Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2007, n. 28032
CASS
Sentenza 22 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali, l'omessa citazione del terzo non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare successivamente le sue difese, provocando un incidente di esecuzione. (Fattispecie in tema di sequestro di beni intestati a terzi, prossimi congiunti di persona assoggettata alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).

Commentario1

  • 1Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatario
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2025

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso”, richiamavano gli orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2007, n. 28032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28032
Data del deposito : 22 giugno 2007

Testo completo