Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche circa l'assunzione delle sostanze stupefacenti e delle deposizioni dei verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente, aveva giustificato l'assoluzione sulla base dell'assenza di una analisi medica sull'alterazione, senza dare un'adeguata motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti).
Commentari • 4
- 1. Illegittimo richiedere esame urine e del sangue (Cass.pen., 1494/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In caso di sottoposizione agli esami ematici ai fini dell'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la richiesta di esami dell'urina è illegittima; peraltro, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Cfr. anche l'approfondimento "Guida sotto l'effetto di sostanze stupefaenti e esame delle urine". …
Leggi di più… - 2. Urine e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (cass. pena., 52420/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il reato di cui all'art. 187 Cds risulta integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile dalla polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici; invece l'altro, consistente nell'accertamento specialistico della presenza nell'organismo del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. Molte pronunce ritengono che la positività urinaria alle sostanze stupefacenti non permetta di documentare l'attualità dell'uso delle stesse e, conseguentemente, un'alterazione psicofisica da loro assunzione da cui scaturisca la riduzione della prestazione alla guida (cfr. Guida sotto l'effetto di sostanze …
Leggi di più… - 3. Come e in che termini l’assunzione di sostanze stupefacenti determina il reato previsto dall’art. 187, co. I, D.lgs., 30/04/92, n. 285Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012
- 4. Come e in che termini l’assunzione di sostanze stupefacenti determina il reato previsto dall’art. 187, co. I, D.lgs., 30/04/92, n. 285.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2009, n. 48004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48004 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
ACR
48004 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N.N. 2752 PIERO MOCALI Dott.
- Consigliere - GRAZIANA CAMPANATO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO N. 30919/2009
- Consigliere - Dott. VINCENZO ROMIS
Rel. Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SONDRIO nei confronti di:
1) CO AU N. IL 08/03/1985
avverso la sentenza n. 109/2009 GIUDICE DI PACE di SONDRIO, del 01/06/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Jannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, L'AVV
Udit i difensor Avv
A CHIGO
IDALA ESSI 117716/12/89
")
1C SOLE 24 ORE
1.77 16/12/09
1. Con sentenza del 1\6\2007 il Giudice di Pace di Tirano, assolveva LA
CO dal reato di cui all'art. 187 C.d.S. per essere stato colto alla guida della sua auto in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di cannabinoidi
(fatto acc. in Livigno il 10\1\2006).
Osservava il G. di P. che benché le analisi biologiche svolte sulla persona dell'imputato avessero dato esito positivo (79 ng/ml a fronte di un massimo consentito di 50 ng\ml), non sussisteva alcuna valutazione medica sullo stato psicofisico dell'imputato attestate la sua alterazione, non potendo a ciò supplire la deposizione dei verbalizzanti circa gli occhi arrossati e lucidi che presentava l'imputato al momento del fermo.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il P.M., qualificato poi come ricorso dal Tribunale di Sondrio, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione, essendo giunto il G. di P. al proscioglimento pur in presenza sia di elementi sintomatici di responsabilità, su cui avevano deposto i verbalizzanti, che degli esiti degli accertamenti biologici.
3. Con memoria depositata il 20\10\2009, il difensore dell'imputato chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il rigetto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Va osservato che questa Corte ha di recente ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312\08, Gagliano). In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza, o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell'art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.
Ciò perché l'uso di droga non può che essere accertato nei modi previsti dal comma secondo dell'art. 187, attraverso cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. Cass. IV, 14803\06,
Petillo).
In questa ottica la differenza di disciplina tra l'art. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale.
4.2. Nel caso di specie il giudice di merito, dopo avere precisato che la alterazione psico-fisica è un elemento costitutivo della fattispecie in disamina, ha evidenziato che dagli atti processuali non emergevano elementi da cui desumere la sua sussistenza (in particolare una specifica analisi medica), assolvendo quindi l'imputato.
Orbene va ricordato che questa Corte di legittimità, sebbene abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza de i soli elementi sintomatici esterni (Cass. IV,
14803\06, Petillo), non pretende necessariamente l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza della alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato.
G Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti" (C.Cost., ord. 277 del 2004).
Nel caso che ci occupa, il giudice di merito, a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche e delle deposizioni dei verbalizzanti (rilevamento occhi lucidi ed arrossati del conducente), ha giustificato l'assoluzione sulla base dell'assenza di una pretesa analisi medica, senza dare un'adeguata motivazione della irrilevanza dei dati probatori già acquisiti, a fronte di una fattispecie criminosa di reato di pericolo;
senza valutare, inoltre, la possibilità di espletare supplementi istruttori, anche attraverso l'esercizio di poteri officiosi (cfr. Cass.V,
21232\09, D'Aloisio).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e rinviato al giudice di merito competente per un nuovo giudizio alla luce di quanto sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Tirano.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2009
Il Consigliere estensore dott. Fausto Izzo Holler Il Presidente dott. Piero MOCALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 DIC. 2009
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