CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15080 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI EL nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 24/09/2025 della Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere PA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15080 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 10/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di EL NS di sostituire con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quella della sua revoca, a lui applicata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza emessa in data 05 giugno 2024, divenuta definitiva il 01 ottobre 2024, per il delitto di omicidio stradale. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il giudice di primo grado, con la sentenza emessa in data 20 giugno 2018, aveva applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida perché prevista come obbligatoria dall'art. 589-bis cod. pen., e che con la successiva sentenza n. 88/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, del codice della strada nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre solo la sospensione della patente, e non la revoca, nel caso di commissione di un omicidio stradale non aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 della norma. La declaratoria di incostituzionalità, però, era già stata pronunciata nel momento della decisione di secondo grado, per cui il giudice di appello, nel confermare la più grave sanzione della revoca, era consapevole del proprio potere di applicare solo la sospensione della patente di guida, essendo contestato il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. non aggravato. La decisione del giudice di merito, pertanto, non può essere ritenuta abnorme o in contrasto con la norma come incisa dalla sentenza della Corte costituzionale, avendo egli confermato la sanzione più grave per la gravità della condotta e dell'evento, per cui non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione, stante la sua definitività.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso EL NS, per mezzo del suo difensore avv. Italo Carotti, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, per l'omessa valutazione della sanzione amministrativa applicabile. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto in considerazione il fatto che il giudizio di secondo grado è stato definito nella forma del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per cui il ricorrente non avrebbe potuto concordare la modifica della sanzione amministrativa, perché l'accordo sulla pena non può riguardare tali sanzioni, analogamente a quanto stabilito per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pena l'illegittimità dell'accordo. Inoltre non è condivisibile l'assunto che la Corte di appello abbia confermato la revoca della patente di guida valutando tale sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto, perché nella motivazione manca qualsiasi valutazione in tal 2 senso, essendosi la Corte limitata a recepire l'accordo e a confermare, per il resto, la sentenza di primo grado, mentre l'applicazione di tale sanzione nella forma più grave, essendo discrezionale, deve essere approfonditamente motivata. La giurisprudenza di legittimità consente al giudice dell'esecuzione di procedere alla rideterminazione delle pene accessorie in conseguenza di una modifica normativa attraverso una dichiarazione di parziale incostituzionalità, e tale principio deve essere esteso alle sanzioni amministrative. La decisione impugnata, viola, perciò, l'art. 676 cod. proc. pen. nella parte in cui nega tale possibilità.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. Questa Corte ha statuito che «In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva» (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Rv. 281898), così consapevolmente discostandosi, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale citata nella massima, dalla giurisprudenza secondo cui la natura meramente accessoria della sanzione della revoca o sospensione della patente di guida ne impediva la modifica da parte del giudice dell'esecuzione, anche dopo l'eventuale declaratoria di incostituzionalità, non essendo la sua competenza prevista dall'art. 676 cod. proc. pen. (vedi Sez. 1, n. 1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278182; Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 277911). Deve pertanto ritenersi consentito, al giudice dell'esecuzione, sostituire alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, irrogata per un delitto di omicidio stradale non aggravato, quella, meno grave, della sua sospensione, quando la prima sia stata applicata solo a causa dell'automaticità prevista dall'art. 222, comma 2, codice della strada prima della declaratoria di parziale 3 incostituzionalità emessa dalla sentenza n. 88/2019 Corte cost., con sentenza divenuta definitiva prima di tale pronuncia.
3. L'intervento del giudice dell'esecuzione in termini modificatori del giudicato è consentito senza alcun limite, ad eccezione del caso di un rapporto esaurito, qualora la decisione di merito abbia omesso di tenere conto di una declaratoria di incostituzionalità della norma applicata, anche se si tratti di una norma penale diversa da quella incriminatrice. La sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, in motivazione ha affermato che «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore»: tale potere, si è stabilito, trova fondamento non nell'art. 673 cod. proc. pen., che riguarda le norme incriminatrici, ma nell'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di una sentenza irrevocabile di condanna che abbia applicato una norma dichiarata incostituzionale;
la sentenza n. 68/2021 Corte cost., come detto, ha reso applicabile tale norma anche alle sanzioni accessorie, quale la revoca o sostituzione della patente di guida. L'applicazione di una pena, o di una sanzione accessoria, dichiarata costituzionalmente illegittima rappresenta, infatti, un vulnus per l'ordinamento, a cui deve porsi rimedio anche in sede esecutiva, non essendo in tal caso giustificata, per contrasto con i valori costituzionali, l'applicazione del principio di intangibilità del giudicato. Per tale ragione le Sezioni unite hanno affermato che «l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione» (Sez. U, n. 6240/2015 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327), e che «l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del 4 ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). Si è addirittura affermato che «il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259/2016 del 29/10/2015, Mraidi, Rv. 266872), perché l'applicazione di una pena illegale, e ancora più di una condanna emessa sulla base di una norma incriminatrice dichiarata incostituzionale, viola il principio nullum crimen, nulla poena sine lege sancito dagli artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 C.E.D.U., ed impone la sua eliminazione, anche qualora derivi da un errore del giudice del merito, che non sia stato corretto mediante l'impugnazione della sua decisione, dovendo il diritto alla libertà personale ed il principio di legalità prevalere sull'intangibilità del giudicato. 4. Nel presente caso, però, si è di fronte ad una situazione che presenta molteplici profili di difformità rispetto alle fattispecie oggetto delle precedenti decisioni della Suprema Corte. 4.1. In primo luogo, la sanzione applicata non può essere definita illegale, perché essa non esorbita dal parametro delle sanzioni applicabili in caso di condanna per il delitto di omicidio stradale non aggravato. La sentenza n. 88/2019 Corte cost., infatti, ha dichiarato incostituzionale solo l'obbligatorietà di applicazione, anche in tal caso, della sanzione più grave, ma essa rimane una delle conseguenze della condanna, applicabile dal giudice della cognizione con adeguata motivazione. L'illegalità della pena può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione, che ha il potere di eliminarla nel rispetto dei principi ribaditi nel superiore paragrafo 3, ma non così la mera illegittimità della stessa, che non rappresenta un vulnus intollerabile dell'ordinamento, costituendo una decisione viziata, ma non abnorme o del tutto estranea al parametro legale. Nel presente caso, la condanna del ricorrente per il delitto di omicidio stradale rende legittima l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente dei guida, trattandosi di una sanzione prevista dall'ordinamento: ciò che il ricorrente può lamentare è la sua conferma in assenza di una adeguata motivazione, ma si tratta di un vizio motivazionale della sentenza di secondo grado, che doveva essere dedotto mediante la sua impugnazione (vedi, in ipotesi analoga, Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Rv. 285507). 4.2. In secondo e principale luogo, la sentenza di appello è stata emessa dopo la pronuncia della sentenza n. 88/2019 Corte cost., e quindi quando il giudice del merito aveva contezza del parametro legale delle sanzioni accessorie applicabili, ed aveva il potere di modificare la statuizione che il giudice di primo 5 grado aveva emesso antecedentemente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, codice della strada. A ciò consegue che tale modifica poteva e doveva essere chiesta al giudice della cognizione, e che la decisione di questi, di conferma della sanzione più grave, deve essere interpretata come conseguente ad una legittima valutazione, che il giudice dell'esecuzione non può sovvertire sostituendo ad essa una propria, diversa valutazione. I principi richiamati nel paragrafo precedente, infatti, individuano il potere del giudice dell'esecuzione di modificare il giudicato solo nel caso di applicazione di una sanzione illegale, che nella presente vicenda non si è verificata, o nel caso di intervento di una declaratoria di incostituzionalità di una norma, anche non incriminatrice, successivo alla definitività della sentenza di merito. Non è consentito, invece, al giudice dell'esecuzione intervenire per correggere vizi della sentenza, non determinanti la predetta illegalità, che avrebbero dovuto essere oggetto di verifica da parte del giudice del merito, adito per mezzo di impugnazione. Questa Corte ha stabilito, con un principio applicabile anche nel presente caso, che «Il condannato per il delitto di estorsione giudicato dopo che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, trattandosi di questione che doveva essere dedotta nel corso del giudizio di cognizione» (Sez. 1, n. 6768 del 03/02/2026, Rv. 289439-01).
5. L'ordinanza impugnata ha correttamente preso atto dell'essere stata la sentenza di appello emessa ben dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, codice della strada, ed ha pertanto valutato, in applicazione dei principi sopra richiamati, che il giudice di merito, pur consapevole del suo potere di modificare la sanzione accessoria richiesta, ha ritenuto di non dover provvedere in tal senso, assumendo una decisione che non è stata impugnata dal ricorrente e che, stante la sua non illegalità né illegittimità, non può essere oggetto di rivalutazione in sede esecutiva. Il ricorrente erra nella parte in cui afferma che, essendo stato il giudizio di appello definito nella forma del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., egli non poteva concordare con il pubblico ministero una diversa sanzione accessoria, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in merito al patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen. La procedura di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, che le parti concordino la pena da applicare, con rinuncia ai motivi di impugnazione, ma tale rinuncia può essere parziale: il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto non rinunciare al motivo di 6 appello relativo alla natura della sanzione accessoria applicata, qualora presentato all'esito della pubblicazione della sentenza n. 88/2019 Corte cost., senza che ciò inficiasse l'accordo relativo all'accoglimento degli altri motivi o alla determinazione della pena. E' infondata, pertanto, la contestazione della ratio decidendi dell'ordinanza, fondata sull'affermazione che l'unico strumento idoneo a garantire l'applicazione della pronuncia della Consulta fosse l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., avendo il ricorrente a disposizione lo strumento dell'impugnazione della sentenza di merito, di cui ha scelto di non avvalersi, determinando così la definitività della decisione di merito. Questa Corte, dettando un principio applicabile anche al presente caso, ha infatti stabilito che «Non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli)» (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).
6. L'ordinanza impugnata ha, quindi, applicato correttamente le norme processuali e i principi giurisprudenziali che regolano il potere di intervento del giudice dell'esecuzione, legittimamente escludendo di poter modificare una decisione assunta dal giudice di merito nel rispetto del parametro legale determinato dalla sentenza n. 88/2019 Corte cost., e contro la quale egli non ha proposto impugnazione, pur avendone la possibilità. Il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PA SI GI OC 7
udita la relazione svolta dal Consigliere PA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15080 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 10/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di EL NS di sostituire con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quella della sua revoca, a lui applicata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza emessa in data 05 giugno 2024, divenuta definitiva il 01 ottobre 2024, per il delitto di omicidio stradale. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il giudice di primo grado, con la sentenza emessa in data 20 giugno 2018, aveva applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida perché prevista come obbligatoria dall'art. 589-bis cod. pen., e che con la successiva sentenza n. 88/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, del codice della strada nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre solo la sospensione della patente, e non la revoca, nel caso di commissione di un omicidio stradale non aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 della norma. La declaratoria di incostituzionalità, però, era già stata pronunciata nel momento della decisione di secondo grado, per cui il giudice di appello, nel confermare la più grave sanzione della revoca, era consapevole del proprio potere di applicare solo la sospensione della patente di guida, essendo contestato il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. non aggravato. La decisione del giudice di merito, pertanto, non può essere ritenuta abnorme o in contrasto con la norma come incisa dalla sentenza della Corte costituzionale, avendo egli confermato la sanzione più grave per la gravità della condotta e dell'evento, per cui non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione, stante la sua definitività.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso EL NS, per mezzo del suo difensore avv. Italo Carotti, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, per l'omessa valutazione della sanzione amministrativa applicabile. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto in considerazione il fatto che il giudizio di secondo grado è stato definito nella forma del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per cui il ricorrente non avrebbe potuto concordare la modifica della sanzione amministrativa, perché l'accordo sulla pena non può riguardare tali sanzioni, analogamente a quanto stabilito per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pena l'illegittimità dell'accordo. Inoltre non è condivisibile l'assunto che la Corte di appello abbia confermato la revoca della patente di guida valutando tale sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto, perché nella motivazione manca qualsiasi valutazione in tal 2 senso, essendosi la Corte limitata a recepire l'accordo e a confermare, per il resto, la sentenza di primo grado, mentre l'applicazione di tale sanzione nella forma più grave, essendo discrezionale, deve essere approfonditamente motivata. La giurisprudenza di legittimità consente al giudice dell'esecuzione di procedere alla rideterminazione delle pene accessorie in conseguenza di una modifica normativa attraverso una dichiarazione di parziale incostituzionalità, e tale principio deve essere esteso alle sanzioni amministrative. La decisione impugnata, viola, perciò, l'art. 676 cod. proc. pen. nella parte in cui nega tale possibilità.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. Questa Corte ha statuito che «In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva» (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Rv. 281898), così consapevolmente discostandosi, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale citata nella massima, dalla giurisprudenza secondo cui la natura meramente accessoria della sanzione della revoca o sospensione della patente di guida ne impediva la modifica da parte del giudice dell'esecuzione, anche dopo l'eventuale declaratoria di incostituzionalità, non essendo la sua competenza prevista dall'art. 676 cod. proc. pen. (vedi Sez. 1, n. 1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278182; Sez. 1, n. 1634 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 277911). Deve pertanto ritenersi consentito, al giudice dell'esecuzione, sostituire alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, irrogata per un delitto di omicidio stradale non aggravato, quella, meno grave, della sua sospensione, quando la prima sia stata applicata solo a causa dell'automaticità prevista dall'art. 222, comma 2, codice della strada prima della declaratoria di parziale 3 incostituzionalità emessa dalla sentenza n. 88/2019 Corte cost., con sentenza divenuta definitiva prima di tale pronuncia.
3. L'intervento del giudice dell'esecuzione in termini modificatori del giudicato è consentito senza alcun limite, ad eccezione del caso di un rapporto esaurito, qualora la decisione di merito abbia omesso di tenere conto di una declaratoria di incostituzionalità della norma applicata, anche se si tratti di una norma penale diversa da quella incriminatrice. La sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, in motivazione ha affermato che «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore»: tale potere, si è stabilito, trova fondamento non nell'art. 673 cod. proc. pen., che riguarda le norme incriminatrici, ma nell'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di una sentenza irrevocabile di condanna che abbia applicato una norma dichiarata incostituzionale;
la sentenza n. 68/2021 Corte cost., come detto, ha reso applicabile tale norma anche alle sanzioni accessorie, quale la revoca o sostituzione della patente di guida. L'applicazione di una pena, o di una sanzione accessoria, dichiarata costituzionalmente illegittima rappresenta, infatti, un vulnus per l'ordinamento, a cui deve porsi rimedio anche in sede esecutiva, non essendo in tal caso giustificata, per contrasto con i valori costituzionali, l'applicazione del principio di intangibilità del giudicato. Per tale ragione le Sezioni unite hanno affermato che «l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione» (Sez. U, n. 6240/2015 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327), e che «l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del 4 ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). Si è addirittura affermato che «il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259/2016 del 29/10/2015, Mraidi, Rv. 266872), perché l'applicazione di una pena illegale, e ancora più di una condanna emessa sulla base di una norma incriminatrice dichiarata incostituzionale, viola il principio nullum crimen, nulla poena sine lege sancito dagli artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 C.E.D.U., ed impone la sua eliminazione, anche qualora derivi da un errore del giudice del merito, che non sia stato corretto mediante l'impugnazione della sua decisione, dovendo il diritto alla libertà personale ed il principio di legalità prevalere sull'intangibilità del giudicato. 4. Nel presente caso, però, si è di fronte ad una situazione che presenta molteplici profili di difformità rispetto alle fattispecie oggetto delle precedenti decisioni della Suprema Corte. 4.1. In primo luogo, la sanzione applicata non può essere definita illegale, perché essa non esorbita dal parametro delle sanzioni applicabili in caso di condanna per il delitto di omicidio stradale non aggravato. La sentenza n. 88/2019 Corte cost., infatti, ha dichiarato incostituzionale solo l'obbligatorietà di applicazione, anche in tal caso, della sanzione più grave, ma essa rimane una delle conseguenze della condanna, applicabile dal giudice della cognizione con adeguata motivazione. L'illegalità della pena può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione, che ha il potere di eliminarla nel rispetto dei principi ribaditi nel superiore paragrafo 3, ma non così la mera illegittimità della stessa, che non rappresenta un vulnus intollerabile dell'ordinamento, costituendo una decisione viziata, ma non abnorme o del tutto estranea al parametro legale. Nel presente caso, la condanna del ricorrente per il delitto di omicidio stradale rende legittima l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente dei guida, trattandosi di una sanzione prevista dall'ordinamento: ciò che il ricorrente può lamentare è la sua conferma in assenza di una adeguata motivazione, ma si tratta di un vizio motivazionale della sentenza di secondo grado, che doveva essere dedotto mediante la sua impugnazione (vedi, in ipotesi analoga, Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Rv. 285507). 4.2. In secondo e principale luogo, la sentenza di appello è stata emessa dopo la pronuncia della sentenza n. 88/2019 Corte cost., e quindi quando il giudice del merito aveva contezza del parametro legale delle sanzioni accessorie applicabili, ed aveva il potere di modificare la statuizione che il giudice di primo 5 grado aveva emesso antecedentemente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, codice della strada. A ciò consegue che tale modifica poteva e doveva essere chiesta al giudice della cognizione, e che la decisione di questi, di conferma della sanzione più grave, deve essere interpretata come conseguente ad una legittima valutazione, che il giudice dell'esecuzione non può sovvertire sostituendo ad essa una propria, diversa valutazione. I principi richiamati nel paragrafo precedente, infatti, individuano il potere del giudice dell'esecuzione di modificare il giudicato solo nel caso di applicazione di una sanzione illegale, che nella presente vicenda non si è verificata, o nel caso di intervento di una declaratoria di incostituzionalità di una norma, anche non incriminatrice, successivo alla definitività della sentenza di merito. Non è consentito, invece, al giudice dell'esecuzione intervenire per correggere vizi della sentenza, non determinanti la predetta illegalità, che avrebbero dovuto essere oggetto di verifica da parte del giudice del merito, adito per mezzo di impugnazione. Questa Corte ha stabilito, con un principio applicabile anche nel presente caso, che «Il condannato per il delitto di estorsione giudicato dopo che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, non può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, trattandosi di questione che doveva essere dedotta nel corso del giudizio di cognizione» (Sez. 1, n. 6768 del 03/02/2026, Rv. 289439-01).
5. L'ordinanza impugnata ha correttamente preso atto dell'essere stata la sentenza di appello emessa ben dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, codice della strada, ed ha pertanto valutato, in applicazione dei principi sopra richiamati, che il giudice di merito, pur consapevole del suo potere di modificare la sanzione accessoria richiesta, ha ritenuto di non dover provvedere in tal senso, assumendo una decisione che non è stata impugnata dal ricorrente e che, stante la sua non illegalità né illegittimità, non può essere oggetto di rivalutazione in sede esecutiva. Il ricorrente erra nella parte in cui afferma che, essendo stato il giudizio di appello definito nella forma del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., egli non poteva concordare con il pubblico ministero una diversa sanzione accessoria, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in merito al patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen. La procedura di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, che le parti concordino la pena da applicare, con rinuncia ai motivi di impugnazione, ma tale rinuncia può essere parziale: il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto non rinunciare al motivo di 6 appello relativo alla natura della sanzione accessoria applicata, qualora presentato all'esito della pubblicazione della sentenza n. 88/2019 Corte cost., senza che ciò inficiasse l'accordo relativo all'accoglimento degli altri motivi o alla determinazione della pena. E' infondata, pertanto, la contestazione della ratio decidendi dell'ordinanza, fondata sull'affermazione che l'unico strumento idoneo a garantire l'applicazione della pronuncia della Consulta fosse l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., avendo il ricorrente a disposizione lo strumento dell'impugnazione della sentenza di merito, di cui ha scelto di non avvalersi, determinando così la definitività della decisione di merito. Questa Corte, dettando un principio applicabile anche al presente caso, ha infatti stabilito che «Non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli)» (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).
6. L'ordinanza impugnata ha, quindi, applicato correttamente le norme processuali e i principi giurisprudenziali che regolano il potere di intervento del giudice dell'esecuzione, legittimamente escludendo di poter modificare una decisione assunta dal giudice di merito nel rispetto del parametro legale determinato dalla sentenza n. 88/2019 Corte cost., e contro la quale egli non ha proposto impugnazione, pur avendone la possibilità. Il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PA SI GI OC 7