Sentenza 13 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish).
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L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …
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Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2017, n. 43486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43486 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2017 |
Testo completo
43486-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: 1158/2017 Sent. n. -Presidente - Fausto IZZO UP 13/06/2017 Patrizia PICCIALLI - Consigliere - - R.G.N. 6277/2017 Andrea MONTAGNI - Consigliere - Eugenia SERRAO - Consigliere - Alessandro D'ANDREA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/01/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA sentita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro D'ANDREA; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio BALSAMO, che ha concluso per l'inammissibilità. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2016 la Corte di Appello di Messina confermava nel merito la pronuncia del Tribunale di Patti del 6 maggio 2013 con cui IN AN era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato in S. Agata di Militello il 7 novembre 2011, per essersi messo alla guida di un'autovettura in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti (nella specie: cannabinoidi). La Corte di Appello disponeva, invece, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in riferimento alle norme degli artt. 24 Cost, 168 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto della reformatio in peius, per aver revocato di ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto dal Giudice di primo grado, pur in assenza di un appello presentato dal Pubblico Ministero ovvero di un'impugnazione espressamente proposta dall'imputato in ordine a tale statuizione. Nel caso di specie, in particolare, non sussisterebbero i presupposti per l'adozione della revoca richiesti dall'art. 168, comma 1, cod. pen., non essendo stato commesso dal ricorrente alcun reato successivamente al riconoscimento del beneficio, né essendovi stata alcuna violazione di obblighi cui la concessione era stata subordinata.
2.2. Con un secondo motivo eccepisce, quindi, vizio di motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, oltre che illogica, con riferimento all'esame dei risultati conseguiti ai fini dell'accertamento della sussistenza di un'alterazione psico-fisica determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe tenuto adeguatamente conto degli elementi probatori dedotti dal AN in appello, concernenti le non corrette modalità di effettuazione e gli esiti degli accertamenti tecnici e biologici realizzati sulla persona del ricorrente, essendo stato desunto lo stato di alterazione psico-fisica dell'imputato anche sulla scorta di elementi sintomatici esterni, in palese difformità rispetto a quanto ritenuto dalla consolidata esegesi giurisprudenziale per la quale, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi della guida sotto l'influenza di alcool, l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 187 Cod. Strada, e cioè attraverso un esame tecnico Su campioni di liquidi biologici. La verifica non può basarsi, cioè, 2 ARD sull'osservazione empirica dell'organo accertatore, necessitando, invece, della concreta effettuazione di esami tossicologici. Per il ricorrente ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte di Appello non avrebbe motivato circa la sussistenza dell'alterazione psico-fisica del ricorrente al momento dell'accertamento, sull'erroneo presupposto della presenza nelle urine di metabolici di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi dedotti sono manifestamente infondati, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. In primo luogo corretta è la decisione con cui la Corte territoriale ha disposto la revoca di ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso al ricorrente, stante la sussistenza di una "evidente violazione di legge", considerato che, essendo l'imputato gravato da due precedenti specifici con pena sospesa, era stata erroneamente disposta una "terza concessione". La Corte di Appello ha correttamente configurato tale ipotesi come una revoca di diritto ex art. 168, comma 1, cod. pen., che, non prevedendo alcun margine di discrezionalità, può ohsposta essere concessa dal giudice di secondo grado pur in carenza della proposizione dell'appello da parte del P.M., senza con ciò incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. Ed infatti, la revoca ex officio nella specie operata, non contestata nel merito da parte del ricorrente, è stata disposta dal Giudice di seconde cure in maniera assolutamente conforme al consolidato principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, Cubadda, Rv. 233980; Sez. 2, n. 36536 del 20/06/2003, Lucarelli, Rv. 226452), per il quale "È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius”. Per come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura dichiarativa, per cui gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Il provvedimento di revoca, cioè, non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (senza, perciò, contravvenire al divieto di reformatio in peius) - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la 3 AND sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta, perciò, preclusa al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; in assenza di impugnazione sul punto da parte del P.M., al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe, ad un tempo, il principio del favor rei e quello devolutivo (così, Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).
1.2. Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza dedotta dal ricorrente. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione psico-fisica del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'art. 187, comma 2, Cod. strada, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402; Sez. 4, n. 11848 del 02/03/2010, Tavano, Rv. 246540; Sez. 4, n. 20247 del 28/04/2006, Verdi, Rv. 234464; Sez. 4, n. 47903 del 07/10/2004, Melani, Rv. 230508). Nel caso di specie, la Corte di Appello, correttamente muovendo da tali premesse, ha sottolineato come, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente. A tale riguardo, questa stessa Corte di legittimità ha avuto modo di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 Cod. Strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009, Confortola, Rv. 245798). Pertanto, sebbene questa stessa Corte abbia affermato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni (Sez. 4, n. 14803 del 01/03/2006, Petillo, Rv. 234032), la stessa non ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il AND 4 giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte ed al contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale, affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 Cod. Strada, ha affermato di trovarsi "in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non it dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (C. Cost., ord. n. 277/2004)" (così, Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009, Confortola, Rv. 245798, cit). Sulla base delle considerazioni espresse, allora, deve ritenersi assolutamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall'accertamento compiuto sulle urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di quattro involucri contenenti hashish), adeguatamente considerati e debitamente valorizzati dalla Corte territoriale nell'ambito di una motivazione pienamente congrua e logicamente lineare.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro D'Andrea Fausto Izzó ' Depositata in Cancelleria Oggi. 21 SET 2017 fi Funzionari Giudiziaric Patric iorre 5