Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39522
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Sentenza 20 luglio 2017

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Sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso per il reato di omessa registrazione nelle scritture contabili di fatture relative ad operazioni commerciali e di omessa indicazione nelle dichiarazioni fiscali dei relativi elementi attivi, soggetti a tassazione, trattandosi di ipotesi riconducibile alle previsioni di cui all'artt. 3, ovvero - a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, vertendosi in materia di tasse ed imposte, la Corte d'appello non è tenuta a verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, ma deve riscontrare la presenza dei presupposti indicati nell'art. 7, comma 2, citato e, cioè, l'assimilabilità per analogia tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamento e nel Paese richiedente, e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39522
    Data del deposito : 20 luglio 2017

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