Sentenza 7 febbraio 2014
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del P.M. dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2014, n. 21806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21806 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 291
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 38262/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NE N. IL 19/12/1943;
FANTAPPIÈ RC IP N. IL 11/01/1953;
avverso l'ordinanza n. 764/2012 GIP TRIBUNALE di PRATO, del 10/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dr.ssa Cesqui Elisabetta che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con decreto del 10.4.2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato revocava il decreto di archiviazione emesso "de plano" dallo stesso ufficio in data 11.10.2012 a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del P.M. dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, e disponeva ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4, che il Pubblico Ministero provvedesse ad acquisire,
entro il termine di giorni trenta, la documentazione indicata in parte motiva.
Avverso il decreto in questione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato NI NE, deducendo l'abnormità del decreto di revoca dell'archiviazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, dovendosi riconoscere l'abnormità del provvedimento impugnato in relazione alla revoca del decreto di archiviazione.
2. In tema di abnormità, costituisce jus receptum l'orientamento secondo il quale è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (v. S. U., Sent. n. 26/1999 Rv. 215094). Alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si è poi individuata abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (v. S.U., Sent. n. 5307/2007 Rv. 238240) rimandandosi ancora al criterio dell'esercizio da parte del giudice di un potere, ancorché astrattamente previsto, "al di là di ogni ragionevole limite".
3. Sullo specifico tema devoluto, in assenza di norme espresse, si registra un orientamento di legittimità che ha negato l'abnormità genetica, intesa come uso di potere non previsto e non consentito dal nostro ordinamento, della revoca del decreto di archiviazione sulla base - da un lato - della revocabilità del decreto ex art. 414 c.p.p., e - dall'altro - della possibilità da parte del giudice di rinnovare l'atto affetto da nullità, prevista dall'art. 185 c.p.p., comma 2, non ostando a ciò sia la regressione del procedimento,
laddove non sia diversamente stabilito (art. 185 c.p.p., comma 3) (v., in tal senso, Sez. 6, Sent. n. 41994/2004, Rv.230180; Sez. 5, Sent. n. 45161/2010 Rv. 249124). In particolare, si sostiene che, avendo il G.I.P. il potere di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p., tale potere implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione. Nè, secondo l'orientamento in esame, sussisterebbe una abnormità funzionale, non verificandosi alcuna stasi procedimentale.
4. In senso contrario (v. Cass.Sez. 6, Sent 41393/2012 Rv.253739;
Sez. 5, Sent.n. 35920/2010, Rv.248414; Sez. 4, Sent. 11854/2010 Rv.246543; Sez. 4, Sent.n. 26876/2006, n. 234813) è stato affermato che la nullità dell'ordinanza di revoca del decreto di archiviazione può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione e che la revoca stessa è estranea al sistema processuale, con la conseguente abnormità del provvedimento che la disponga.
5. Il Collegio ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento, in quanto più aderente al dettato normativo e alle regole generali del processo.
6. Avverso il decreto di archiviazione, emesso in violazione dell'obbligo di avviso previsto dall'art. 408 è infatti sempre ammesso il ricorso per cassazione, che deve essere considerato lo strumento fisiologico di rilevazione della nullità.
7. Il provvedimento di archiviazione è connotato poi da una sua pur relativa stabilità e la riapertura delle indagini è subordinata alle condizioni previste dall'art. 414 c.p.p. E dato che il potere di esercitare l'azione penale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, appare chiaro che, nell'attuale sistema processuale penale, non trova giustificazione alcuna un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione. La caratterizzazione strutturale e funzionale dell'istituto verrebbe poi meno se fosse consentito al giudice che ha adottato il decreto di caducarlo, per qualunque ragione, che solleciti il riesame dell'adottata statuizione.
8. È d'altra parte estraneo all'ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, siano passibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, secondo procedure disciplinate dal codice;
tale principio è stato da ultimo ribadito, in tema di abnormità della sentenza di proscioglimento dopo l'emissione del decreto penale, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21243/2010, Rv.246910. 9. Il provvedimento di revoca gravato, essendo abnorme, va pertanto annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014