Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN MEDAL POST O ILA ANA01 375 /03 PREMA DICA SAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZO MILEO Presidente - R.G.N. 6253/00 - Consigliere Cron. 2547 Dott. Luciano VIGOLO .. . | Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.29/05/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CA NC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NACCARATO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERAFINO TRENTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.M.I.U.- AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA - TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE TITO LABIENO 70, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE2002 2454 NARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ї -1- | DOMENICO FUNARO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1631/99 del Tribunale di TARANTO depositata il 24/11/99 R.G.N. 1080/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Natale T CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il | rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso davanti al Pretore di Taranto Con ZO LA, premettendo di essere dal 1984 dipendente dell'azienda Municipalizzata di Igiene Urbana (A.M.I.U.) di Taranto, la conveniva in giudizio chiedendo, che gli venisse riconosciuto l'inquadramento nel v° livello rispetto a quello di IV° livello attribuitogli dall'azienda. Rilevava, infatti, che le mansioni da lui svolte di fatto consistevano nell'uso di mezzi complessi che richiedevano ampia autonomia in assenza di istruzioni dettagliate, nonché coordinamento e controllo di personale inferiore affidatagli di una spazzatrice nella conduzione servizio notturno di pulizia, meccanica in coordinato con la macchina innaffiatrice e con una squadra di operai di livello inferiore. Con sentenza in data 7 novembre 1994 il Pretore adito dichiarava il diritto del LA a essere inquadrato nel v° livello con decorrenza dal 1° gennaio 1988 e condannava l'azienda datrice di lavoro alla corresponsione delle relative differenze retributive. Con sentenza in data 28 ottobre / 24 novembre 1999 il Tribunale di Taranto, in riforma della 3 sentenza pretorile appellata dall'Azienda datrice di lavoro, rigettava la domanda del LA, osservando che attraverso le deposizioni dei testi ER, direttore tecnico, IO, caposettore tecnico, e NU, capo settore dell'autoparco, era risultato che le mansioni di autista di una spazzatrice meccanica svolte dal ricorrente venivano espletate dentro un itinerario programmato nell'ambito del quale il medesimo poteva scegliere specifici percorsi di intervento. Tuttavia, aggiungeva il Tribunale, l'opera di coordinamento espletata dal LA era di modesto rilievo e sostanzialmente finalizzata al superamento di contingenti ostacoli alla viabilità. Da ciò il giudice del gravame desumeva che le ے ک mansioni espletate non erano sussumibili nel rivendicato V° livello, per il quale si richiedeva un potere di iniziativa con notevole apporto di competenza tecnico pratica, bensì nel IV livello - contrattuale già in godimento e relativo a lavoratori specializzati con autonomia operativa connessa a istruzioni generali, non necessariamente dettagliate. Ricorre per cassazione il lavoratore con unico articolato motivo di ricorso. Resiste l'Azienda datrice di lavoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il LA si duole che il Tribunale in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. e incorrendo in omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ave attribuito rilievo a deposizioni testimoniali R caratterizzavano per le descrizioniche si di massima e per l'uso del condizionale in riferimento a modelli organizzati mai attuati. In eraparticolare il teste ER si riferito ad aree e vie distinte tra quelle libere da auto in sosta e quelle presumibilmente servibili nelle ore inoltrate del mattino, per le quali si consigliava di operare secondo alcune modalità. Secondo il ricorrente anche il teste IO faceva riferimento, nel fornire chiarimenti in ordine alla organizzazione del servizio, come il ER, a programmi mai attuati. Il Tribunale, peraltro, secondo il ricorrente, ingiustificatamente non aveva preso in considerazione la deposizione resa da TT EG, il quale aveva fatto riferimento a una autonomia di iniziativa nella conduzione della macchina spazzatrice. 5 Il ricorso è infondato. Il vizio di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione deducibile in sede di legittimità ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (impropri, in proposito, sono i richiami fatti dal ricorrente all'art. 132 c.p.c., che concerne l'ipotesi di nullità della sentenza per radicale mancanza della motivazione in presenza di tutti gli altri requisiti: V. Cass. 25.11.1988 n. 6354; 0 all'art. 111 Cost., il quale consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti abnormi definitivi e a contenuto decisorio: V. Cass. 30 dicembre 1994 n. 11351) sussiste soltanto allorchè nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un mancato, insufficiente o illogico esame di punti decisivi della controversia. Esso, perciò, non è ipotizzabile allorchè il giudice di merito abbia valutato i fatti e le prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, non essendo devolubile a questa Corte il potere di riesaminare e valutare le risultanze del processo accertate dal giudice di merito. Soltanto a quest'ultimo, infatti, spetta ex art. 116 c.p.c. il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e, quindi, di valutare le 6 prove, controllarne l'attendibilità e concludenza e scegliere tra esse quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti che sono oggetto di contestazione tra le parti (v. Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653). Sulla base delle esposte premesse, il ricorso non merita accoglimento. Il Tribunale, infatti, con motivazione esauriente e immune da vizi logici, valutando le deposizioni rese dai testi ER, IO e ZI, preferite а quella di TT EG, perché supportate da una documentazione prodotta a titolo esemplificativo dal ER, ha ritenuto che le mansioni espletate dal LA come una macchina spazzatrice conducente di si svolgessero secondo direttive generali e percorsi ben definiti e prestabiliti e, quindi, senza esercizio di particolari iniziative autonome, ad esclusione di quelle di modesto rilievo dirette al superamento di contingenti ostacoli alla viabilità eventualmente presenti sui percorsi. Da ciò il giudice di merito ha tratto la conclusione che le mansioni svolte dal lavoratore non fossero inquadrabili nel superiore V° livello, per il quale secondo il C.C.N.L. del settore si 7 iniziativa, richiede un apprezzabile potere di IV ° livello già in bensì nel godimento del lavoratore. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno con distrazione inliquidate come da dispositivo favore dell'avv. Domenico Funari, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in ' oltre euro 2000,00 (duemila) da euro 10,00. dell'avv. Domenico Funarodistrarsi in favore antistatario. Così deciso in Roma il 29.5.2002. II Cons festonsore: Matale Capita il Presidente:/ incendo IL CANCELLIERE Dep an in Cancelleria 29-BEN 2083 Oggi, - - IL CANCELLERE 8