Sentenza 7 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 032 9 4 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tto aisue fett listu. SEZIONE Ĥ busione allivo fallimentare Composta dagli Ill.mi Sigg. R.G.N. 15363/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE 15423/99 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo FERRO 16206/99 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Cron. 6844 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 30/11/00 ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, FILIALE DI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 LIVORNO, in persona del Direttore pro tempore, 7 MAR 2001 il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO 155 13000 EMANUELE II 326 presso l'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, CANCELLERIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO ZANOTTI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente DD672532
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FALLIMENTO SAMME Srl, FACTORIT SpA;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio intimati - dal Sig. Vitucce 2000 e sul 2° ricorso n° 15423/99 proposto da: per diritti L. Il 3-801 2260 FACTORIT SpA, in persona del legale rappresentante pro AL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. dal Sig. IANNOTTA MASCAGNI 154, presso l'avvocato chePAOLO VITUCCI, la 128000+ 12 perdiritti MAG. 2001 il rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO IL CANCELLIERE ALBERTO GIOVANARDI, giusta procura speciale per Notaio Antonio Gallavresi di Milano rep. n. 141680 del 21.7.1999; €155 13000 CANCELLERIA - controricorrente e ricorrente incidentale contro 00112700 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, FILIALE DI LIVORNO, in persona del Direttore pro tempore, 00112699 elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso l'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO ZANOTTI, giusta delega a margine del ricorso principale;
controricorrente contro 18 13000 FALLIMENTO SAMME Srl;
intimato - e sul 3° ricorso n° 16206/99 proposto da: FALLIMENTO S.A.M.M.E. Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI 0 0 1 1 2 2 2 1 PARIOLI 12, presso l'avvocato GREGORIO IANNOTTA , che lo 0880374 0880973rappresenta e difende, giusta delega a margine del 0880972 controricorso e ricorso incidentale;
0880971 2 0880970 0880969 controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, FILIALE DI LIVORNO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326 presso l'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO ZANOTTI, giusta delega a margine del ricorso;
controricorrente -
contro
FACTORIT SpA;
intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, Sezione Fallimentare, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Scognamiglio con t h g i m delega e Zanotti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei ricorsi incidentali;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, Factorit, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio ricorso;
3 udito per il resistente e ricorrente incidentale, Fallimento Samme, 1'Avvocato Iannotta, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato e l'assorbimento sia del ricorso principale che dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 19 aprile 1995 la Banca Monte dei Pa- schi s.p.a. -subentrata nei rapporti già facenti capo al Monte dei Paschi di Siena Istituto di diritto pub- blico già succeduto nei diritti della incorporata SO- cietà Monte Paschi Fondiario e opere pubbliche s.p.a. (a sua volta derivata dalla trasformazione della Sezio- ne di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena) - chiedeva ai sensi dell'art. 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 l'ammissione in via tardiva al passivo del falli- mento della S.A.M.M.E. s.r.l. del proprio credito di и д и lire 964.999.689. Il giudice delegato, in applicazione del terzo comma dell'art. 101 citato, dava avvio al giudizio davanti al Tribunale, nel quale, a seguito di vari differimenti, veniva fissata per la discussione l'udienza collegiale del 7 luglio 1999. Il 12 marzo 4 1997 veniva ammesso al passivo, con prelazione ipoteca- ria di secondo grado, il credito della Factorit s.p.a. società di factoring delle Banche popolari italiane di lire 6.749.715.498. Il 9 dicembre 1997 il curatore de- positava un progetto di ripartizione parziale nel quale era prevista l'attribuzione della Factorit s.p.a. della somma di lire 1.772.292.700 a parziale soddisfacimento del credito di cui sopra, e veniva tra l'altro precisa- to che il credito del Monte dei Paschi di Siena, assi- stito da ipoteca di primo grado, non risultava ammesso al passivo essendo pendente la domanda tardiva di am- missione al passivo". Con decreto 18 novembre 1997 il giudice delegato stabiliva il piano di distribuzione parziale in conformità al progetto predisposto dal cu- ratore, e ne ordinava l'esecuzione. Con ricorso 20 feb- braio 1999 la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 26 R.D. 16 marzo р о б и 1942 n. 267, avverso il decreto 18 novembre 1997, dedu- cendo: che la banca reclamante aveva avuto notizia del progetto di distribuzione solo in seguito all'istanza dalla stessa presentata il 15 gennaio 1999, volta aCO- noscere se fossero stati depositati prospetti delle somme disponibili e progetti di distribuzione e ad ot- tenere copia degli stessi, e al provvedimento con cui il giudice delegato, nella stessa data del 15 gennaio 5 1999, in accoglimento di tale istanza, aveva autorizza- to il curatore a fornire i chiarimenti sollecitati e a rilasciare le copie richieste;
che il provvedimento re- era stataclamato appariva illegittimo, in quanto non proposta istanza di ammissione al passivo per essere stato il bene immobile in un primo momento sottoposto ad esecuzione singolare davanti al Tribunale di Livor- no;
che solo a seguito della manifestata intenzione (di cui al provvedimento del giudice delegato 17 gennaio 1995) di accedere alla vendita del bene stesso in sede fallimentare era stata presentata l'insinuazione tardi- va;
che, pur in presenza di parere favorevole del cura- tore, il giudice delegato non aveva ritenuto la dichia- razione di credito accoglibile nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 101 già citato;
che, attesa la sussistenza di prelazione ipotecaria di primo grado, r e f n u sarebbe stato opportuno soprassedere alla ripartizione pur parziale fino alla definizione del giudizio sull'insinuazione tardiva. Chiedeva quindi che il Tri- bunale revocasse l'impugnato decreto del giudice dele- gato. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio della Curatela fallimentare e della Factorit s.p.a., con pro- prio provvedimento qualificato "ordinanza" 14/19 maggio 1999, ritenuta pregiudizialmente la tempestività della proposizione del reclamo e quindi l'ammissibilità dello 6 stesso, lo respingeva nel merito, osservando: che "la società reclamante deve ascrivere a sua esclusiva re- sponsabilità la decisione di non aver proposto tempe- stivamente istanza di ammissione al passivo;
né risulta condivisibile la deduzione di non aver curato la tempe- stiva insinuazione potendosi avvalere della facoltà di agire in sede di esecuzione individuale e di aver per- tanto in ragione di ciò coltivato l'esecuzione immobi- liare dinanzi al Tribunale di Livorno, in quanto è one- re del creditore, al quale sia comunque consentito di agire in sede di esecuzione individuale in deroga al disposto dell'art. 51 legge fallimentare, di proporre istanza tempestiva di insinuazione (essendo incontesta- to che l'eventuale ricavato dell'esecuzione individuale deve essere poi distribuito in sede concorsuale)"; che "avendo la società reclamante omesso di proporre istan- р б и za tempestiva di ammissione al passivo non può imputare ad alcuno la mancata ammissione del credito in via tar- diva dovendosi rammentare che la formulazione del pare- re positivo del curatore è condizione per l'ammissione del credito tardivamente insinuato con decreto purché vi sia il concerto favorevole del giudice delegato;
nel caso in esame il curatore, nell'udienza del 27/9/1995 ebbe ad esprimere parere positivo, ma il giudice dele- gato, formulando rilievi sull'ammissibilità del credi- 7 to, ebbe a trattare la questione in sede contenziosa rinviando la causa all'udienza collegiale del 7/7/1999"; che non è prevista dalla legge fallimentare la possibilità di disporre accantonamenti in favore di creditori che abbiano proposto l'insinuazione in forma tardiva, i quali creditori risentono eventuali pregiu- dizi in ragione della condotta negligente dagli stessi adottata non ravvisandosi alcun profilo di inco- stituzionalità dell'art. 113 della legge fallimentare, "atteso che esigenza di celerità e di speditezza giu- stificano la effettuazione di accantonamenti solamente con riferimento a crediti ammessi ovvero contestati a seguito del procedimento di verifica dei crediti". Avverso il suddetto provvedimento del Tribunale di Roma la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. Resistono, con distinti controricorsi, la Curatela س ه ن del fallimento della S.A.M.M.E. s.r.l. e la Factorit s.p.a.. L'una e l'altra propongono, altresì, ricorso incidentale. Ad entrambi i ricorsi incidentali la ri- corrente in via principale resiste con eccezione di inammissibilità. Il Fallimento della S.A.M.M.E. s.r.l e la Factorit s.p.a. rassegnano memorie difensive ai sensi dell'art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE 8 1. Il ricorso principale della Banca Monte dei Pa- schi di Siena e i ricorsi incidentali della Factorit s.p.a. e del Fallimento della S.A.M.M.E., proposti con- tro lo stesso provvedimento del Tribunale di Roma, de- vono essere riuniti, in applicazione dell'art. 335 C.P.C., per ricevere contestuale decisione.
2. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deduce anzitutto, nel ricorso principale, l'illegittimità co- stituzionale, in relazione agli art. 3 e 24 Cost., dell'art. 113 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non prevede espressamente che vengano effettuati а accantonamenti in rapporto ai crediti privilegiati con- вт testati i quali risulterebbero, secondo la deducente, equiparati ai crediti non ammessi;
e deduce specifica- mente, a censura della decisione del Tribunale, con unico motivo, "violazione e falsa applicazione degli art. 51 e 52 secondo comma R.D. 16/3/1942 n. 2676 non- ché degli art. 42 e 51 R.D. 16/7/1905 n. 646 e dell'art. 41 secondo comma D. legisl. 1°/9/1993 n. 385, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", assumendo che, come ritenuto da Cass. 15 giugno 1994 n. 5806, in pre- senza di azione esecutiva individuale iniziata o prose- guita durante il fallimento del debitore da un istituto esercente il credito fondiario, tale istituto non sog- giace all'onere di previa insinuazione al passivo fal- 9 limentare, incombendo invece al curatore del fallimen- to, in sede di esame del progetto di distribuzione, la dimostrazione che i crediti ammessi al passivo falli- mentare prevalgano, in tutto o in parte, in ragione del grado di prelazione che ad essi compete, su quello dell'istituto mutuante.
3. Nel ricorso incidentale della Factorit s.p.a. vengono denunciate, mediante cinque distinti motivi: 1) "violazione degli art. 112 e 327 C.P.C. nonché dell'art. 26 legge fallimentare;
motivazione omessa circa il punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio e dedotto dall'odierna ricorrente incidenta- le, rappresentato dal fatto che il reclamo ex art. 26 legge fallimentare fu proposto con atto del 20 febbraio 1999 contro il decreto del giudice delegato in data 18 ل و ل ي د novembre 1997"; 2) "violazione degli art. 112 e 325 e seg. C.P.C., dell'art. 26 legge fallimentare nonché dell'art. 16 D. Legisl. 20 novembre 1990 n. 356, moti- vazione insufficiente e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio e de- dotto dall'odierna ricorrente incidentale, rappresenta- to dal fatto che il piano di riparto e il decreto del giudice delegato furono portati a conoscenza del Monte dei Paschi di Siena così che il termine per la proposi- zione del reclamo era decorso per intero, allorché fu 10 proposta l'impugnazione del decreto"; 3) "violazione dell'art. 112 C.P.C. nonché degli art. 26 e 93 e seg. legge fallimentare, motivazione omessa circa il punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio e de- dotto dall'odierna ricorrente incidentale, rappresenta- to dal fatto che la Banca Monte dei Pachi di Siena non era stata ammessa al passivo fallimentare allorché pro- pose il reclamo ex art. 26″; 4) "violazione degli art. 112, 100 e 742 C.P.C., nonché degli art. 102 e 110 e seg. legge fallimentare, motivazione omessa circa il punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio e dedotto dall'odierna ricorrente incidentale, rappre- sentato dal fatto che la somma attribuita a quest'ultima in esecuzione del piano di riparto era CO- munque insuscettibile di ripetizione per il principio ل ه ي د della cosiddetta irretrattabilità dei piani di ripar- to"; 5) "violazione dell'art. 113 C.P.C. nonché degli art. 110 e seg. legge fallimentare, motivazione omessa circa il punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio e dedotto dall'odierna ricorrente incidenta- le, rappresentato dal fatto che il contenuto del piano di riparto non può discostarsi dallo stato dei crediti ammessi e pertanto il decreto di esecutorietà del piano di riparto può essere impugnato solo dai creditori am- messi al concorso". 11 4. I due motivi nei quali si articola il ricorso incidentale del Fallimento della S.A.M.M.E. hanno ad oggetto: 1) in coincidenza con il primo motivo del ri- corso incidentale della Factorit, "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. avendo il Tribunale ignorato l'eccezione di inammissibilità del reclamo per d'impugnazione di cui decorso del termine lungo all'art. 327 primo comma C.P.C. (art. 360 n. 3 C.P.C.); violazione e falsa applicazione degli art. 327 primo comma C.P.C. e dell'art. 26 legge fallimentare nonché dei principi e norme che disciplinano l'istituto dell'impugnazione (art. 360 n. 3 C.P.C.); omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 r u g n u C.P.C.)"; 2) in coincidenza con il quinto motivo di cui al ricorso incidentale della Factorit, "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. (art. 360 n. 3 C.P.C.), violazione e falsa applicazione degli art. 93 fallimentare nonché dell'art. 26 legge e seg. legge fallimentare (art. 360 n. 3 C.P.C.), omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.)".
5. Di entrambi ricorsi incidentali come sopra proposti, la ricorrente in via principale eccepisce l'inammissibilità, per essere con essi prospettato -in 12 parte dichiaratamente in relazione alla previsione di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 C.P.C., in altra parte sostanzialmente pur sotto il formale rife- rimento all'ipotesi di cui al n. 3 della stessa dispo- sizione codicistica- quel vizio di omissione, insuffi- contraddittorietà di motivazione che la ormai cienza o giurisprudenza di legittimità esclude costante dall'ambito di deducibilità mediante il ricorso straor- dinario consentito dall'art. 111 Cost. per violazione di legge. L'eccezione, così come formulata, nella sua zf ampia portata che investe, nel loro complesso, le impu- gnazioni incidentali, va disattesa. Fermo restando che m con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 " Cost. proposto avverso il decreto del Tribunale falli- mentare emesso ai sensi dell'art. 26 della legge falli- mentare si possono denunziare soltanto violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regola- trice del processo;
peraltro, l'inosservanza del prov- vedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge e come tale è denunziabile con il detto ricorso soltanto quan- do si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi di radicale mancanza di essa ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non ido- 13 nee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motiva- zione apparente) о fra loro logicamente inconciliabili о comunque perplesse od obbiettivamente incomprensibi- li, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previ- sione di una verifica della sufficienza della motiva- zione medesima in confronto con le risultanze probato- rie" (così, ex pluribus, Cass. S.U. 10 marzo 1999 n. 115), devesi dare atto: da un lato, che non vengono de- nunziati aspetti di anomalia motivazionale tanto gravi da poter risultare riconducibili all'ambito di rilevan- za in sede di ricorso straordinario per cassazione qua- le delineato nei termini di cui sopra;
che peraltro la -pur presente- deduzione di vizi di motivazione riferi- bili alla previsione di cui all'art. 360 comma primo n. и д и 5 C.P.C. non esaurisce il contenuto delle due impugna- zioni incidentali, il quale si estende alla prospetta- zione, sotto molteplici profili, di violazione della disciplina normativa della procedura fallimentare e del processo civile ordinario;
che la discriminazione tra le censure ammissibili e quelle non ammissibili nella presente sede, in base ai criteri suindicati, esige di essere compiuta in sede di esame dei singoli motivi.
6. Si colloca in posizione di priorità logica e di pregiudizialità giuridica la problematica di cui al 14 primo motivo del ricorso incidentale della Factorit s.p.a. e al primo motivo del ricorso incidentale del Fallimento della S.A.M.M.E. Viene dedotta, con tali mezzi di coincidente contenuto critico, l'inammissibilità del reclamo al Tribunale proposto dalla Banca, contro il decreto del giudice delegato pronunciato e depositato in cancelleria il 18 novembre 1997, soltanto nella data del 20 febbraio 1999, cioè un anno e novantaquattro giorni dopo il deposito, e quindi al di là del termine di decadenza di cui all'art. 327 C.P.C. pur dilatato con la sospensione relativa al pe- riodo feriale intervenuta nell'anno 1998 ai sensi della L. 7 ottobre 1969 n. 742. E della censura per tal modo formulata va riconosciuta la fondatezza. Invero, il di- sposto dell'art. 327 C.P.C. il quale sancisce la deca- д и denza dall'impugnazione dopo il decorso di un anno dal- la pubblicazione della sentenza ○ comunque del provve- dimento impugnato, a prescindere dalla notificazione di questi, costituisce espressione di un principio di or- dine generale, rispondente all'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, e pertanto trova applicazione anche in relazione а strumenti impugnatori diversi da quelli specificamente menzionati nella norma citata (l'appello e il ricorso per cassazione), e in partico- lare, in materia fallimentare, nei confronti del recla- 15 mo esperibile ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 avverso i provvedimenti del giudice delega- to aventi carattere decisorio tra i quali rientra il decreto col quale viene reso esecutivo il progetto di ripartizione dell'attivo; pertanto tale reclamo non più ammissibile per avere il provvedimento conseguito il crisma dell'irrevocabilità, quando sia decorso il termine di un anno prorogato di quarantasei giorni a norma della legge n. 742 del 1969- dalla pubblicazione dello stesso, ancorché non ne sia stata data comunica- zione dal cancelliere. Poiché la decadenza dall'impugnazione si verifica a prescindere sia dai mezzi formali di comunicazione e di notificazione sia dalla conoscenza effettiva di esso, resta privo di si- gnificato il rilievo, posto dal Tribunale a fondamento della erronea affermazione della tempestività del re- clamo, dell'avvenuta proposizione di esso "subito dopo che in data 19 febbraio 1999 è stato autorizzato il ri- lascio di copia del progetto di ripartizione parziale". In ciò si ravvisano gli estremi della denunziata viola- zione di legge.
7. Del reclamo, in esito al quale il Tribunale di Roma ha pronunciato il decreto decisorio oggi sub judi- ce davanti a questa Corte, va dunque riconosciuta a po- Contro questa conclusione,steriori l'inammissibilità. 16 risulta non pertinente l'osservazione della Banca se- condo cui nel novero dei provvedimenti suscettibili di notificazione ai quali si applica l'art. 327 C.P., C. "certamente non rientra il decreto di esecutività dello stato passivo il quale è invece oggetto di comunicazio- ne", giacché, indipendentemente da ogni altra conside- razione circa la fondatezza in termini generali della prospettata distinzione, nella specie il provvedimento impugnato non era costituito da un decreto di esecuti- vità dello stato passivo (impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 98 della legge fallimen- tare) bensìdal decreto con cui il giudice delegato ha stabilito il progetto di distribuzione rendendolo ese- ल cutivo a norma dell'art. 110 della legge fallimentare. A ben guardare, la discussione a cui le parti accedono delle conseguenze della mancata opposizione allo stato passivo è totalmente priva di significato, essendo la posizione della Banca non già quella del creditore che ha subito la reiezione di una dichiarazione tempestiva di credito ma quella del creditore che ha presentato insinuazione tardiva. Così pure, resta estraneo alla problematica in trattazione il riferimento della difesa della Banca al disposto dell'art. 112 legge fallimenta- re che riconosce al creditore privilegiato su un bene, insinuatosi tardivamente, il diritto (che in se stesso 17 ---- non viene revocato in discussione) alla quota di rea- lizzo di tale bene ripartita prima dell'insinuazione. E nemmeno giova alla ricorrente in via principale affer- mare che "la regola enunciata nell'art. 327 C.P.C. va correttamente interpretata come regola che concerne e investe coloro che erano parti nel precedente grado del giudizio" onde "il termine annuale non può farsi decor- rere nei confronti di chi non era parte", giacché, con- testando la propria qualità di parte in relazione al provvedimento de quo, la ricorrente nega la propria le- gittimazione all'impugnazione del provvedimento stesso, introducendo non solo un argomento contrastante con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità se- condo cui altro è il diritto di chiedere l'ammissione al passivo e altro è il "diverso diritto a non vedere r e f m u pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito per tal modo insinuato ma non ancora ammesso, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione" (Cass. 28 agosto 1998 n. 8575), ma anche un elemento di insanabile incongruenza nell'impostazione del pro- prio assunto (in contrasto con l'affermazione altrove formulata del proprio “interesse giuridicamente rile- vante ad evitare che i suoi diritti e le sue aspettati- ve fossero gravemente pregiudicati dalla dichiarazione di esecutività del piano di riparto"), destinato a ri- 18 solversi -ove in ipotesi ritenuto fondato in ulteriore ragione di inammissibilità che troverebbe riscontro nella censura di cui al terzo motivo del ricorso inci- dentale della Factorit s.p.a.. 8. Il rilievo dell'inammissibilità del reclamo com- porta, con l'accoglimento del primo motivo di ciascuno dei ricorsi incidentali, la cassazione del provvedimen- to denunziato, assumendo rilevanza assorbente rispetto al contenuto di tutti gli altri motivi dei ricorsi in- cidentali medesimi e dell'intero ricorso principale: viene a risultare, in particolare, priva di rilevanza la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 113 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che non viene in considerazione ai fini del decidere. Non si fa luogo a rinvio ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 382 ult. comma ult. parte C.P.C. La ricorrente in via prin- cipale viene condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle controparti.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo di cui ai ricorsi inciden- tali;
dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di cui ai 19 ricorsi incidentali, nonché il ricorso principale;
dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 113 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato;
condanna la ricorrente al rimborso in favore delle parti controricorrenti e ricorrenti in via incidentale delle spese relative al presente giudizio, che liquida okee FACTORIT SJA e in t 317,000 2R FALL. SAMME e in lire 8.000.000 perin lire 378.6% / per esborsi 31 onorari per ciascuna di esse. Roma, 30 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Corrado Carnevale Vincenzo"Ми трий lonach lamente ELLENIA MAR. 2001 G N A C IL CANCELLIERE IN 7 TA Maria Di Nuzzo ELLIERE - A Name of N uzzo CANC ggi, i N D O na Ma le onton 2001 0 0 .0 APR 50 to sign 3 4 86 TR ) 6 2 1 100000 Il Respo r. 350000 (D L E D 0 20 2