Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 69339 ESHUTZ DA L 2 6/0 9 ITALIANA REPUBBLICA 012 4 0207 5 / 100 375/100 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE CASSA. QUINTA VILE Composta dagli Ill.mi Sigg.zi Magistrati: CRISTARELLA ORESC'ANO Presidente R.G.N.8599/2000 Dott. Francesco Dott. Massimo CDIO Consigliere FALCONF Consigliere Cron. 5501 Dott. Giuseppe SPAGNA MUSSO Consigliere Rep- Dott. Bruno DI BLASI Fel, Consigliere Ud. 14/06/2002 Dott. Antonino CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato ia seguente: Oggetto: CAMPIONE CIVILE Tribuli Regist: SEN T Delibera riduzione capital N. 69339 sui ricorso proposto da: sociale per perdite persona del Ministro AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE successiva ricostituzione Isenzione pro tempore, elettivamente domiciliara in Roma, via dei Compele. Fortognesi n. 12, presso gli Cffici dell'Avvocatula Generale dello Stato che La rappresenta e difende per سان legge;
- ricorrente
contro
La Società Y R Group Services srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al contraricorso, dall'Avv. Margherita Bariè, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Parigi 11, presso l'Avv. Gian Luca Marucchi;
1 8722 resistente controricorrente avverso la sentenza г.326/54/99 della Commissione Tribuleria Regionale di Milano, del 18/03/99, depositata 11 17/09/1939. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14/06/2002 dal Relatore Cons. Antorino Di Blasi;
Udi o 1 Avv. Oresto Marchini per delega del difensore de la controricorrente: Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dot . E. A. Sepe, che ha concluso ger 11 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Young & Rubicam sri giusto verbale di assemblea straordinaria 19/06/1996 deliberava la copertura delle pordite sociali e la ricostiluzione del capitalo della società mediante azzoramento delle riservo bilancio a del capitale sociale c versamento dei soci. ви L'atto veniva registrato a tassa fissa. I conferimenLi, delibcrati per coprire jā perdita eccedente il capitale originario, venivano sottoposti dall'Uficio Registro di Milano ad imposta complementare che veni va liquidata giusto avviso notificato alla società in data 04/10/96. L'impagnazione ritualmente proposta veni.va acco-ta adila Commissione Tributaria Provinciale di dalla 2 Milano nella considerazione che i conferimenti deliberati dai soci per risanare le percile non яспо soggette ad imposta di registro ancor quando eccederti l'ammontare del capitale sociale. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla C.T.R di Kileno giusta decisione in epigrafe. In particolare Giudici di secondo grado hanno ritenuto non censurabile la decisione di primo grado atteso cha l'intassabilità di conferimenti che моп apporting incremento del patrimonio sociale trovano riscontro in appropriata direttiva Comunitaria oltre che in pregress0 orienLamento de_ Giudici i le 1.timità. Con ricorso notificato il 14/04/2000 ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. contribuente Con contrericorso, ha chiesto rigetto dell'impugnazione e con successiva memoria del 15/05/2002 ha ulteriormente llustrato e proprie zagioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo 'Amministrazione censura 'impugnata decisione Der violazione 2 falsa interpretazione del_'art. L della tariffa parte prima allegata al T.J Registro approvato con D. F.R Π. 131/1086 nonché per 3 insufficiente motivations. Deduce, in particolare, che i conferimenti finalizzati alla copertura di perdite eccedenti l'originario capitale, quale quello in specie, realizzerebbero 17 aumento del patrimonio sociale da assoggettare ad imposta proporzionale di registro, e che l'esenzione prevista dalla richiamata normativa sarebbe applicabile solo alla diversa fattispecie in cui il conferimento è destinato, esclusivamente, alla ricostituzione de! capitale sociale nei limiti originari. Trattas di dɔglianza infondata al_a Juce di consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui, poiché l'esenzione accordata dall'art. 4, nota TI dolla tariffa allegata al . P.R 26 Aprile 1986 n. 131. è diretta favor ze 13 ricap-talizzazione società il cui capitale sia in tutto o in parte de: e asscribito ca perdite, алва deve ritenersi operante, quaic che sia l'ar mortare delle perdite accertate, batte le volle che il capitale venga ricostituito in meniera non superiore a quella originaria. (Cass. n. 11458/2001 11099/1999; n. 1227/99). In buona Sostanza in presenza di perdite superios: al capitale, tutti i conferimenti necessari per riportare il capitale stesso al livello criginario SCNO diretti alla SUA ricostituzione e. quindi, sono pienamente congruenti сол il Cine perseguito dalla NOIMG peraltro, attuativa diagevolativa, direttiva Comunitaria. La decisione impugnata, che ha escluso 'assoggettamento ad imposta proporzionale di registro dia delibera di reintegra del capitale sociale sinc al precedente, risu ta dunque avere Catto corretta applicazione del richiamato principio e, pertanto, non giustifica le prospettate censure. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato. L'epoca del consolidarsi de' condiviso orientame::Lo giurisprudenziale e giusti mctivi, induccno alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese da giudizio. ...2. 3. M. B 16/3/1986 Così deciso in Roma il 14 Giugno 2002. I Presidente Francesco cristarella Orestano tt Thuella Oris Th L. CANCELLIERE CL Amado Casano Il Consigliere Relat Ester30 C Basi Dot . Antoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB. 2003 Oggi IL CANCELLIERE 01 Arnalgia Caszn 5