Sentenza 10 novembre 1987
Massime • 2
Il delitto di cui all'art. 578 cod. pen., dopo la modifica intervenuta in virtù dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981 n. 442, si differenzia dalla precedente ipotesi criminosa per la qualità del soggetto passivo, che è la madre e non più "chiunque" e sul piano soggettivo perché, quanto alla madre, il "fatto" deve essere stato determinato dalle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e, quanto ai correi, in presenza di tali condizioni, perché essi devono agire "al solo scopo di favorire la madre", abbandonandosi, perciò, sul piano normativo, la ragione dell'incriminazione consistente nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto. Rispetto alla previgente formulazione immodificato è invece il momento del fatto: immediatamente dopo il parto, trattandosi di un neonato, o durante il parto trattandosi di un feto.*
In tema di reato punito dall'art. 578 cod. pen., nella formulazione attualmente vigente, le condizioni di abbandono materiale e morale, di cui al primo comma, debbono coesistere congiuntamente ed oggettivamente, non potendo essere semplicemente presupposte; esse, inoltre, debbono essere connesse al parto, nel senso che ove in conseguenza della loro oggettiva esistenza la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del neonato o la nascita del feto è necessario individuare quando il soggetto attivo e cioè la madre venga a trovarsi in condizioni di abbandono materiale e morale sì da determinarsi al fatto. Ne consegue che quando la madre si venga a trovare isolata nel seno della propria famiglia e privata dell'affetto e delle cure dell'uomo con il quale abbia concepito il neonato, essa viene a vivere condizioni di abbandono materiale e morale di tal che l'Azione consumata (morte del neonato) appare rettamente ricondotta nello schema legislativo di cui all'art. 578 cod. pen. perché quelle condizioni di abbandono non possono essere ovviate dal ricorso da parte dell'agente, al momento del parto, all'aiuto di presidi sanitari o di altre strutture. ( V mass n 170384; ( V mass n 170385; ( V mass n 170386).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1987, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1987 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10 novembre del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1987
SENTENZA SEZIONE prima PENALE
N.2539 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe Sorrentino Presidente
- rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. Adriano de Filippis
->> N. 7876 2. Enzo Pirozzi
CORTE S A CASSAZIONE 3. >>> AL La CA
Vincenzo VA
ZA ha pronunciato la seguente 4000
SENTENZA
IL CANCEL sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica
in Lecce
e a
SC AR ON nata a [...] il 1° aprile 1964;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Richiesto copia studio del sig. DL BOSA. avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Lecce per dinity 18000.
13MODAR. 2001- IL CANCELLIERE in data 17 dicembre 1985;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, dott. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma Adriano de Filippis;
Udito, per la parte civile, l'avv.
-====E
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
dott. Campani Generale
che ha concluso per the leveess;
avUdite il difensore on Tomone, the chicole Schin isi inim l'accoglimento stel propri missibile always del ( L
0 s se rva :
la Corte di Assise di Lecce, con sentenza 14 marzo 1985, di=
-
chiarava AR ON AS colpevole dei delitti di
omicidio aggravato (artt.575,577 n° I C.P.) e di occultamen'
to di cadavere aggravato (artt.412,61 n° 2 C.P.) per aver ca gionato la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto e per avere al fine di assicurarsi l'impunità dall'omiThes
cidio, occultate, in concorso con la madre propria madre.2, il ca davere, riponendole in una busta di plastica, che lasciava ca-
dere nel giardino attigue alla sua abitazione, e la condanna va,in concorso delle attenuanti generiche e di quella dei me=
tivi di particolare valore morale e sociale, prevalenti sulle aggravanti, alla pena complessiva di anni 9 mesi sei di rez clusione con le statuizioni accessorie.'
La Corte ritenne che la giovane, studentesse universitaria,
nubile, aveva partorito nel bagno della propria abitazione in
Vitigliano nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre 1983 un ban bine, concepite a seguito di rapporti con LE ER, che aveva soppresso immediatamente depo il parte e che, riposte
în una busta di plastica, aveva lasciate cadere nel giardine settestante dalla finestra.
L'urte centre il terreno aveva provocato al neonato lesio ni cranio-encefaliche ed epatiche, come constatò il perite in sede autoptica, che accertò anche, attraversé la decimasia pol
Imonare che il bimbo ora Mate vivo é be, cosa, d'altronde,
che la AS aveva riferito all'ER' subito dopo il fatto.
La giovane, infatti, avende verificato già in precedenza che
1° ER non intendeva regolarizzare con il matrimonio la si
0 tuazione, si era decisa al grave atte convinta di non poter trovare appoggio nè comprensione nei suoi familiari,i quali più volte l'avevano ammonita ad evitare di essere compromes'
sa dall'ER.
La Corte, quindi, respingeva la versione fornita dalla AS, di avere, cioè, lasciate cadere il cadavere del neonate, decedu to immediatamente dopo il parto, avvenuto nel bagno dell'abi=
tazione senza l'aiuto di alcune, per avere il bimbo battute la testa contre la 'tazza' e che non aveva emesso alcun vagi to.
La Corte di Assise di appello di Lecce, riesaminando la vi=
cenda a seguito dell'impugnazione dell'imputata, che chiedeva l'affermazione di responsabilità a titolo di colpa ovvero, in subordine,la definizione giuridica del fatto ai sensi delle articolo 578 C.P., con la pronuncia indicata in epigrafe, rifer mava la sentenza impugnata, dichiarando l'imputata colpevole del delitto di infanticidio (art.578 C.P.) e, in concerse delle
già concesse attenuanti generiche, determinava la pena per ta le delitte in anni quattro di reclusione e quella complessiva in anni quattro e mesi due di reclusione;
sostituiva alla per petua interdizione dai pubblici uffici quella temporanea per la durata di annimi cinque;
confermava nel reste ed ordinava la scarcerazione dell'imputata per decorrenza fei termini del la custodia cautelare.
La Corte di appelle rigettava la prima censura , per=
chè infondata, osservando che l'ER stesse rifer aveva rife rite di avere apprese dalla giovane che il neonato era di ses so maschile e vivo e che la stessa imputata aveva dichiarate di avere in due distinte circostanze deterse il corpo del bimbo,
spiegabile operazione, questa, soltanto con la presenza di un neonate viveĝ
accoglieva la seconda deglianza, ritenendo che l'imputata, al' lorehè si disfece del neonato, agi in quello stato di abban'
done morale materiale connesse al parto, che costituisce il presupposto dell'imputazione di cui all'art.578 C.P.-
Stato di abbandono morale per la indisponibilità dell'Erna=
ni ad accettare la paternità del neonato e per la mancanza di protezione e disaiute da partedei familiari come levera stato fatto intendere chiaramente con gli avvertimenti datile;
state di abbandono materiale per l'impossibilità di provvede re r a Bè ed al neonate, non essendo titolare di beni ne produttrice di reddità.
La sentenza è stata impugnata dal Procuratore Generale e dalla imputata : il primo denunzia violazione dell'art.524
n° 2 C.P. in relazione all'art.578 C.P. e violazione delle articole 524 n°3 in relazione agli articoli 272 e 275 Cpp.;
il seconde, difetto e vizio logice-giuridice della motivazio ne circa la volontarietà della condotta.
Il ricorrente P.G. con il primo motivo premesse che al fondo delle motivazioni che ispirarono il legislatere ak la trasformazione della fattispecie di cui all'articolo 578
_ C.P.con la legge n° 42 del 1981 sta pur sempre"la consape=
volezza di quella concezione dell'enere sessuale assai diffu sa in nen pochi ambienti", rileva che le principali innovazio hi introdotte nel reate ineriscono alla configurazione del delitto come esclusivamente della madre ed alla previsione delle condizioni di abbandone materiale e morale connesse al parte, intese come privazione di quegli aiuti e di quei mozzį ęconomici-materiali necessari a far fronte alle esigen
-
ze del parte e del sostentamente della stessa donna e del nee nate, nonchè di quella solidarietà umana e psicologica che nel l'attuale società assiste la dsanna al momento del parte, condi zioni che debbono oggettivamente sussistere al momento del
:
parte e che debbono essere ad essà connesse;
con il secondo motive, sostiene che la Certe avrebbe erroneamente ordinat❤
la scarcerazione dell'imputata per decorrenza dei termini di custodia cautelare non tenendo conto che il nuovo termine di sei mesi richiesto per la scarcerazione cominciava a decorre re dalla data della pronuncia della sentenza per il reate ri tenute.
La ricorrente ritiene che la Corte aveva desunte la velon'
tarietà della condotta dalle dichiarazioni rese dall'ER,
trascurande di sottoparle ad un approfondite centrelle al fi ne di stabilirne l'attendibilità, tenuto conto della personalità,
del comportamento processuale, del momento e dello stato d'ani
1
me dell'accusatore.
Il controlle à ad avvise della AS avrebbe fatto emer gere "l'illogicità e l'incredibilità" delle affermazioni del l'ER circa la confidenze fattegli dalla donna.
La pronuncia risulterebbe, quindi, viziața dall'omesso esame di circostanze decisive. Diri tto
Il delitto di cui all'articolo 578 C.P.,dopo la modifica venuta in virtù dell'articolo 2 della legge 5 agosto inter
1981, n°442, si differenzia dalla precedente ipotesi crimino=
sa per la qualità del soggetto attivo, che nella vigente con gigurazione giuridica è sempre la madre (e non più "chiun
-
que"); si differenzia sul piano soggettivo, perchè, quanto al'
la madre, "il fatto" deve essere stato determinato dalle con dizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e,
quanto ai correi, in presenza di tali condizioni, perchè essi devono avere agito "al solo scopo di favorire la madre".
Il legislatore ha, quindi, sul piano soggettivo, abbandonata la ragione dell'incriminazione speciale consistente nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto.
Immodificato è, invece, il momento del fatto : immediatamen te dopo il parto, trattandosi di un 'neonato', o durante il par to, trattandosi di un 'feto'.
Le questioni sottoposte al giudizio di questa Corte Supre=
ma attengono alla sussistenza del presupposto delle condizio ni di abbandono, negabe dal ricorrente Procuratore Generale,
0Ie ad un asserito vizio logioo-giuridico di motivazione in dine alla volontarietà dell'azione, denunziato dalla ricorren te imputata.
Premesso che le "condizioni di abbandono materiale e mora=
le, di cui al primo comma dell'articolo 578 C.P., debbono sus' sistere congiuntamente, cioè le une e le altre, come va desun to dalla congiunzione "e"; che esse debbono esistere oggetti vamente e non essere soltanto semplicemente presupposte;
che debbono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguen za della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del neonato (o la nascita del feto), è necessario individuare quando il soggetto atti=
-vo cioè, la madre viene a trovarsi in condizioni di abban
-
dono materiale e morale sì da determinarsi al fatto.
La Corte di primo grado, che pure mise in evidenza il ca = I
rattere debole, incerto, irresoluto della giovane, sprovveduta ed immatura, preoccupa ta dello scandalo, convinta di non po=
ter contare sull'aiuto dei familiari, i quali l'avevano mes'
sa in guardia dai pericolo della relazione con l'ER, da costui abbandonata, non si soffermò ad esaminare se ricor =
resse l'ipotesi di,cui all'art.578 .P., convinta della sus'
sistenza della volontarietà del delitto previsto dall'art. 575 C.P., ma attribui al ritenuto "movente d'onore" rilevan'
za al fine delta riconoscimento della circostanza attenuan'
te dei motivi di particolare valore morale.
Il giudice del gravame, al contrario, senza, peraltro, compie re un approfondito esame giuridico della sussistenza del pre supposto richiesto dalla noram, ritenne di pervenire all'af=
fermazione di responsabilità dell'imputata per il più lieve delitto di cui all'art.578 C.P. "per la constatata assoluta indisponibilità del compagno (da parte della giovane) ad ac cettare la paternità del neonato" e per gli avvertimenti ma terni "che in nessun modo ella avrebbe potuto trovare prote zione o aiuto nella famiglia" e per l'impossibilità, non es'
sendo, la donna" titolare di beni o produttrice di reddito"
ezquindi in condizione di provvedere a sè e al neonato.
Il Procuratore Generale, riprendendo-le argomentazioni del primo giudice,lega il più mite trattamento sanzionatorio a chi "rimane vittima di quella arcaica concezione dell'onore sessuale come dimostrerebbero le due principali innovazioni le, cioè, la configurazione del reato come proprio della madre Exìa
e la prévisione delle condizioni di abbaondono materiale e e morale connesse al parto, determinatrici del fatto.
Condizioni che debbono oggettivamente sussistere al momento del parto e non essere previste e temute come probabilmente o sicuramente realizzante si in un futuro anche prossimo.
Ad avviso del Procuratore Generale ricorrente nella fatti
-
specie in esame non si sarebbero verificate le condizioni di abbandono, onde la Corte di appello avrebbe errato nel ri
-
tenere sussistente il delitto di cui all'art.578 C.P.-
Orbene, questa Corte Suprema deve affermare che le condizio ni costituenti il presupposto del delitto ritenuto dalla Cor
te di appello debbono ritenersi sussistenti quando il sogget
- la madre si determini all'infanticidio (al "fat to attivo to") in conseguenza delle condizioni di abbandono materiale e morale "connesse al parto, connessione riferita senza dub vio all'evento-nascita, ma che non può non trovare causa nel-
_ na preesistente situazione.
L'abbandono si compie col lasciare la persona di cui si tratta in balia di se stessa, senza alcuna assistenza, mani=
festando disinteressamento per la sua situazione 0- peggio respriment o minacciosi avvertimenti di negare ogni forma di cura o di aiuto sia materiale sia morale, con una derelizione anche rela tiva, con l'omissione di quelle attenzioni o mani festazioni, di quelle garanzie sul piano materiale, che rendo no certo il soggetto attivo di trovarsi in uno stato di iso lamento tale che non consente l'intervento di terzi ovvero
-
un qualsiasi soccorso fisico o morale.
Nè le condizioni di abbandono possono trovare surrogazio=
ne nel ricorso da parte del soggetto attivo, al momento del parto, all'aiuto di presidi sanitari o di altre strutture ,
esulando siffatto eventuale ricorso dalla natura della nozio ne di abbandono intesa dal legislatore ed indubbiamente ri=
feribile ad una concezione temporale più estesa di quella
--
limitata al momento del parto, o subito prima o dopo di esso.
Ora, dalla motivazioni di entrambe le sentenza emerge chia ramente che la AS venne a trovarsi isolata nel seno del la propria famiglia e privata dell'affetto e delle cure del l'uomo con il quale aveva concepito il neonato, venne a tro=
varsi, cioè, in condizioni di abbandono materiale e morale di tal che l'azione criminosa consumata appare rettamente ricon dotta nello schema legislativo di cui all'articolo 578 C.P.
ne consegue il rigetto del primo motivo del ricorso del Pro
curatore Generale.Il secondo motivo del medesimo ricorso è
infondato in relazione all'ipotesi delittuosa ritenuta.
Il ricorso della imputata non può trovare accoglimento, per chè con esso vengono proposte a questa Corte di legittimità
censure in fatto, adeguatamente riscontrate dalla sentenza in pugnata.
La pronuncia, tuttavia, va annullata senza rinvio nel capo concernente il delitto di occultamento di cadavere, perchè il reato deve essere dichia rato estinto per l'amnistia conces sa con D.PRR. 16 dicembre 1986 n° 865, consentendolo le condi zioni soggettive dell'imputata e non ricorrendo esclusioni oggettive, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione. P M
•
La Corte Suprema di Cassazione,
letti gli artt.539,549 €.P. e I e sgg. D.P.R. 16 dicembre
1986 n° 865, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel capo concernente il delitto di cui all'art.412 C.P. perchè
estinto per amnistia ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione;
rigetta il ricorso del P.G. e, nel resto, quello della AS AR ON.= KE
S OF Così deciso in Roma, il 10 novembre 1987.= DIBSTIONE
Guiseppe Forre tiva Il Consigliere est. Il Presidente Adriaus che Filipin AL '