Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15080
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Omessa valutazione della sanzione amministrativa applicabile a seguito di concordato

    La Corte ha ritenuto che la sanzione applicata non possa essere definita illegale, in quanto rientra tra le sanzioni applicabili per omicidio stradale non aggravato. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 ha dichiarato incostituzionale solo l'obbligatorietà della revoca, ma non la sua applicabilità con adeguata motivazione. La conferma della sanzione, in assenza di una motivazione adeguata, costituisce un vizio motivazionale della sentenza di secondo grado, che doveva essere contestato in sede di impugnazione. Inoltre, la sentenza di appello è stata emessa dopo la pronuncia della Corte costituzionale, quindi il giudice di merito era consapevole del proprio potere di modificare la sanzione accessoria, ma ha scelto di non farlo. Tale decisione, non essendo illegale né illegittima, non può essere oggetto di rivalutazione in sede esecutiva. Il ricorrente erra nell'affermare che il concordato gli impedisse di modificare la sanzione accessoria, poiché avrebbe potuto non rinunciare al motivo di appello relativo a tale sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15080
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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