Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze di tipo tecnico-specialistico per l'individuazione e la quantificazione della sostanza. (Nella fattispecie, relativa all'esito positivo di un test privo dell'indicazione del valore di concentrazione della sostanza rinvenuta nei liquidi, la S.C. ha precisato che il risultato dell'analisi doveva necessariamente interpretarsi alla luce del contesto in cui il fatto si era verificato, ed in particolare del rinvenimento di una sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi).
Commentari • 2
- 1. Come e in che termini l’assunzione di sostanze stupefacenti determina il reato previsto dall’art. 187, co. I, D.lgs., 30/04/92, n. 285Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012
- 2. Come e in che termini l’assunzione di sostanze stupefacenti determina il reato previsto dall’art. 187, co. I, D.lgs., 30/04/92, n. 285.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2010, n. 11848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11848 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 02/03/2010
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 383
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 29729/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AV HE N. IL 12/12/1978;
avverso l'ordinanza n. 44/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO EMILIA, del 15/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di AN CH avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia (sezione riesame) in data 15.7.2009 con la quale è stata respinta l'istanza di riesame del decreto di sequestro emesso dal G.i.p. in data 3.6.2009 dell'auto tg. BX409TK, alla guida della quale viaggiava il AN, risultato positivo ai cannabinoidi all'esame delle urine (D.Lgs. n.285 del 2002, art. 187 comma 1).
Deduce il vizio di motivazione e la falsa applicazione della legge penale, che il test delle urine non indicava il valore di concentrazione della sostanza rinvenuta nei liquidi e quindi se avesse superato il "valore soglia" di cui al protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dall'art. 187 C.d.S.; inoltre, non essendo noto l'esito del test ematico, non era possibile la comparazione nella quale comunque prevale, secondo il protocollo del Ministero della Salute, quello ematico. Rileva, infine, che gli accertamenti sintomatologici, così come compendiati nell'informativa, ripresa dall'ordinanza impugnata, secondo la S.C. non sono consentiti in caso di guida per l'influenza da stupefacenti a differenza della guida in stato di ebbrezza. Il ricorso è infondato.
È vero che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass. pen. Sez. 4^, n. 47903 del 7.10.2004 Rv. 230508), ma nel caso di specie, comunque, un'analisi delle urine è stata eseguita ed ha dato esito positivo, sebbene, secondo la versione del ricorrente, senza indicazione del valore soglia di cui al protocollo operativo sopra indicato.
Tale emergenza, però, non è isolata, ma deve necessariamente leggersi in simbiosi con le circostanze che indussero negli operanti il sospetto della guida sotto l'effetto di stupefacenti e, cioè, l'atteggiamento dell'Ortola "assai nervoso, con sintomi tipici di chi assume sostanze stupefacenti" circostanza, questa, corroborata incisivamente dal rinvenimento nell'auto, a seguito di perquisizione, di hashish, cioè sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi.
La necessità dell'esito positivo degli esami sui liquidi biologici perché si raggiunga la "prova" dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. di cui alla sentenza n. 36152/2007 di questa Corte, non ricorre certamente in sede cautelare reale, laddove occorre solo la verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti che gli elementi in atti, come sopra richiamati, hanno consentito al Tribunale di ravvisare a iosa, dandone conto con adeguata motivazione.
Consegue il rigetto del ricorso e con esso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010