta possibile per difendere tale diritto era quella di fare uso a sua volta dell'arma.
Doveva, in ogni caso, ritenersi la sussistenza della legittima difesa putativa avendo egli errato, non colpevolmente, sulla esistenza della situazione, essendo stato minacciato di morte, ovvero di eccesso colposo per avere ecceduto nei mezzi di difesa in quanto la "sfida" prevedeva soltanto l'uso delle mani;
Ricorreva, comunque, lo stato di necessità (art. 54 c.p.) non avendo egli altra alternativa che l'uso delle armi per difendere il diritto alla vita proprio e quello dei familiari.
b) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti della provocazione e di quella di cui all'art. 61 n. 5 c.p.. La corte territoriale invero, non avrebbe tenuto conto del fatto ingiusto costituito dalla circostanza che i PO lo avevano atteso sotto casa e lo avevano inseguito fino al capannone e che egli aveva sparato nello stato d'ira sopravvenuto alla vista dell'uccisione del fratello e che, quindi, il gruppo RB- RA, facendo uso a sua volta di un'arma da fuoco, aveva posto in essere "una vera e propria concausa dell'evento delittuoso incriminato";
c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 603. comma 1 e 5, stesso codice per non avere la corte provveduto alla rinnovazione del dibattimento, avendo l'appellante ... lamentato un insufficiente ed erroneo esame degli elementi probatori di causa (contrasto risultante dalla perizia dott. Paludi rispetto agli esami balistici circa i residui, tipici, di polvere da sparo riscontrati sulle mani di RB AL).
2.3. RB GI, RB TA e RB PI, con unico ricorso a firma del difensore, avv. Michele Cerabona, denunziano la erronea applicazione dell'art. 116 c.p.. Osservano i ricorrenti che per la sussistenza del concorso anomalo è necessaria la prova di un nesso psichico tra l'azione voluta e l'evento realizzato dal concorrente.
Nella specie tale nesso sarebbe stato dai giudici di merito dedotto dalla circostanza che essi sapevano che sarebbe sopraggiunto il RA armato di pistola.
Sennonché tale assunto sarebbe privo di conforto probatorio perché fondato sulle sole dichiarazioni delle persone offese, come tali inattendibili perché chiaramente interessate e non avrebbe tenuto conto del comportamento tenuto dai RB "nei momenti immediatamente precedenti e successivi all'azione omicidiaria".
3. I motivi di ricorso sono infondati ed al limite della inammissibilità.
3.1. Per quanto concerne la richiesta di rinnovazione del dibattimento (comune a sia al ricorrente RA che al ricorrente PO) deve rilevarsi che la corte d'assise d'appello, così come richiesto dall'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., ha indicato i motivi di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione, precisando le ragioni per le quali tra le diverse versioni rese dai protagonisti della vicenda fossero da preferirsi, in linea di massima, quelle rese nella immediatezza dei fatti, in quanto non inquinate da interessi autodifensivi, che gli imputati (salvo il RA - che peraltro si era reso latitante - ed il RB PI - pregiudicato) non sarebbero stati in grado di organizzare in così poco tempo, e dall'omertà.
Con riferimento in particolare, alla posizione del RA, la corte ha osservato come dovesse attribuirsi sicuro valore probatorio alle dichiarazioni rese dal piccolo AL PO subito dopo i fatti, che apparivano veritiere ed attendibili, collimando, peraltro, perfettamente sia con quelle dei fratelli AR ed IO, sia con le acquisizioni di generica;
al contrario delle dichiarazioni rese in dibattimento, a due anni di distanza dal fatto, palesemente reticenti e frutto dell'effetto della "intervenuta educazione all'omertà", anche in un bambino così piccolo.
Di conseguenza tenuto conto del riconoscimento effettuato dal AL PO, che non poteva ritenersi sminuito dal mancato riconoscimento da parte del fratello AR PO (che, peraltro, non era stato in grado di riconoscere neanche gli altri imputati, che pure avevano ammesso la loro presenza sul luogo della sparatoria), delle dichiarazioni del carrozziere PO sul tipo di vernice usata (che aveva fornito la giustificazione tecnica alla non completa concordanza del colore della autovettura fiat 500 indicato dagli imputati RB), della disponibilità da parte del RA della suddetta autovettura, delle dichiarazioni della AC Melloni, della circostanza che le armi che avevano sparato erano sicuramente due, una utilizzata da persona sopraggiunta quando la lite era già in corso, ed, infine, della sua irreperibilità immediatamente dopo il fatto, riteneva la corte che sussistesse un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che forniva la prova della presenza sul posto del RA e di conseguenza della sua responsabilità. A fronte di tale completa, esauriente e logica valutazione degli indizi e della conseguente ricostruzione dei fatti, i motivi di ricorso sul punto, ancorché richiamino violazioni di legge, si risolvono sostanzialmente in prospettazioni di merito, peraltro generiche, prive di qualsiasi apprezzabile valenza critica e, quindi, inidonee a costituire valida censura di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata.
3.2. Tali conclusioni valgono anche in relazione alla richiesta rinnovazione della perizia balistica dalla quale dovrebbe emergere una diversa ricostruzione dei fatti (PO IR sarebbe stato ucciso dal RB AL in possesso di un'arma che sarebbe stata fatta scomparire;
il proiettile esploso dal RA avrebbe colpito di rimbalzo lo sfortunato PO IR, per cui il fatto avrebbe dovuto più correttamente essere qualificato come omicidio preterintenzionale)..
Al riguardo premesso che la rinnovazione del dibattimento deve essere disposta dal giudice soltanto quando sia ritenuta assolutamente necessaria ai fini della decisione e che il giudice può dare conto dei motivi per i quali non ritenga di dovere disporre la rinnovazione delle prove richieste dalle parti anche con la motivazione della sentenza, va rilevato che nella fattispecie la corte ha ampiamente e logicamente indicato le ragioni della inutilità di una nuova perizia.
Da una parte, infatti, ha rilevato la insussistenza della prospettazione di una qualsiasi valida ipotesi alternativa, dall'altro ha chiarito come le conclusioni del perito balistico fossero completamente condivisibili perché logiche e fondate su principi tecnici chiari e scientificamente generalmente accettati. In particolare ha precisato che la causa delle tracce di polvere da sparo su entrambe le mani del RB AL era da attribuirsi alla "esposizione di queste ad uno sparo ravvicinato da un istintivo gesto di protezione"; che la "sottocalibratura" del proiettile che aveva ucciso il PO (foro di uscita del proiettile più piccolo rispetto a quello di entrata) si poteva spiegare con la "particolare resistenza opposta dai tessuti particolarmente elastici della vittima, che ben si incastra con la sua giovane età", mentre doveva escludersi l'uso di un'arma con proiettile di plastica, perché non era stato rinvenuto nel corpo della vittima materiale di tale genere, o la compatibilità della "sottocalibratura" con arma di calibro diverso da quella utilizzata dal RA, in quanto anche a volere ipotizzare una tale possibilità non avrebbe fornito alcuna giustificazione alla accertata "sottocalibratura"; che, infine, sia la qualità ed entità della scamiciatura, sia il sito di rinvenimento del proiettile, sia il percorso intrasomatico dello stesso (dal basso verso l'alto) escludevano che il colpo avesse attinto il PO di rimbalzo.
Deve, pertanto, affermarsi che anche in questo caso, i motivi di ricorso, di fronte ad una motivazione tanto articolata e priva di evidenti vizi logici, peraltro neanche denunziati, si risolvono in un inidoneo tentativo di rivalutazione delle risultanze processuali, come tale inammissibile in questa sede.
3.3. Non è ravvisabile il dedotto difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza d'appello precisa, infatti, (pag. 23, in fine) che "per quant'altro, viene fatto invio formale alla motivazione della confermata sentenza della corte d'assise di primo grado". A pagina 34 di tale sentenza, con ampia motivazione, sono chiariti i motivi per i quali il giudice di primo grado non ha ritenuto di dover concedere le attenuanti generiche al RA.
Nei motivi di appello la richiesta di concessione delle attenuanti non è sorretta dalla specifica indicazione di concreti elementi a favore della concessione delle suddette attenuanti (f. 8). Conformemente, pertanto, alla giurisprudenza di questa corte sul punto, deve ribadirsi che la genericità del motivo esclude la necessità di una articolata motivazione da parte del giudice d'appello.
3.4. Sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza impugnata, che deve essere mantenuta ferma per le ragioni sopra indicate, correttamente è stata esclusa per il ricorrente PO IO la legittima difesa, reale o putativa, l'eccesso colposo in tale causa di giustificazione e lo stato di necessità. Presupposto comune a tutti gli istituti richiamati è la esclusione di un ipotesi di scontro tra due soggetti "che possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e, quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità" '(cfr. Cass., I, 17 novembre 1995, n. 11264, RV. 202847). Nella fattispecie la corte di merito ha ritenuto, con motivazione insindacabile, perche' anche in questo caso fondata sulla logica interpretazione delle numerose, gravi e concordanti risultanze processuali, che esistesse proprio la detta situazione di sfida e che il PO si fosse armato della pistola poi da lui usata, proprio per accettare la sfida del RB NC che aveva minacciato di uccidere il PO IO per vendicarsi dell'affronto subito nella mattinata (era stato schiaffeggiato dal ET sulla pubblica via ed in presenza di numerose persone e della AC LO, madre del PO, con la quale si assume avesse una relazione sentimentale), deve escludersi la sussistenza della invocata causa di giustificazione, anche sotto il profilo dell'erronea supposizione o dell'eccesso colposo. La legittima difesa putativa postula, infatti, i medesimi presupposti di quella reale e consiste nella circostanza che la situazione di pericolo non è oggettivamente sussistente, ma ritenuta tale dall'agente in base ad un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti (cfr., tra le altre, Cass., I, 28 aprile 1997, n. 3898, RV. 207376).
La circostanza, quindi, che il PO possa avere errato nel valutare se il pericolo esistesse o meno obiettivamente è del tutto irrilevante nel caso di specie, in cui l'indagine di merito, incensurabile in questa sede per le ragioni innanzi esposte, ha accertato che la volontà del ricorrente non era quella di difendere il diritto proprio o altrui alla vita dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, bensì quello di attentare a sua volta alla vita di un altro essere umano.
Le stesse considerazioni valgono per l'eccesso colposo tenuto conto che lo stesso consiste nel porre in essere, in una situazione oggettiva (o supposta) di legittima difesa, una reazione sproporzionata rispetto all'offesa.
Ad analoga conclusione deve, infine, giungersi anche per l'invocata attenuante della provocazione, una volta accertato che il motivo che animava il PO non era la reazione al fatto ingiusto altrui, ma la volontà di affermare la supremazia della propria famiglia sulla famiglia avversaria e, quindi, la situazione doveva ritenersi volontariamente causata.
3.5. Inammissibile è il motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. non avendo formato oggetto dei motivi di appello.
È in ogni caso del tutto infondato, in quanto "per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 5 cod. pen. non è sufficiente che la condotta della persona offesa si inserisca nella serie causale determinativa dell'evento ai sensi dell'art. 41 cod. pen., ma è altresì necessario che essa sia collegata con la condotta del colpevole anche sul piano della causalità psicologica, oltre che su quello della causalità materiale, nel senso che l'offeso deve avere voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo del reato.
Dovendo la volontà della persona offesa convergere verso lo stesso accadimento che la sua condotta concorre a determinare, non basta ad integrare la detta attenuante una qualsiasi determinazione volitiva antigiuridica della stessa (Cass. I, 31 agosto 1994, n. 9352, RV. 199834).
3.4. Nessun errore di diritto è ravvisabile, infine, nel ritenuto concorso anomale (art. 116 c.p.) dei RB GI, TA e PI nell'omicidio volontario commesso dal RA IR. La corte territoriale, infatti, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa corte (cfr. tra le altre, Cass., I, 18 febbraio 1988, 2164, RV. 177660), ha ritenuto, con apprezzamento non censurabile in questa sede in quanto logicamente motivato, che l'esistenza del nesso psichico, richiesto dalla norma speciale incriminatrice, tra il fatto voluto ed il diverso evento non voluto verificatosi si desumeva dal fatto che tutti e tre i ricorrenti avevano concordato che alla resa dei conti con la famiglia avversaria avrebbe partecipato al fine di prestare loro man forte con la sua presenza e sapendolo armato di pistola, anche il genero e cognato RA IR, "uomo di strada", per cui doveva ritenersi logicamente prevedibile che il RA potesse fare uso dell'arma con conseguente ferimento od uccisione di qualcuno degli avversari.
4. Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000