Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
Con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. proposto avverso il decreto del Tribunale fallimentare emesso ai sensi dell'art. 26 legge fall. si possono denunziare solamente violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Peraltro, l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunziabile con il detto ricorso, soltanto quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi di radicale mancanza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ INTERBANCARIA FERRARESE - ER - S.P.A., QUALE CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER L'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA, in persona del Presidente pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. LE DELL'UNIVERSITÀ 11, presso lo studio degli avvocati PAOLO ERMETES, AUGUSTO ERMETES che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale del Notaio dott. Francesco Cristofori, depositata in data 9/10/1996, in atti;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.N.C. VERCICIATURA Di RA RG E IO, NONCHÉ DEI SOCI IN PROPRIO RA IO, LL IN, RA RG IN PERSONA DEL CURATORE ARNALDO ALEOTTI;
- intimati -
avverso il decreto definitivo n. 2969 Reg. Fall. del Tribunale di FERRARA (in sede fallimentare), depositato il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Augusto ERMETES, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La Banca nazionale dell'Agricoltura s.p.a., quale concessionaria del servizio riscossione tributi, ambito "B" della provincia di Ferrara, chiese l'ammissione, di crediti tributari al passivo del fallimento della s.n.c. MG Verniciatura di RA GI e IA nonche dei soci in proprio RA IA, NI PI e RA GI. In particolare, il 9 ottobre 1992 depositò due istanze per crediti IVA ed accessori per l'importo, rispettivamente, di lire 230.626.611 e di lire 444.278.064, chiedendo in relazione a tali crediti il riconoscimento degli spettanti "privilegi fiscali". Il giudice delegato, con decreto del 15 marzo 1993, dichiarò l'esecutività dello stato passivo con l'ammissione "così come richiesto" dei crediti insinuati, compresi quelli sopra specificati. Con nota del 30 gennaio 1996, diretta al giudice delegato e al curatore del fallimento, la Società Interbancaria Ferrarese - ER - s.p.a., con sede in Ferrara, quale concessionaria del servizio riscossione tributi per l'ambito unico della provincia di Ferrara, succeduta al precedente concessionario, pose in evidenza che i crediti in questione erano assistiti da garanzia ipotecaria fino all'importo di lire 800.000.000 e che ad ogni modo, riguardo all'insinuazione di lire 230.626.611 permaneva il superiore rango ex art. 2772, 1^ comma, c.c., per gli effetti di cui all'art. 2748, 2^comma, stesso codice.
Peraltro, come si deduce in ricorso, dal progetto di ripartizione parziale predisposto dal curatore, e da quest'ultimo inviato ai creditori con raccomandata del 25 gennaio 1996, emergeva che di tali cause di prelazione non si sarebbe tenuto conto, pur dandosi atto che la somma da ripartire derivava esclusivamente dalla vendita per lire 190.000.000 di immobile della società, gravato da ipoteca legale di secondo grado a favore dell'Intendenza di finanza per IVA evasa fino a concorrenza di lire 800 milioni, e dalla vendita per lire 21.760.000 di un immobile del signor GI RA. Furono quindi presentate osservazioni al giudice delegato per sostenere il diritto del concessionario del servizio riscossione tributi a che la ripartizione avvenisse tenendosi conto della specifica causa di prelazione;
ma il giudice, con proprio decreto in data 9 - 16 aprile 1996, dispose che il riparto parziale dell'attivo dovesse avvenire secondo il progetto predisposto dal curatore. Il reclamo ex art. 26 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, proposto al Tribunale di Ferrara in sede fallimentare, fu respinto con decreto depositato il 21 giugno 1996. Il tribunale considerò:
Che il provvedimento del giudice delegato aveva correttamente motivato il rigetto delle osservazioni presentate dalla reclamante al progetto di ripartizione parziale, con le quali la stessa aveva chiesto che si tenesse conto di una ipoteca legale iscritta ex art.26 della legge n. 4 del 1929 su immobile della fallita, prelazione relativa, a dire del servizio riscossione tributi, al fogli di prenotazione 425/87 e 433/87 (insinuazioni per lire 230.626.611 e lire 444.278.064);
Che, invero, in dette insinuazioni al passivo - come nelle altre analoghe presentate nello stesso fallimento dal medesimo creditore - era stata chiesta con prestampato "l'ammissione al passivo "in relazione al grado di privilegio fiscale", specificato a fianco del totale con dicitura a mano "priv. cc. 2752/2772/2776";
Che tale formulazione, quasi del tutto generica, anzitutto non consentiva in alcun modo (pur postulando che il fallimento fosse a conoscenza dell'ipoteca per il relativo sistema di pubblicità ) di collegare una specifica richiesta alla prelazione de qua , avendo la creditrice presentato analoghe istanze a suo dire non assistite dalla stessa prelazione;
Che, in secondo luogo, essa non si poteva collegare ad una ipoteca, non essendo equiparabile il "privilegio fiscale" ad una prelazione ipotecaria (legale, fiscale);
Che discendeva direttamente dalla legge, in relazione alla causa del credito, non una qualunque causa di preferenza, ma il solo genus dei privilegi (art. 2745 c.c.), a sua volta facente parte, con i distinti generi del pegno e dell'ipoteca, dell'insieme delle cause legittime di prelazione, cui il creditore poteva rinunziare ovvero fame valere alcune anziché altre;
Che la causa legale andava contemperata col principio della domanda sicché, se non era dato evincere che entrambe le prelazioni fossero state richieste, non era possibile accordarle entrambe d'ufficio;
Che gli articoli citati, infatti, si riferivano: il primo (art. 2752) ad un privilegio generale sul mobili ( e, poiché le insinuazioni riguardavano l'IVA, il richiamo non poteva non essere inteso all'art.2752 30 comma c.c.); il secondo (art. 2772 ) ad un privilegio sugli immobili cui il tributo ineriva (e, trattandosi ancora di IVA, il riferimento doveva intendersi a cessioni, che peraltro il curatore riferiva come mai effettuate, mentre l'imposta ipotecaria, con riferimento al primo comma dell'articolo non era stata a suo tempo evidenziata nell'istanza, richiamandosi invece oneri accessori all'IVA, ne' si era fatta specifica menzione del comma stesso, onde l'unico riferimento ragionevolmente comprensibile era quello all'IVA su cessioni, e non certo quello dell'allegato, tra l'altro con un importo diverso, superiore di due milioni rispetto a quello esposto nelle osservazioni al riparto ); il terzo (art. 2776 c.c.) ad un privilegio generale sussidiario sugli immobili, in relazione al quale il curatore aveva specificato che ne avrebbe tenuto conto nei successivi riparti;
Che nessuno dei tre articoli aveva relazione con la prelazione ipotecaria, la quale pertanto doveva intendersi a suo tempo come non invocata;
Che, non essendo stato impugnato il decreto di esecutorietà dello stato passivo in parte qua , la detta prelazione non poteva trovare riconoscimento in sede successiva e tanto meno in sede di riparto. Contro il suddetto provvedimento la ER ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo due motivi di annullamento. La causa, inizialmente assegnata alla prima sezione civile della Corte, è stata poi rimessa a queste sezioni unite, essendo stata prospettata nel ricorso medesimo una questione di giurisdizione. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
La questione di giurisdizione - da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico - è prospettata nel secondo motivo del ricorso e trae spunto da un passaggio dell'iter argomentativo del provvedimento impugnato, il quale, nell'esaminare gli articoli citati nelle istanze di ammissione al passivo, si sofferma sull'art. 2772 c.c. per dedurre che esso riguardava un privilegio che poteva essere inteso soltanto come inerente a cessioni, "che peraltro il curatore riferisce mai effettuate". Collegandosi a tale proposizione, la ricorrente sostiene che il giudice fallimentare non poteva in alcun modo pronunziarsi sulla causa dell'obbligazione tributaria, ovvero stabilire se la medesima si riferisse o meno ad una cessione realmente avvenuta, trattandosi di questione sottratta alla sua competenza giurisdizionale, in quanto inderogabilmente riservata a quella delle commissioni tributarie.
La questione di giurisdizione è in realtà insussistente. La lettura del provvedimento impugnato rende palese che il tribunale non si è in alcun modo pronunciato sulla causa dell'obbligazione tributaria, essendosi limitato - come mero obiter dictum privo di qualsiasi contenuto decisorio e, peraltro, del tutto irrilevante nel tessuto argomentativo del provvedimento di cui si tratta - a riportare una mera notazione del curatore, tra l'altro rimasta carente d'incidenza sull'obbligazione tributaria, dal momento che, come si evince dallo stesso ricorso, i crediti tributari erano stati ammessi al passivo "così come richiesto".
Non vi è stata dunque alcuna pronunzia esulante dai limiti della cognizione del tribunale fallimentare, il quale non ha conosciuto di questioni attinenti al rapporto d'imposta ma soltanto delle prelazioni inerenti ai relativi crediti con riguardo alle domande presentate.
Con il primo mezzo di cassazione la ER s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2752, 2772, 2776 e 2808 c.c., nonché degli artt. 95, 97, 110, 111, 113 legge fallimentare, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Sostiene che la questione sulla quale questa corte è chiamata a pronunciarsi (in senso difforme dalla soluzione adottata dai giudici di merito) si traduce nello stabilire se l'avvenuta ammissione dei crediti menzionati in narrativa al passivo del fallimento "così come richiesto", cioè con gli spettanti privilegi fiscali, dovesse intendersi limitata a quanto genericamente e atecnicamente indicato in quella parte della domanda d'insinuazione riservata alle note relative all'estratto dei ruoli fiscali (artt. 2752, 2772 e 2776 c.c.) con esclusione, o implicita rinunzia relativamente al diritto di prelazione costituito dalle ipoteche gravanti sugli immobili acquisiti alla massa attiva e ben note alla curatela in base alle risultanze dei registri immobiliari.
Il tribunale fallimentare avrebbe ritenuto di poter risolvere la questione nel senso che la portata del provvedimento ammissivo dovesse riferirsi a quanto specificamente "chiesto", poiché nella domanda di ammissione la garanzia ipotecaria non sarebbe stata espressamente posta in evidenza.
Presupposto di tale affermazione sarebbe stata la convinzione che la richiesta di riconoscimento dei "privilegi fiscali" spettanti fosse stata usata nelle domande in senso strettamente tecnico e specifico, con esclusione implicita delle ulteriori e note cause di prelazione, anch'esse legali e fiscali.
Tale assioma non reggerebbe nei riguardi di atti, come quelli di specie, ossia delle domande di ammissione al passivo, compiute senza assistenza legale, riguardo alle quali la generica richiesta di riconoscimento degli "spettanti privilegi fiscali" non potrebbe essere interpretata che come richiesta di riconoscimento di tutte le cause di prelazione assistenti i crediti erariali, compresa la prelazione derivante dalle ipoteche iscritte a tutela dei medesimi, che, a parte il relativo carattere di garanzia reale, sarebbero state ben note alla curatela giusta le risultanze dei registri immobiliari. Inoltre, per potersene eludere gli effetti in sede di distribuzione dell'attivo fallimentare, sarebbe stato necessario che, a monte, il giudice delegato avesse espressamente escluso tali garanzie, con sia pur succinta motivazione, come disposto dall'art. 95 primo comma L.F. Essendo invece mancata tale specifica esclusione, l'approvazione del progetto di riparto come se il credito fosse stato ammesso con l'esclusione medesima, minerebbe il decreto dello stesso giudice delegato, ed il provvedimento qui impugnato, che sarebbero incorsi nei vizi denunziati.
Le suddette censure non hanno fondamento.
Giova premettere che, al sensi dell'art. 93 primo comma L. F., la domanda di ammissione al passivo (avente gli effetti della domanda giudiziale: art. 94) deve contenere, tra l'altro, l'indicazione delle ragioni della prelazione e dei documenti giustificativi. L'art. 95 L.F., che disciplina la formazione dello stato passivo, dispone poi che il giudice delegato "indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie". Infine, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2741 comma 2^ c.c., sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Dal complesso di tale normativa si evince con chiarezza non soltanto che l'ipoteca è causa di prelazione ben distinta dal privilegio (principio persino ovvio) ma anche che il creditore deve indicare le ragioni della prelazione;
e ciò significa che non può limitarsi alla generica richiesta di ammissione del credito con i privilegi spettanti ( comprendendo in tale richiesta tutti i diritti di prelazione dai quali il credito sia eventualmente assistito) ma ha l'onere di specificare la causa o le cause di prelazione invocate, restando altrimenti priva di significato la formula del citato art. 93, in ordine alle ragioni della prelazione.
Nel caso di specie, come risulta dal provvedimento impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, con le domande di ammissione al passivo era stato richiesto il riconoscimento degli spettanti "privilegi fiscali". Privilegio è termine proprio che si riferisce non già a qualsiasi causa di prelazione bensì a quella prevista dall'art. 2745 c. c. ed accordata dalla legge in considerazione della causa del credito (a parte i casi in cui la costituzione del privilegio sia subordinata dalla stessa legge alla convenzione delle parti o a particolari forme di pubblicità). E la proprietà del richiamo era ulteriormente sottolineata dal fatto che, come pone in luce il decreto impugnato, sullo stampato che chiedeva l'ammissione al passivo "in relazione al grado di privilegio fiscale" era aggiunta a mano la dicitura "priv. cc. 2752/2772/2776". Il che valeva a rimarcare che proprio a quelle cause di prelazione (e non ad altre) s'intendeva fare riferimento.
Non può dunque essere condiviso l'assunto secondo cui la richiesta di riconoscimento degli "spettanti privilegi fiscali" si sarebbe dovuta interpretare come richiesta di riconoscimento di tutte le cause di prelazione che assistevano i crediti erariali, compresa la prelazione derivante dalle ipoteche iscritte a tutela dei medesimi. A parte il rilievo che l'interpretazione della domanda è funzione specifica del giudice del mento, non suscettibile di riesame in sede di legittimità se svolta con coerenza logica (tanto più nell'ambito di un ricorso ex art. 111 Cost. e con i limiti propri di questo), si deve osservare che in realtà la ricorrente propugna non già una diversa interpretazione bensì una vera e propria integrazione della domanda, perché il provvedimento impugnato - facendosi carico di una presunta formulazione "atecnica" della domanda medesima - avrebbe dovuto riconoscere una causa di prelazione diversa dai privilegi (quale è l'ipoteca) e non indicata come ragione della prelazione nelle istanze di ammissione al passivo.
Non giova sostenere che l'esistenza dell'ipoteca era nota agli organi della procedura, perché spettava non già all'ufficio fallimentare bensì al creditore indicare le cause di prelazione che intendeva far valere, a prescindere dalla notorietà o meno di esse. Nè ha pregio l'argomento secondo cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 primo comma L.F., avrebbe dovuto motivare l'esclusione della garanzia ipotecaria, se non avesse ritenuto di ammetterla, dovendosi replicare che il detto giudice non aveva ragione di pronunciarsi in ordine ad una causa di prelazione che non era stata richiesta.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. si richiama il principio, già affermato da questa corte ( Cass., n. 12527 del 1992), in forza del quale la collocazione del credito discende direttamente dalla legge in relazione alla sua causa, onde non deve essere oggetto di specifico Petitum. Il richiamo, tuttavia, non è pertinente, perché quell'affermazione si colloca nel quadro del principio secondo cui, una volta chiesta originariamente l'ammissione di un credito al passivo in via privilegiata, la richiesta di un diverso privilegio in sede di opposizione non costituisce domanda nuova, appunto perché la collocazione del credito discende direttamente dalla legge in relazione alla sua causa (v. la citata sentenza, in motivazione). Come si vede, pertanto, nella vicenda oggetto della menzionata pronuncia la questione si poneva nell'ambito della medesima causa di prelazione (privilegi) e si risolveva quindi, in un problema di qualificazione giuridica di quella causa. Nella fattispecie in esame, invece, si tratterebbe non già di qualificare la prelazione richiesta, bensì di aggiungere alla prelazione derivante dal privilegio un'altra (e diversa) causa di prelazione derivante dall'ipoteca. Il che era precluso al giudice di mento in base alla normativa prima richiamata.
Con il secondo mezzo di cassazione si denunzia "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal reclamante: violazione e falsa applicazione degli articoli 2772 comma I^ e 2748 comma 2^ codice civile in relazione all'art. 360 primo comma nn. 5 e 3 cod. proc. civ. - difetto di giurisdizione". La ricorrente sostiene che, in sede di reclamo al tribunale fallimentare, sarebbe stata reiterata la questione (del pari disattesa dal giudice delegato) "che l'imposta ipotecaria di lire 16.635.771= ricompresa tra le somme di cui all'insinuazione di lire 230.626.611 (e precisata a margine della nota di iscrizione ipotecaria) goda del privilegio superiore previsto dall'art. 2772 comma I^ (per gli effetti di cui all'art. 2748 comma 2^ c.c.) e debba quindi essere soddisfatta ancor prima dei crediti assistiti dalla prelazione ipotecaria, con la modifica del piano di riparto de qua prospettata in sede di osservazioni".
Molto marginalmente il tribunale si sarebbe in proposito pronunciato, nel senso che l'art. 2772 c.c. sarebbe relativo ad un privilegio (speciale) sugli imobili cui il tributo si riferisce;
e nella specie, trattandosi di IVA, il riferimento si sarebbe dovuto intendere a cessioni, peraltro secondo il curatore mai effettuate. Tale motivazione, di mero recepimento delle affermazioni del curatore, sarebbe del tutto insufficiente, in palese violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Orbene, dell'asserito difetto di giurisdizione si è trattato in precedenza. Per il resto il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
È inammissibile per il profilo diretto a censurare una presunta insufficienza di motivazione.
Fermo il punto che, nel caso in esame, si verte in tema di ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, si deve ribadire che con tale mezzo d'impugnazione si possono denunziare soltanto violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo.
Peraltro l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunziabile con il detto ricorso, soltanto quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nel casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi ( cosiddetta motivazione apparente ), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (cfr., ex multis, Cass., 28 marzo 1996, n. 2937; 11 marzo 1995, n. 2869; 28 settembre 1994, n. 7906; Sez. un., 24 settembre 1993, n. 9674; 11 novembre 1992, n. 12150). Nel caso in esame il provvedimento impugnato, proprio con riguardo all'imposta ipotecaria, ha rimarcato che essa a suo tempo non fu evidenziata nell'istanza, nella quale invece si richiamarono oneri accessori all'IVA. Da ciò ha tratto la conclusione che l'unico riferimento ragionevolmente comprensibile era quello all'IVA su cessioni, cui pure l'art. 2772 si riferisce (v. commi secondo e terzo). In sostanza i giudici del merito, interpretando la domanda (come era nei loro poteri), hanno dato conto di tale interpretazione, facendo leva sia sulla mancata specificazione nell'istanza dell'imposta ipotecaria, sia sul collegamento tra oneri accessori ed IVA;
e questo percorso argomentativo non è qui censurabile per quanto sopra detto. Inoltre esso è sufficiente per escludere la dedotta violazione degli artt. 2772 I^ comma e 2748 2^ comma c.c., con conseguente infondatezza della censura per tale profilo. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999