Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN ME DEL PO5 747/0 1 REP BBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7702/98 Consigliere Cron.12403 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Guido VIDIRI Ud. 12/02/01 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 NA TA, elettivamente domiciliata in ROMA #1.9 APR. 2001. VIA POERIO 56, presso lo studio dell'avvocato GERACI IL CANCELLIERE ANTONINO, rappresentata e difesa dall'avvocato RUSSO ADOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 720 STARNONI GIORGIO, giusta delega in atti;
-1- - resistente con mandato - avversO la sentenza n. 3097/97 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 01/12/97 R.G.N. 341/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'8 novembre 1995 il Pretore del lavoro di S. Maria Capua Vetere condannava l'Inps ad erogare alla signora MO Concetta l'assegno di invalidità con decorrenza dal primo giugno 1994; sull'appello dell'Inps, il locale Tribunale, con sentenza del primo dicembre 1997, riformava la statuizione rigettando la domanda dell'assicurata, fondandosi sulla nuova consulenza, la quale aveva accertato che le infermità consistenti in ipertensione arteriosa con ipertrofia ventricolare sinistra in buon compenso emodinamico, in periartrite scapolo omerale destra con lieve impegno funzionale, in lievi segni bioumorali di epatopatia cronica, nonché in lievi segni di reattività ansiosa, non riducevano nei limiti di legge la capacità di lavoro dell'assicurata, w coltivatrice diretta di 51 anni. Avverso detta sentenza la MO propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 222/84, per avere il Tribunale espresso il giudizio sull'invalidità sulla base di tabelle fissati per altri tipi del settore infortunistico assicurativo che fanno riferimento ad attività lavorativa generica, mentre ai fini della prestazione richiesta si dovrebbe far riferimento esclusivamente alla capacità lavorativa specifica di coltivatrice diretta, procedendo poi ad una valutazione globale ed unitaria di ciascuna infermità escludendo l'applicazione di altri criteri, quali ła somma aritmetica, in quanto infermità coesistenti e cooperanti non determinano effetti semplicemente corrispondenti alla somma di ciascuna, ma effetti più gravi a causa della reciproca interazione, come sarebbe avvenuto nella specie;
sarebbero quindi fuor di luogo le tabelle Balthazar o il criterio della semisomma di Zangani che il Tribunale aveva ritenuto di fare applicare a tutti i consulenti. Il consulente aveva altresì omesso di valutare la bronchite cronica evidenziata dalla radiografia e dall'esame obiettivo. Il ricorso non merita accoglimento. E' vero in via di principio che nella valutazione della residua capacita' di lavoro, in sede di accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidita' disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non puo' procedersi a somma aritmetica delle percentuali di invalidita' relative a ciascuna delle infermita' riscontrate, dovendo invece compiersi una valutazione complessiva di esse, con riferimento alla loro incidenza sull'attivita' svolta in precedenza e su ogni altra confacente, intendendosi per tale quella che possa essere svolta dall'assicurato per eta', capacita' ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la sua salute. Non e' conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche, o comunque a un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra infermita' o difetto fisico o mentale e probabile riduzione conseguente della capacita' di lavoro, in quanto tali elaborati forniscono indici medi riferiti ad un'attivita' lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacita' subita dall'assicurato in relazione all'attivita' svolta, la quale puo' risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione di una tabella di valutazione astratta (cfr. tra le tante Cass. n. 10949 del 1995). Tuttavia era onere della ricorrente specificare poi la decisività dell'errore e cioè in qual modo l'erroneo ricorso alle tabelle avesse poi inciso nella concreta valutazione delle infermità e i motivi per cui le medesime, se globalmente ed unitariamente valutate, avrebbero condotto, a causa della reciproca interazione, ad un grado di invalidità effettivamente superiore a quello riscontrato nella sentenza impugnata. In mancanza di tali specificazioni, il ricorso è generico e non consente di affermare che la sentenza sia effettivamente affetta dai difetti denunziati e quindi sia meritevole di annullamento. Non ha fondamento neppure il secondo rilievo relativo alla esistenza della bronchite cronica, in quanto si assume in ricorso che la malattia era stata evidenziata oltre che dalla radiografia, anche dall'esame obiettivo, segno quindi che il CTU l'aveva apprezzata ed il fatto di non averla poi inclusa tra le affezioni evidenzia la sua mancata incidenza sulla capacità lavorativa. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese giacché l'Inps si è limitato a depositare procura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2001. IL PRESIDENTEENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mamre Le ruse Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 APR. 2001 A M oggi, E 0 R A P 1 IL CANCELLIERE S I U S . S D A T , E T R I O , R L A O A ' L . S O E N B P S I 3 I D 7 N - A G 8 - T O S 1 I 1 O A S P D N E M E E I , G S O A G I R E D A T L S E I O T G A N E L E R L S E E D D O 3