Sentenza 30 maggio 2017
Massime • 1
In tema di traffico illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti.
Commentario • 1
- 1. Traffico illecito e gestione dei rifiuti senza autorizzazione: sì al concorso formaleAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35568 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2017 |
Testo completo
3556 8- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez.1774 Piero Savani -Presidente.- Angelo Matteo Socci PU 30/05/2017 R.G.N. 51236/2016 Relatore - Aldo Aceto Andrea Gentili Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA AN CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/06/2016 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
udito il difensore, avv. Francesca Buratti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si è comunque associata alla richiesta del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. AN CA IA ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/06/2016 della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma di quella del 17/09/2014 del Tribunale di Verona, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 640, cod. pen., perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nella misura di due anni e sei mesi di reclusione, così confermando l'affermazione della sua responsabilità per detto reato e la conseguente condanna generica al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
1.1. Con unico, articolato motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto i vari profili della sussistenza e comunque non corretta qualificazione giuridica del fatto-reato, della mancata applicazione dell'indulto e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della ritenuta recidiva reiterata, della condanna al pagamento di una esosa ed ingiustificata provvisionale in favore della parte civile, l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
1.2.Quanto alla sussistenza e qualificazione giuridica del fatto-reato lamenta: i) il ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem", utilizzata al fine di eludere l'obbligo di riscontrare gli specifici rilievi difensivi devoluti in appello;
il punto riguarda, in particolare, l'omesso esame della copiosa documentazione prodotta nel corso del processo e l'eccezione difensiva che, relativamente all'entità dei rifiuti, l'accusa si basa sulle sole dichiarazioni del testimone MO che, per sua stessa ammissione, non disponeva in quanto appartenente al - corpo della Polizia Municipale dei mezzi, degli strumenti e delle conoscenze richieste per misurare la quantità e la qualità dei rifiuti. Altra questione non risolta quella relativa al fatto che non sono mai stati rinvenuti dati anomali nello scarico delle acque provenienti dallo stabilimento;
ii) l'erroneo inquadramento del fatto nella fattispecie più grave di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, piuttosto che in quella di cui all'art. 256, comma 1, stesso decreto. Le concrete modalità di esercizio, nel caso di specie, dell'attività di impresa non corrispondono al "modello" di impresa illegale inquadrabile nel fenomeno della cd. ecomafia: manca la natura occulta, clandestina ed abusiva dell'attività, sempre svolta alla luce del sole e debitamente autorizzata, le tariffe applicate non erano inferiori a quelle di mercato, non sono stati arrecati danni all'ambiente, manca la condotta tipica della cd. "ripulitura" dei rifiuti, anzi, nel caso in esame i formulari riportavano in modo assolutamente fedele quantità e qualità dei rifiuti trasportati.
1.3. Quanto alla mancata applicazione dell'indulto deduce che l'attività di smaltimento dei rifiuti è stata condotta, dal 24/04/2006 (data del sequestro) in poi, sotto il controllo della PG, incaricata dal PM di vigilare su di essa. Non si condivide pertanto la sentenza nella parte in cui riconduce all'attività illecita 2 l'ingresso autorizzato, nell'area ormai sequestrata, di una cisterna (che era rimasta all'esterno) effettuato il giorno 11/05/2006. 1.4.Quanto, invece, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche lamenta l'omessa valutazione degli elementi utili ai fini della loro concessione e, tra questi, la non gravità del fatto ed il corretto comportamento processuale. Quanto alla recidiva, escluso ogni automatismo nella sua applicazione, lamenta che la Corte di appello non menziona nemmeno quale sia la precedente condanna riportata dall'imputato.
1.5.Con riferimento alle statuizioni civili di condanna deduce di aver eccepito, in sede di appello, la mancanza di prova del danno liquidato a titolo di provvisionale in favore del Comune di SO (pari ad € 300.000,00) e non, come affermato dalla Corte territoriale, la sola entità eccessiva della condanna. Il che determina la mancanza di motivazione sulla specifica questione devoluta. Inoltre, prosegue, non sussiste alcun danno risarcibile perché il Comune di SO ha chiesto ed ottenuto la revoca della nomina dell'imputato quale custode dell'impianto, pagando in maniera esorbitante un soggetto esterno all'amministrazione per lo svolgimento di attività che egli avrebbe garantito a titolo gratuito. I fatti dimostrano, inoltre, che non v'è stato alcun diverso danno ambientale risarcibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3. L'imputato risponde del (residuo) reato di cui all'art. 260, comma 1, d.P.R. n. 152 del 2006 (già art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997) perché, quale responsabile della ditta Sun Oil Italiana s.r.l. (...) al fine di conseguire un ingiusto profitto, traendo ripetutamente in inganno i singoli conferitori, con più operazioni e l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, riceveva, trasportava, faceva trasportare, cedeva e comunque gestiva abusivamente, presso un impianto industriale privo dei necessari titoli abilitativi, ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, miscelandoli tra loro (acque residue basiche contenenti cianuri, cromati, riducenti, nitriti, solventi, emulsioni di acqua ed olio, "speciali oleosi", "acque oleose" e "fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose", "oli minerali esausti", anche con valori elevati di CB e PCT, nichel, rame, arsenico, antimonio, benzene)>>. Il fatto è contestato come commesso in SO fino all'11 maggio 2006, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
3.1.Stando al testo delle sentenze di merito, risulta che l'imputato (sostanzialmente reo-confesso), nella qualità di legale rappresentante 3 dell'impresa sopra indicata e senza averne l'autorizzazione (ed anzi nella piena consapevolezza di non essere in possesso di alcun titolo), aveva volontariamente svolto per anni l'attività di smaltimento di ingenti quantità di rifiuti (anche pericolosi) conferiti da terzi presso lo stabilimento della società sito in località Molinara del Comune di SO, applicando normali tariffe da mercato così da non alimentare il sospetto, nei numerosi conferitori, della natura illecita dell'attività di impresa, sempre dissimulata con la falsa rassicurazione del possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo scopo. La quantità ingente dei rifiuti trattati è stata desunta dalla durata dell'attività, svolta, come detto, in modo professionale e continuativo, dal numero di conferitori, dai cumuli di rifiuti rinvenuti in sede di sequestro (44.000 tonnellate o metri cubi).
4.La questione posta dal ricorrente con il primo argomento (la sussistenza del reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006), sfrondata dalle inammissibili deduzioni fattuali che pure la supportano, è di puro diritto, sicché non hanno rilevanza, né sono decisive, le censure (peraltro del tutto infondate) di omessa motivazione sul punto, sicché essa può essere risolta in base a quel che risulta dalle sentenze di primo e di secondo grado.
4.1. La tesi difensiva secondo la quale nel caso in esame sussiste la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché la fattispecie delittuosa è stato modellata prendendo a riferimento il fenomeno criminale dell'ecomafia, è per come proposta del tutto infondata per due - - ordini di ragioni tra loro concorrenti: a) perché pretende, quale metodo ermeneutico, il ricorso a modelli sociologici che vanno oltre la lettera della legge e perché presuppone la volontà del legislatore di sanzionare il "tipo di autore", piuttosto che la specifica condotta oggettivamente descritta dalla norma;
b) perché estromette, in sede di ricostruzione del fatto, proprio gli elementi costitutivi (e qualificanti) del delitto e cioè l'esercizio organizzato e continuativo dell'attività di gestione dei rifiuti, lo svolgimento dell'attività in assenza di autorizzazione, la consapevolezza della mancanza dell'autorizzazione, il fine di procurarsi un profitto ingiusto.
4.2.II Collegio intende ribadire, sul punto, quanto già affermato da questa Corte: il delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, lo stesso (già previsto del resto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, come introdotto dalla L. 23 marzo 2001, n. 93) prevede la sanzione penale per chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 4 232348) e tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350). Quindi il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605, confermata anche da Sez. 3, n. 29619 dell'8/7/2010, Leorati, Rv. 248145, in riferimento proprio alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260)>> (così in motivazione, Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326).
4.3.Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede che la condotta sia posta in essere al fine di conseguire un profitto;
non un profitto qualsiasi, ma un profitto ingiusto. Il dolo specifico, in questo caso, qualifica (e seleziona) come delittuosa una condotta che, altrimenti, sarebbe punibile a titolo di contravvenzione (sulla natura di reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto, cfr. Sez. 3, n. 9133 del 13/01/2017, Giani, Rv. 269361; Sez. 3, n. 18351 del 11/03/2008, Roma, Rv. 240152).
4.4.Il carattere ingiusto del profitto, però, non deriva dal "quomodo" dell'esercizio (abusivo) dell'attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica;
in questo senso, vigente l'art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Saretto, Rv. 232639), bensì dal fatto che l'intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti (cfr. sul punto Sez. 3, n. 45598 del 2005, cit., secondo cui il requisito dell'ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici). L'ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell'esercizio lecito dell'attività, sì da rendere l'attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato). Per fare un esempio, l'impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti. Il profitto ingiusto, infatti, può derivare anche dal semplice risparmio sui costi ma può identificarsi anche con il perseguimento di vantaggi di altra natura (Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005, Carretta, Rv. 232349; Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, Samarati, Rv. 233293) come, per esempio, il rafforzamento nella posizione apicale all'interno dell'azienda da parte dell'autore del reato (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845; Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232351).
4.5.Sicché, solo quando ricorrono questi presupposti, sussiste il delitto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006 nella sua interezza.
4.6. Nel caso di specie, l'attività di gestione dei rifiuti era stata condotta per anni in modo imprenditoriale da una società di capitali e senza alcuna autorizzazione, anzi nella piena consapevolezza della mancanza di autorizzazione (decisamente fattuale la deduzione difensiva, contrastata dalle sentenze, dell'esercizio regolare dell'attività). Il fatto che la condotta abusiva si sia protratta per anni costituisce elemento sufficiente a integrare anche il requisito dell'ingente quantità dei rifiuti in tal modo gestiti, con conseguente irrilevanza dell'eccezione difensiva genericamente articolata sul punto (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667, secondo cui l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità; Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005, Costa, Rv. 234009; Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005, Carretta, Rv. 232348). Il fatto che il ricorrente abbia mantenuto le tariffe di mercato al fine di non ingenerare sospetti sulla natura abusiva della sua impresa non esclude affatto l'ingiustizia del profitto, in considerazione dei maggiori ricavi comunque lucrati con il mancato adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte dalla Regione Veneto per consentire l'avvio dell'attività.
4.7.Ne consegue che il primo argomento di ricorso è palesemente infondato. 6 5.Il secondo argomento di ricorso è fondato (e certamente nonè manifestamente infondato).
5.1. La Corte di appello ha escluso la applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, sul rilievo che la condotta si è protratta fino all'11 maggio 2006, data di ultimo conferimento di rifiuti. A quella data, però, l'impianto era già sottoposto a sequestro (lo era dal mese di aprile 2006) tant'è che la sentenza spiega che nell'impianto aveva fatto ingresso autorizzato una cisterna che era rimasta all'esterno.
5.2.Orbene, quel che non è affatto chiaro, è come sia stato possibile autorizzare la prosecuzione di un'attività illecita la cui gestione era stata sottratta all'imputato, tant'è che la stessa sentenza ammette, come detto, che l'ingresso era stato autorizzato. E' perciò ancor meno chiaro come sia possibile qualificare come abusiva un'attività autorizzata e svolta sotto il controllo della AG. Nulla esclude che l'imputato possa aver continuato a svolgere in modo occulto l'attività illecita, ma ciò è contrastato dal tenore letterale della sentenza e dalla considerazione logica che non è stata contestata la violazione dei sigilli.
5.3. Vero è che, inizialmente, della custodia dell'impianto era stato onerato lo stesso imputato (che ne fa argomento di eccezione nell'ultima parte del ricorso), tuttavia il sequestro da un lato lo ha privato della autonoma gestione dell'impianto, dall'altro ha fatto venir meno la natura abusiva dell'attività, la cui prosecuzione è stata autorizzata proprio in base al provvedimento ablatorio.
5.4.La fondatezza (e comunque non manifesta infondatezza) del ricorso "in parte qua" ha determinato la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, con conseguente maturazione del tempo necessario a prescrivere in epoca successiva alla sentenza impugnata e precedente all'odierna udienza (31/12/2016 se si prende a riferimento la data del 11/05/2006).
5.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, ai soli effetti penali, senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente assorbimento delle questioni relative al trattamento sanzionatorio.
6. L'ultimo argomento di ricorso (relativo alle statuizioni civili) è invece inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
6.1.La eccepita insussistenza del danno risarcibile si fondava, sin dall'appello, sulla dedotta mancanza di prova della "mala gestio" dell'impianto e della natura nociva dell'attività svolta.
6.2.La deduzione è però incoerente rispetto al titolo del danno risarcito dal Tribunale, espressamente costituito dai costi sostenuti dal Comune per la messa in sicurezza e la gestione del sito dopo il suo sequestro e per la nomina di appositi professionisti del settore per le necessarie attività di controllo, temi sui 7 quali l'imputato non ha preso posizione alcuna in appello. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha respinto la relativa doglianza.
6.3.Con riferimento al "quantum" della provvisionale, con recente pronuncia resa nel suo massimo consesso, questa Suprema Corte ha escluso la possibilità di impugnare per cassazione la assegnazione di una provvisionale in favore della costituita parte civile quando, come nel caso di specie, la censura riguardi, appunto, l'entità della provvisionale stessa, ben potendo l'imputato chiedere la sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. che riguarda anche l'istituto della provvisionale (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268180).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 30/05/2017. Il presidenIP Il Consigliere estensore Piero Savani Aldo Aceto Alola Heel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 9 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 8