Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1987, n. 3326
CASS
Sentenza 10 novembre 1987

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Il delitto di cui all'art. 578 cod. pen., dopo la modifica intervenuta in virtù dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981 n. 442, si differenzia dalla precedente ipotesi criminosa per la qualità del soggetto passivo, che è la madre e non più "chiunque" e sul piano soggettivo perché, quanto alla madre, il "fatto" deve essere stato determinato dalle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e, quanto ai correi, in presenza di tali condizioni, perché essi devono agire "al solo scopo di favorire la madre", abbandonandosi, perciò, sul piano normativo, la ragione dell'incriminazione consistente nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto. Rispetto alla previgente formulazione immodificato è invece il momento del fatto: immediatamente dopo il parto, trattandosi di un neonato, o durante il parto trattandosi di un feto.*

In tema di reato punito dall'art. 578 cod. pen., nella formulazione attualmente vigente, le condizioni di abbandono materiale e morale, di cui al primo comma, debbono coesistere congiuntamente ed oggettivamente, non potendo essere semplicemente presupposte; esse, inoltre, debbono essere connesse al parto, nel senso che ove in conseguenza della loro oggettiva esistenza la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del neonato o la nascita del feto è necessario individuare quando il soggetto attivo e cioè la madre venga a trovarsi in condizioni di abbandono materiale e morale sì da determinarsi al fatto. Ne consegue che quando la madre si venga a trovare isolata nel seno della propria famiglia e privata dell'affetto e delle cure dell'uomo con il quale abbia concepito il neonato, essa viene a vivere condizioni di abbandono materiale e morale di tal che l'Azione consumata (morte del neonato) appare rettamente ricondotta nello schema legislativo di cui all'art. 578 cod. pen. perché quelle condizioni di abbandono non possono essere ovviate dal ricorso da parte dell'agente, al momento del parto, all'aiuto di presidi sanitari o di altre strutture. ( V mass n 170384; ( V mass n 170385; ( V mass n 170386).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1987, n. 3326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3326
    Data del deposito : 10 novembre 1987

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