Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35568
CASS
Sentenza 30 maggio 2017

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Massime1

In tema di traffico illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti.

Commentario1

  • 1Traffico illecito e gestione dei rifiuti senza autorizzazione: sì al concorso formaleAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 35568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35568
Data del deposito : 30 maggio 2017

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