Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2017, n. 43486
CASS
Sentenza 13 giugno 2017

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Massime1

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2017, n. 43486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43486
Data del deposito : 13 giugno 2017

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