Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME L POPOL ITA0 2 2 29 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente Vol. 17/10/00 - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO freu 4E12 Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 711 Dott. Giandonato NAPOLETANO 66 Dott. Roberto M. TRIOLA 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per dintti 6000 sul ricorso iscritto al n.15003/98 R. G. proposto IL CANCELLIERE da OGGETTO: ET PO, ET US e CU TE ved. RAPPORTI DI VILINA70 TT, elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'Avv. US Antonini che, con l'avv. Enzo Paiar, difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti R
contro
PARK HOTEL CORONA GRAN MAYON & C. di RI RT e GI s. n. c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, RI RT in proprio e RI GI in proprio, domiciliati e 1 1662/80 difesi come appresso, controricorrenti e
contro
TR EG, intimata nonché nei confronti di ET VO, intimato e sul ricorso incidentale iscritto al n. 16338/98 R. G. proposto da PARK HOTEL CORONA GRAN MAYON & C. di RI RT e GI s. n. c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore GI RI, RI RT in proprio e RI GI in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Campo Marzio n. 69,presso lo studio dell'Avv. Dante Conti che, con l'Avv. Elvio Fronza, li difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso-ricorso incidentale, ricorrenti incidentali
contro
ET PO, ET US e CU TE ved. TE, domiciliati e difesi come sopra, resistenti e
contro
TR EG, 2 D intimata nonché, per integrazione del contraddittorio,
contro
ET VO, intimato per la cassazione della sentenza 29 maggio-22 luglio 1997 n. 528/97 del Tribunale di Trento. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente principale, l'Avv. Pancrazio LL che, munito di delega dell'Avv. Enzo Paiar, ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; Sentito, per i controricorrenti-ricorrenti incidentali, l'Avv. Elvio Fronza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con correzione della motivazione o, in subordine, il suo accoglimento con rigetto della domanda ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., e il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'aprile del 1979 i minori PO, VO e US TT, rappresentati dal loro genitore AL TT, deducendo di 3 essere comproprietari delle p. m. 1 e 2 della p. ed. 105 CC in Vigo di Fassa, convennero in giudizio, avanti il Pretore di Cavalese, RT e GI RI, proprietarie della confinante p. ed. 107 su cui insisteva il Park Hotel Corona Gran ON del quale esse erano titolari, chiedendo l'eliminazione di ventiquattro piante di pino collocate a distanza illegale nell'aiuola a ridosso del muro della loro proprietà, nonché il rilascio di una porzione del loro terreno invasa dalla suddetta aiuola. Il Pretore, con sentenza 20.7.1985, accolse la domanda di estirpazione delle piante ma dichiarò, in accoglimento di domanda riconvenzionale, che le convenute avevano acquistato, in virtù di usucapione, la proprietà della porzione di aiuola di cui era stato chiesto il rilascio. In seguito a gravame di PO, US e VO TT, ormai divenuti maggiorenni, nonché della loro genitrice TE TE quale usufruttuaria della gravame a cui resistette la ed. 105p. - s. n. c. Park Hotel Corona Gran ON e, per essa, le sue legali rappresentanti RT e GI RI (rimaste contumaci in proprio) che la avevano nel frattempo costituita conferendole in proprietà l'immobile interessato alla controversia il Tribunale di Trento, con sentenza - 16.2.1989, non fatta oggetto di ricorso per cassazione, confermò la suddetta decisione pretorile limitatamente al capo concernente l'abbattimento degli alberi, mentre la dichiarò nulla nel resto, per essere 4 rimasta estranea al giudizio EG ER, litisconsorte necessaria in quanto proprietaria della p. m. 1 della p. ed. 105, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.. La causa, quindi, fu riassunta dai TT-TE davanti allo stesso Pretore di Cavalese ed in tale fase il contraddittorio venne altresì esteso alla s. n. c. Park Hotel Corona Gran ON & C., avendo le RI dichiarato, già nel precedente processo in appello, di avere conferito in tale società, nelle more del giudizio, la proprietà dell'immobile in contestazione. Gli stessi TT-LL, poi, nel dicembre del 1991, instaurarono, davanti a detto Pretore, altra causa nei confronti delle RI e della società Parc Hotel Gran ON, deducendo che l'aiuola di cui sopra era stata, se non altro, costruita a cavallo delle rispettive proprietà, in violazione delle distanze legali. Le due cause vennero riunite ed il Pretore, con sentenza 27.12.1993, nella resistenza di controparti, respinse tutte le pretese dei TT-LL, riconoscendo la proprietà della porzione di aiuola in contestazione in capo alle RI e, quindi, alla s. n. c. Park Hotel Corona Gran ON & C.. Proposti appelli, in via principale dai TT-LL e in via incidentale dalle altre parti, il Tribunale di Trento, con la sentenza precisata in epigrafe, respinte le eccezioni di inammissibilità, di improcedibilità, di estinzione del processo e di incompetenza per valore 5 sollevate dagli appellanti incidentali, ha accolto in parte l'appello principale e, qualificata la iniziale domanda attorea come regolamento di confini, ha rigettato la riconvenzionale di usucapione avanzata ex adverso;
ha altresì rigettato l'altra domanda attorea relativa alla violazione delle distanze legali nella costruzione dell'aiuola ed ha disposto la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per regolare il confine tra i due fondi. In estrema sintesi, l'iter argomentativo della sentenza è il seguente: Correttamente il Pretore aveva respinto le eccezioni preliminari degli appellanti incidentali incentrate sul fatto che le RI avevano, sin dal primo giudizio d'appello, trasferito la proprietà del terreno in contestazione alla s. n. c. Park Hotel Corona e che questa era anche intervenuta in detto giudizio, mentre esse RI erano rimaste contumaci, poiché, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la legittimazione processuale permaneva in capo alle predette, salva la possibilità di intervento, di chiamata in causa della società e di impugnazione da parte della stessa, come in effetti avvenuto;
né ciò comportava automaticamente l'estromissione delle RI, dato che, a tal fine, occorreva il consenso, mai manifestato, delle altre parti;
- Nel giudizio in riassunzione erano parti processualmente necessarie, oltre ai TT-LL e alla ER, anche le RI, che erano state contumaci nel primo giudizio di appello, e la s. n. c. Parc 6 Hotel Corona che vi era intervenuta;
di tale intervento il Tribunale, nella sentenza del 1989, avrebbe dovuto prendere atto e, quindi, dichiarata la contumacia delle RI, pronunciare la sentenza stessa anche nei confronti della società, ma il non averlo fatto rappresentava un vizio emendabile solo con il ricorso per cassazione, sicché, in mancanza di tale ricorso, si era formato il giudicato anche per quanto riguardava l'indicazione delle parti processualmente presenti in quel giudizio e non poteva, quindi, la questione essere tirata fuori successivamente per inferirne una pretesa inammissibilità o improcedibilità del giudizio di riassunzione nei confronti delle RI o un'estinzione dello stesso giudizio nei confronti di detta società, come pure non si poteva proporre per la prima volta la questione della competenza per valore, anch'essa, ormai, coperta da giudicato per effetto dell'acquiescenza alla sentenza d'appello del 1989; Avevano ragione gli appellanti principali a sostenere che - l'azione da essi intentata relativamente alla porzione di aiuola che assumevano essere stata usurpata dalle controparti era di regolamento di confini e non già di rivendica (con le conseguenze che da ciò derivavano sul piano del rigore probatorio), trattandosi di un semplice conflitto tra fondi, e non fra titoli, e contestandosi solo la corrispondenza tra il confine apparente e quello reale, né valendo in contrario la circostanza che fosse stata invocata ex adverso l'usucapione di quella porzione;
7 Tale domanda di usucapione non era meritevole di accoglimento, poiché al riguardo nessuna seria prova era stata fornita e, del resto, l'aiuola, come pure il muretto a ridosso della proprietà dei TT, risultavano realizzati intorno agli anni '70, mentre la causa, con conseguente interruzione del periodo di prescrizione acquisitiva, era iniziata nel 1979 e i testi favorevoli alla tesi degli appellanti incidentali erano stati generici nell'indicazione del punto sino al quale si estendeva il possesso (parcheggio) dell'albergo e delle opere di trasformazione dell'area di sedime dell'attuale parcheggio;
Quanto alla questione del permesso richiesto dalle RI ai TT per costruire l'aiuola ed il muretto, andava considerato che la circostanza non era espressione del riconoscimento, da parte delle prime, che la proprietà della relativa superficie apparteneva ai secondi, ma rappresentava, secondo lo stesso significato probatorio assegnatole dagli appellanti incidentali, soltanto espressione dell'assenso dei TT alla costruzione del muretto a ridosso del loro edificio;
-. Al fine di decidere sull'azione di regolamento di confini, come innanzi qualificata, era inappagante la c. t. u. espletata in primo grado, non dando essa esauriente e specifica spiegazione della inattendibilità delle risultanze tavolari e delle planimetrie allegate ai rispettivi titoli d'acquisto prodotti in causa, per cui era opportuno disporre, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la rinnovazione dell'indagine tecnica;
8 Quanto al motivo d'appello contro il rigetto della domanda dei TT concernente la lamentata violazione delle distanze nella costruzione del muretto, “più che condividere” le argomentazioni del Pretore basate sull'inesistenza di una norma facente divieto di realizzare un manufatto del genere in aderenza e sulla mancanza in esso delle caratteristiche per poterlo qualificare "costruzione", andava rilevato che vi era prova in causa circa il consenso dei TT alla costruzione dell'aiuola e del muretto. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione PO TT, US TT e TE LL ved. TT sulla base di tre motivi, poi illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso la s. n. c Park Hotel Corona Gran ON & C. di RI RT e GI, nonché queste ultime in proprio, proponendo a loro volta ricorso incidentale basato su cinque motivi Il ricorso principale appariva proposto anche per VO TT ma la procura a margine di esso non risultava da costui sottoscritta, al che faceva riscontro significativamente il fatto che si era avvertito il bisogno di notificare il ricorso medesimo anche al predetto. Il controricorso-ricorso incidentale, a sua volta, risultava notificato a VO TT nello stesso domicilio eletto in Roma dai ricorrenti principali presso lo studio del difensore Avv. US Antonini che, come si è detto, non risulta officiato da VO. 9 Ciò ha indotto questa Corte a disporre, con ordinanza emessa all'udienza del 16.5.2000, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di VO TT mediante notifica allo stesso del ricorso incidentale, integrazione che è stata tempestivamente e ritualmente eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la medesima sentenza. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il ricorso incidentale, stante il carattere pregiudiziale di alcune delle questioni con esso prospettate. Con il primo motivo di tale ricorso si insiste sull'assunto che la sentenza del Tribunale in data 16.2.1989, quella che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Pretore 20.7.1985, era inutiliter data ed ineseguibile perché emessa soltanto nei confronti delle due sorelle RI in proprio, e non della s. n. c. Park Hotel Corona, pur ritualmente costituitasi, di cui esse erano soltanto legali rappresentanti per averle trasferito nel frattempo la proprietà della p. ed. 107; e anche il successivo giudizio di riassunzione era stato instaurato solo nei confronti delle RI, dal che la inammissibilità del medesimo poiché 26 costoro, quali persone fisiche, erano ormai prive di qualunque interesse e legittimazione alla causa, stante la già avvenuta costituzione della società. 10 Con il secondo motivo dello stesso ricorso si sostiene che i TT-TE, avvedutisi della mancata riassunzione della causa nei confronti della società alberghiera, avevano avviato altro procedimento ex novo contro la stessa, ma che tale causa non era stata mai iscritta a ruolo né riassunta entro l'anno ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. e neppure riunita alla precedente, dal che sarebbe dovuta derivare, quale inevitabile conseguenza, l'estinzione del giudizio;
né, d'altra parte, il secondo atto di citazione in riassunzione poteva valere come atto di chiamata in causa di terzo, dal momento che tale chiamata non era stata mai richiesta e tanto meno autorizzata. Le censure ora esposte, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate. Come ha puntualmente e diffusamente illustrato il giudice a quo, infatti, l'essersi le RI spogliate della proprietà dell'immobile a favore della Park Hotel Corona Gran ON s. n. c., da esse stesse costituita e di cui erano legali rappresentanti, configurava un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, per cui, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., il processo proseguiva tra le parti originarie e neppure l'avvenuta costituzione in giudizio della società comportava il venir meno della legittimazione in capo alle alienanti, salva l'ipotesi, in concreto non verificatasi, di una loro formale estromissione in seguito a consenso di tutte le altre parti (3° comma del cit. art. 111). Ne consegue che la sentenza d'appello passata in giudicato del 11 1989, anche se emessa, per mero errore materiale, nei soli confronti delle RI in proprio, appellate contumaci, e non anche della società, in rappresentanza della quale esse si erano costituite per resistere al gravame, non era inutiliter data ma spiegava comunque i suoi effetti anche nei confronti di tale società, giusta il disposto del ripetuto art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ.. Né assume rilievo il fatto che i TT, nel riassumere il giudizio davanti al Pretore per la parte relativa alla domanda di rilascio del terreno occupato dall'aiuola, abbiano inizialmente indirizzato l'atto di riassunzione soltanto alle RI e alla propria consorte in lite EG ER, dal momento che, come si ammette expressis verbis nello stesso ricorso incidentale (pag. 4), il contraddittorio venne poi esteso alla società con citazione del 4.12.1989 e tale citazione, comunque concepita e formulata, ebbe a raggiungere lo scopo al quale era destinata, giacché detta società si costitui regolarmente in giudizio (come pure in quello separatamente instaurato dai TT-TE per denunziare la violazione delle distanze legali, da non confondere col primo al quale venne poi riunito), sanando così ogni eventuale nullità, sicché non si comprende cosa si intenda dire allorquando si fa riferimento alla mancata iscrizione a ruolo e alla mancata riassunzione entro l'anno, quasi si trattasse dell'instaurazione di una distinta ed autonoma controversia. Con il terzo motivo, sempre del ricorso incidentale, si insiste 12 sull'eccezione di incompetenza per valore, in quanto nessuno dei documenti agli atti offriva elementi da cui ricavare tale valore, dal che la sua indeterminabilità e la conseguente competenza del Tribunale. Anche questa censura manca di pregio, poiché, sulla questione di -competenza a parte la sua sopravvenuta irrilevanza in seguito all'entrata in vigore della L. 16.6.1998 che ha soppresso la figura del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado - il Tribunale si è pronunciato negativamente, dimostrando con dovizia di argomentazioni che la relativa eccezione era stata già respinta nella prima fase del giudizio, conclusasi con la sentenza 16.2.1989 del Tribunale di Trento non fatta oggetto di ricorso per cassazione, e che sul punto, quindi, si era formato il giudicato, ratio decidendi, questa, non investita in alcun modo col ricorso in esame, limitandosi le ricorrenti ad insistere sulla tesi della indeterminabilità del valore della causa sulla base degli elementi acquisiti al processo. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata là dove ha qualificato l'azione come regolamento di confini, anziché come rivendica, sostenendosi che nel caso di specie i contendenti non disputavano soltanto sulla materiale estensione dei loro fondi, ma anche sui rispettivi titoli di proprietà, tanto che i convenuti avevano invocato l'usucapione. La censura manca di fondamento. Il Tribunale, infatti, non ha fatto altro che uniformarsi 13 all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale è a parlarsi di azione di regolamento di confini, anziché di rivendica, allorquando il proprietario, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una parte del proprio fondo ad opera del vicino e, senza porre in discussione i titoli di proprietà, chieda, sia pure implicitamente, l'accertamento dell'esatta linea divisoria e la condanna di controparte al rilascio del terreno assertivamente usurpato, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che all'accertamento in parola possa conseguire un tale effetto recuperatorio o che il convenuto si difenda invocando l'usucapione di detto terreno, ed essendo decisivo, invece, solo il fatto che non vi sia da dirimere un conflitto fra titoli, bensì un semplice conflitto tra fondi dovuto all'incertezza oggettiva o anche solo soggettiva del confine tra gli stessi (v. sent. 6594/86, 3663/94, 11352/94, 4703/97). D'altra parte le ricorrenti, senza contestare minimamente gli elementi di fatto sui quali la sentenza impugnata ha basato l'operata qualificazione, si limita a richiamare una non recente sentenza di questa Corte, la n. 801 del 1983, che deve ritenersi ormai superata dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui sopra, nonché la sentenza n. 5114 del 1993 che, in realtà, non contraddice tale indirizzo, ma, dopo aver ribadito che la richiesta di rilascio di una zona compresa tra i due fondi è pienamente compatibile con l'actio finium regundorum e non la trasforma in rivendicazione, si limita coerentemente ad affermare che si 14 versa, invece, in quest'ultima ipotesi allorquando l'attore, nel denunciare lo sconfinamento del vicino, assuma che la superficie in concreto posseduta da esso attore è inferiore a quella indicata nel proprio titolo d'acquisto, così invocando tale titolo, in contrapposizione a quello dell'avversario, a sostegno della pretesa recuperatoria. Con il quinto motivo si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo col ritenere fondata la censura dei TT circa la valenza delle mappe catastali nel regime tavolare, sostenendosi essere pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la pubblica fede che assiste le indicazioni del libro fondiario è limitata alle iscrizioni contenute nel libro maestro e non si estende, invece, agli altri registri e documenti sussidiari, con la conseguenza che le risultanze mappali hanno valore soltanto presuntivo o integrativo ex art. 950 cod. civ.. Il motivo è inammissibile. Invero, l'affermazione del Tribunale di cui si lamenta l'erroneità, non attiene all'iter argomentativo che sta alla base delle statuizioni proprie della sentenza impugnata ma rappresenta un obiter dictum inerente alla parte meramente ordinatoria della sentenza stessa, cioè a quella in cui il collegio giudicante, ritenendo "inappagante", ai fini della decisione sul regolamento di confini, la c. t. u. espletata in primo grado e disponendo, pertanto, la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, ha giudicato opportuna la rinnovazione dell'indagine tecnica, sicché detta affermazione, per altro del tutto generica ed anodina, sulla 15 valenza delle mappe catastali nel regime tavolare non assume alcun carattere vincolante e non condiziona in alcun modo l'ulteriore decisione della causa. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso incidentale deve essere rigettato. Ciòpremesso, si può passare all'esame del ricorso principale. denunziandosi, ex art. 360 n. 5Con il primo motivo di esso cod. proc. civ., omessa o, comunque, contraddittoria motivazione circa la dipendenza logica e pregiudiziale tra individuazione fisica del confine e pronuncia sulle distanze si lamenta che il Tribunale trentino, nel disattendere la tesi dei TT-TE secondo cui l'aiuola era stata costruita in violazione delle norme sulle distanze legali, abbia dato rilievo al consenso manifestato dai TT a tale costruzione, mentre era evidente che occorreva prima individuare la collocazione di essa e del muretto e accertare quale fosse il confine, perché, ove i manufatti fossero stati realizzati su proprietà dei TT, il consenso di costoro avrebbe perso qualsiasi significato. Il motivo è fondato. Invero, una volta che il Tribunale non ha ritenuto di dover fare propria la ratio decidendi del primo giudice basata sulla affermata mancanza del carattere di "costruzione" nel manufatto (aiuola-muretto) di cui si lamentava la distanza illegale (questione che rimane comunque impregiudicata data la mancanza di una chiara decisione al riguardo da 16 parte del Tribunale stesso), è evidente l'assoluta incompatibilità logica tra il decisivo rilievo dato al preteso consenso dei TT alla richiesta delle RI volta alla realizzazione di quel manufatto ed il rinvio della decisione in ordine all'azione di regolamento di confini, poiché soltanto l'esatta individuazione della linea di demarcazione tra i due fondi potrà consentire di accertare se e per quanta parte l'opera realizzata insista su quello appartenente un tempo alle RI e oggi alla società Park Hotel Corona e, in ogni caso, se e per quanta parte essa si trovi a distanza illegale dalla linea suddetta o invada il fondo dei vicini, dal che dipende anche lo stabilire quale valore assegnare all'eventuale consenso verbale dei TT anche nell'ottica dell'art. 877 cod. civ., espressamente richiamato nella sentenza, e dell'art. 936 stesso codice. Il motivo in esame, pertanto, deve trovare accoglimento, restando così assorbiti gli altri due motivi dello stesso ricorso, volti rispettivamente a contestare, sotto il profilo della violazione dell'art. 1350 cod. civ., il rilievo attribuito dal giudice d'appello al consenso verbale alla realizzazione dell'aiuola e, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta legittimità del manufatto per la parte non aderente alla casa dei TT. Consegue la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente procedimento, ad altro giudice che va designato nella Corte d'appello di Trento. Nelle more del presente giudizio, infatti, e precisamente il 2 giugno 1999, è 17 entrato in vigore il D.L. n. 51 del 1998, che ha istituto il giudice unico di primo grado, sopprimendo la figura del pretore e disponendo che i procedimenti pendenti innanzi allo stesso proseguono davanti al tribunale, ad eccezione di quelli che alla suddetta data si trovino nella fase decisoria (per i quali soltanto continua a funzionare ad esaurimento l'ufficio pretorile), sicché giudice di rinvio non può che essere quello oggi competente a decidere sull'appello contro le sentenze dell'attuale giudice di primo grado (v., in tal senso, la recente sentenza delle SS.UU. n. 1044/2000 che ha risolto un contrasto insorto sulla questione tra alcune decisioni delle sezioni semplici). 100000 350000
P. Q. M.
289 17 1017 LA CORTE SAS 4557 Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello principale, 67 420 22.16 assorbiti gli altri due motivi dello stesso, e rigetta l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del procedimento di cassazione, alla Corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2000. IL PRESIDENTE Саичии там так CONSIGLIERE ESTENSORE Стрий Огать IL CANCELLIFRE C1 Pagio Talarico Talozco CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia DEPOSITATO IN CANCELLERIA Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 28.3.2011 Roma 1.5 FEB. 2001 Serie 4 al n. 17763 versate € 222.76 18 IL CANCELLIERE C1 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) 2.00