Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 115
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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Con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. proposto avverso il decreto del Tribunale fallimentare emesso ai sensi dell'art. 26 legge fall. si possono denunziare solamente violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Peraltro, l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunziabile con il detto ricorso, soltanto quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi di radicale mancanza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 115
    Data del deposito : 10 marzo 1999

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