Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali, l'omessa citazione del terzo non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare successivamente le sue difese, provocando un incidente di esecuzione. (Fattispecie in tema di sequestro di beni intestati a terzi, prossimi congiunti di persona assoggettata alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2007, n. 28032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28032 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/06/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 2578
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 002715/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCALA CESIRA;
2) NO CIRETTA, N. IL 14/02/1969;
3) DI NN NO;
4) DI NN IU;
avverso DECRETO del 14/06/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Santi Consolo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con decreto, deliberato il 14 giugno 2006 e depositato il 15 giugno 2006, la Corte di assise di appello di Genova, in riforma del decreto (indicato come ordinanza) 1 febbraio 2006 del Tribunale di Massa, appellato dal Procuratore generale, ha applicato al pregiudicato Di ON NZ la misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, contestualmente ha disposto nei confronti di AL RA, OZ TT, Di ON GA e di Di ON SE, prossimi congiunti del sorvegliato, il sequestro di alcuni beni immobili, mobili registrati e valori mobiliari. 2. - Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia dei terzi interessati, intestatari dei beni sequestrati, avvocato Emanuele Lamberti, mediante atto s.d. depositato il 23 settembre 2006, con il quale denunzia dichiaratamente, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b), e c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, sotto il profilo che la Corte territoriale aveva deliberato il sequestro senza aver instaurato il contraddittorio nei confronti dei ricorrenti, così violando il diritto di difesa e, assumendo esemplificativamente che la AL, se sentita, avrebbe potuto dimostrar la legittima provenienza dei beni a lei sequestrati. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, mediante requisitoria del 17 aprile 2007, rileva che la omessa preventiva citazione del terzo interessato non inficia il procedimento di prevenzione, ben potendo il terzo far valere le proprie ragioni mediante incidente di esecuzione.
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 - Non ricorre la denunziata violazione di legge.
La disposizione invocata dai ricorrenti prescrive l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, solo in via eventuale e differita in esito alla adozione del provvedimento di sequestro: "Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal Tribunale, con decreto motivato, a intervenire nel procedimento ...".
È, pertanto, infondata la doglianza per l'omessa preventiva chiamata. Peraltro, è appena il caso di aggiungere che, in tema di inosservanza della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, questa Corte (Sez. 1^, 16 aprile 1996, n. 2531, Biron, massima n 204908) ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non infida il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà "dell'extraneus" di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo".
4.2. - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti AL RA, OZ TT, Di ON GA e Di ON SE, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007