Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod.proc.pen. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod.proc.pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 cod.proc.pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 25806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25806 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2386
Dott. SIOTTO AR Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 010296/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC LE, N. IL 04/05/1977;
avverso ORDINANZA del 31/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario;
udito il difensore, Avv. DI PALMA Costantino.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 9.2.2007, a scioglimento della riserva espressa all'udienza camerale del 31.1.2007, il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 c.p.p., accogliendo l'appello del P.M. avverso il diniego del G.I.P. di Trani di applicazione di misura cautelare nei confronti di OC MI, indagato per concorso morale nell'omicidio di AR FR e porto illegale d'arma, gli ha applicato gli arresti domiciliari. Osserva che il delitto era maturato in seguito all'abbandono del domicilio domestico da parte di D'UI RA, moglie di NA FR, che era andata a convivere con lo AR, e della situazione di tensione conseguentemente creatasi, nella quale era stato coinvolto anche il OC, amico del NA F.. Il 12.11.2006 lo AR si trovava in macchina con la D'UI, il di lei fratello D'UI VI e la moglie di questi AR AR. Sarebbe stato affiancato dalla vettura su cui viaggiavano il OC e il NA F. e, ad un gesto minaccioso di costui, l'aveva bloccata, scendendo e fronteggiando il rivale;
nell'occasione il NA F. si sarebbe vantato di aver fatto incendiare dal OC la macchina di D'UI VI. Quest'ultimo aveva quindi aggredito il OC, il quale avrebbe detto al NA F. "spara, spara"; in effetti, il NA F. aveva fatto fuoco con la pistola che portava seco contro lo AR, uccidendolo, e poi anche contro il D'UI S., che restava ferito al braccio sinistro. Il Tribunale, in difformità dalla valutazione del G.I.P., ravvisa gravi indizi di concorso nei reati a carico del OC, emergendo dalle dichiarazioni testimoniali la risalente conoscenza con l'esecutore materiale ed un atteggiamento di piena consapevolezza del possesso dell'arma; d'altra parte, l'istigazione a sparare era inequivocamente riferita da VI D'UI, e il fatto che non sia stata percepita dalle due donne non è significativo, poiché esse si trovavano al momento all'interno della loro autovettura (RA D'UI, che era scesa per calmare gli animi, era rientrata in macchina su invito dello AR).
Concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, contenibile con gli arresti domiciliari, viene ravvisato alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti penali in materia di armi e delitti contro la persona.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando con un primo motivo la nullità del provvedimento perché risulta emesso da un collegio diverso da quello che si era riservato di decidere all'esito dell'udienza camerale;
divergenza non attribuibile - non essendo stato previamente depositato il dispositivo - a mero errore materiale nell'intestazione. La motivazione in punto di gravità indiziaria era comunque carente ed illogica, oltreché viziata dall'omesso esame di pertinenti deduzioni difensive. In particolare, l'istigazione a sparare era stata riferita dal solo VI D'UI, mentre la sorella, che pure era uscita dalla macchina e si trovava comunque, al pari della cognata, in immediata prossimità dei protagonisti della vicenda, non l'aveva percepita. L'accusa era fondata unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese, non sottoposte ad attento esame di credibilità; ambiguità e divergenze erano state superate con argomenti congetturali. Era d'altra parte emerso che il NA F. aveva agito d'impeto, di fronte al contegno aggressivo delle vittime, sicché doveva essere escluso un suo previo concerto con il OC. Le esigenze cautelari erano state del pari illogicamente affermate, con riferimento a precedenti non significativi (detenzione di poche cartucce da caccia e lesione personale nel contesto di una lite). Il gravame è integrato da pertinenti motivi nuovi. Il primo motivo di doglianza è fondato ed assorbente. Dall'esame degli atti (cui il giudice di legittimità, in materia processuale giudice anche del fatto, deve provvedere) emerge che il collegio dinanzi al quale si svolse la discussione nelle forme camerali era composto dai magistrati Dott. Mastrorilli (Presidente), Putignani e Della Valle;
non risulta depositato, al termine della deliberazione in camera di consiglio, il dispositivo della decisione adottata. L'ordinanza originale, comprensiva di motivazione e dispositivo - che porta la data della deliberazione (31.1.2007) ma è stata depositata il 9.2.2007 - fa invece risalire la decisione ad un diverso collegio (stesso presidente, ma componenti i Dott. G. Anglana e Abbattista G.). Va al proposito ribadita l'affermazione, pressoché costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la regola dell'immutabilità del giudice, statuita dall'art. 525 c.p.p., comma 2, con riferimento al dibattimento ed alla sentenza, è espressione di un principio generale estensibile anche ai provvedimenti adottati all'esito della procedura di camera di consiglio ai sensi dell'art.127 c.p.p.; è conseguentemente affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta "ex novo" dinanzi al collegio decidente (cfr. Cass., Sez. 1, 17.12.1991/17.1.1992, Ciacci;
11.5/25.6.1993, Papalia;
8.5/12.6.2002, Rubini ed altri;
Sez. 2, 19.11/22.12.2004, p.o. in proc. Porrella;
Sez. 3, 4.11.2002/16.1.2003, Trinca;
2/25.3.2004, Di Fusco;
Sez. 5, 15. 1/1 2.2, 2004, Bertin ed altri;
Sez. 6, 29.11.1995/13.2.1996, Cave ed altri;
31.1/15.5.1997, Lania;
3.10/12.12.2003, Radosavljevic;
in tutto o in parte difformi, ma con riferimento alle caratteristiche di particolari procedure, Sez. 2, 18.1/6.4.2000, De Carlo, in materia di misure di prevenzione;
Sez. 6, 1.4/12.5.2004, Vasile, in tema di estradizione). Nel caso di specie il contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, col conseguente dubbio che due dei magistrati che hanno proceduto alla deliberazione non fossero stati presenti all'udienza stessa, comporta necessariamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuova deliberazione (in termini, Cass., Sez. 5, 16.5/4.7.1994, Garcia).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007