Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
Sussiste la condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione ad un mandato d'arresto europeo emesso per il reato di omessa registrazione nelle scritture contabili di fatture relative ad operazioni commerciali e di omessa indicazione nelle dichiarazioni fiscali dei relativi elementi attivi, soggetti a tassazione, trattandosi di ipotesi riconducibile alle previsioni di cui all'artt. 3, ovvero - a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, vertendosi in materia di tasse ed imposte, la Corte d'appello non è tenuta a verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, ma deve riscontrare la presenza dei presupposti indicati nell'art. 7, comma 2, citato e, cioè, l'assimilabilità per analogia tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamento e nel Paese richiedente, e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39522 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
39522-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.In 1025. Piero Savani - Presidente - sez. Vito Di Nicola CC 20/07/2017- Relatore - Antonella Di Stasi R.G.N. 25645/2017 Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS ST, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 11-05-2017 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Pasquale Longo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Roma ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente diretto ad ottenere la cessazione dell'ordine di esecuzione e di tutti gli effetti penali in relazione alla sentenza emessa in data 23 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 7 marzo 2017, con la quale la stessa corte di appello aveva rifiutato, ai sensi dell'articolo 18, lettera r), della legge n. 60 del 2005, la consegna, richiesta dall'autorità giudiziaria della Romania, del cittadino italiano ST IS (tratto in arresto in data 4 gennaio 2017 in quanto colpito da mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Ilfov) riconoscendo, ai sensi della legge n. 161 del 2010, la sentenza emessa dal tribunale di Ilfov (Romania) nei confronti del predetto e con la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile del reato di evasione fiscale commesso in Romania tra il febbraio e l'aprile 2012 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il venva difensore di fiducia, articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso deduce l'erronea applicazione e/o violazione della legge penale nonché la manifesta illogicità e carenza della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata presentano vizi riconducibili a carenza ed erronea valutazione degli elementi emersi in merito ad una nuova legislazione in materia di reati tributari ritenuti depenalizzati e convertiti in illeciti amministrativi e di cui la Corte di appello non ha tenuto conto nonché l'incoerenza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio. Sostiene il ricorrente che, quanto al punto relativo alle condizioni della sussistenza della doppia incriminazione, la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla secondo capoverso dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2005 dove si fa espresso richiamo alla legislazione italiana che richiede, con riferimento all'articolo 10-ter della legge 10 marzo 2000, n. 74, in caso di superamento della soglia di 250.000 euro la sanzione della reclusione che prevede una pena da sei mesi a due anni di reclusione. Nella fattispecie si sarebbe infatti in presenza di un mancato versamento di IVA da parte del ricorrente per un valore di 98.320 Euro e dunque di un reato depenalizzato e che, in ogni caso, non sarebbe punito con una pena pari o superiore a tre anni di reclusione, come richiesto dall'articolo 7, comma 2, della 2 legge 69 del 2005 ai fini dell'operatività della deroga cui al comma 1 della medesima disposizione legislativa. Neppure sarebbe condivisibile l'affermazione secondo la quale il ricorrente, non avendo impugnato con il ricorso per cassazione la sentenza con la quale la Corte di appello ha operato il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'eseguibilità della pena in Italia, si sarebbe formata una preclusione in ordine alla contestazione della validità del titolo esecutivo e, quindi, della possibilità di attivare l'incidente di esecuzione, opzione niente affatto preclusa in quanto, trattandosi di reati depenalizzati secondo la legge italiana, l'abolitio criminis comunque legittimerebbe l'interessato, ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, ad innescare l'incidente di esecuzione. In conclusione, a seguito delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio per i reati tributari dal decreto legislativo n. 158 del 2015, entrambe le fattispecie configurate (articolo 3 e articolo 10-ter decreto legislativo n. 74 del 2000), risultano depenalizzate e, di conseguenza, non punibili secondo l'ordinamento italiano, derivando da ciò l'ineseguibilità della sentenza penale straniera per mancanza del requisito necessario della doppia incriminazione. n ve CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione pur in presenza della preclusione maturata per la mancata impugnazione della sentenza in data 23 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 7 marzo 2017, con la quale la stessa Corte di appello aveva rifiutato, ai sensi dell'articolo 18, lettera r), della legge n. 69 del 2005, la consegna, richiesta dall'autorità giudiziaria della Romania, del ricorrente, cittadino italiano (tratto in arresto in data 4 gennaio 2017 in quanto colpito da mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Ilfov), riconoscendo, ai sensi della legge n. 161 del 2010, la sentenza emessa dal tribunale di Ilfov (Romania) nei confronti del predetto e con la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile del reato di evasione fiscale commesso in Romania tra il febbraio e l'aprile 2012 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione. Va anche detto che le questioni poste con l'incidente di esecuzione (e che, secondo il ricorrente, lo legittimerebbero alla proposizione dell'incidente ossia la mancanza del requisito della doppia incriminabilità e l'intervenuta abolitio criminis dei reati di cui agli articoli 3 e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 per l'innalzamento delle rispettive soglie di punibilità a seguito del decreto 3 legislativo n. 158 del 2015) sono state esaminate e risolte con la sentenza che ha deciso sulla consegna, laddove la Corte territoriale ha affermato l'irrilevanza, nel caso in esame, delle soglie di punibilità, con la conseguenza che la conoscenza legale della pronuncia, ammessa dallo stesso ricorrente, ha determinato, in mancanza di impugnazione nel termine di dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, il passaggio in giudicato della sentenza stessa, ed avrebbe precluso del tutto la trattazione dell'incidente di esecuzione.
3. In ogni caso, quanto al merito dell'impugnazione, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello, nel valutare la sussistenza della condizione per l'esecuzione della consegna prevista dall'art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, non è tenuta, qualora si verta, come nel caso in esame, in materia di tasse ed imposte, a verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, ma deve van riscontrare la presenza dei presupposti indicati nell'art. 7, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, e cioè l'assimilabilità per analogia tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamento e nel Paese richiedente, e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia indipendentemente dalle soglie di punibilità previste per l'integrazione del fatto di reato (Sez. 6, n. 45666 del 29/12/2010, Juran Gheorghe, Rv. 249220), non richiedendosi la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, purché le stesse risultino analogicamente assimilabili, indipendentemente dal superamento delle soglie di punibilità prevista dalla legge italiana (Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv. 262806). A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2 contiene una sorta di deroga al principio della doppia punibilità di cui al precedente comma 1, in quanto prevede che, nel caso di reati fiscali e di quelli in materia di "di dogana e di cambio", non è richiesta una coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato membro di emissione, imponendo, tuttavia, con riferimento ai soli reati fiscali, una valutazione di assimilabilità per analogia tra "tasse o imposte" previste in Italia e nello Stato richiedente, valutazione a cui si aggiunge l'ulteriore presupposto che la fattispecie di reato prevista in Italia sia punita con la pena della reclusione pari o superiore a tre anni, senza possibilità di prendere in considerazione le eventuali aggravanti. Inoltre, rispetto alla decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 che all'art. 4, par. 1 in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio - si proponeva di superare il principio della doppia punibilità, ribadito per i reati non contemplati nella lista di cui all'art. 2, 4 comma 2, la normativa di attuazione interna italiana, almeno per i reati fiscali (tasse e imposte), ha fatto una scelta differente, introducendo una serie di requisiti restrittivi concernenti: 1) la natura della violazione, che deve essere assimilabile a quella prevista nello Stato richiedente;
2) la tipologia della pena, che deve essere necessariamente la pena della reclusione;
e 3) il limite edittale massimo di detta specie di pena, pari o superiore a tre anni (Sez. 6, n. 12204 del 24/03/2011, Placonà, in motiv.) In altri termini, la legge n. 69 del 2005, dopo avere sancito, all'articolo 7, nel suo comma 1, il principio della doppia punibilità, prevede, al comma 2, una espressa deroga alla applicabilità di tale principio in materia di tasse e imposte, stabilendo che esso non trova applicazione, quando la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e di imposte della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia aggiunge il citato comma 2 deve trattarsi di tasse e - imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse e imposte per le quali la ven legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni (Sez. 6, n. 45666 del 29/12/2010, cit., in motiv.). Di conseguenza la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 49 del 2005, esclude che, in subiecta materia, sia richiesto il requisito della doppia punibilità quando la legge italiana prevede lo stesso tipo di tasse o imposte ma "non contiene lo stesso tipo di disciplina". Ne deriva che, una volta accertato che si verte in materia di tasse ed imposte, non occorre verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, richiesta dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, ma è necessario riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, della stessa legge, e cioè valutare la assimilabilità per analogia tra "tasse e imposte" previste, nel caso di specie, in Italia e Romania e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia (reclusione pari o superiore ad anni tre). La Corte non ignora il contrapposto orientamento dottrinale che fa leva su una diversa interpretazione della lettera e dello spirito della Decisione quadro del 13 giugno 2002 (artt. 2, commi 2 e 4 e art. 4, comma 1) e con gli stessi tratti evolutivi della disciplina in tema di estradizione e collaborazione internazionale nello specifico settore dei reati tributari ma una differente interpretazione della normativa di attuazione interna italiana svuoterebbe, con opzione ermeneutica non consentita, del tutto la deroga espressa nel secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2005. 4. Tanto chiarito, il ricorrente ha reiterato con motivo di ricorso le stesse doglianze che la Corte territoriale ha, con logica ed adeguata motivazione, 5 puntualmente disatteso, senza che i rilievi mossi nei confronti dell'impugnata decisione scalfiscano il convincente e corretto apparato argomentativo posto a sostegno dell'ordinanza gravata. La quale ha posto in evidenza: 1) come il mancato superamento del limite di pena edittale previsto dall'art. 7, comma 2, legge n. 69 del 2005 in relazione al reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (che prevede la pena della reclusione nel massimo a due anni) fosse del tutto irrilevante atteso che la sentenza della Corte di appello di riconoscimento della pronuncia straniera aveva, in realtà, indicato la fattispecie di cui all'art. 10- ter L. 74 del 2000 solo ai fini di un migliore inquadramento giuridico dei fatti, per i quali il ricorrente era stato condannato, essendo la sussistenza o meno di detta fattispecie del tutto ininfluente ai fini della integrazione della pena (anni tre di reclusione) prevista dall'art. 7, comma 2, legge n. 69 del 2005, posto che l'art. 3 L. 74 del 2000 prevede una pena massima di sei anni;
2) come, quanto a quest'ultimo reato, la modificazione, ad opera del decreto legislativo n. 158 del 2015, della condotta integrante la "dichiarazione ven fraudolenta mediante altri artifici" fosse improduttiva di riflessi sulla fattispecie in esame, dovendosi ricordare che non è richiesta una coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato membro, essendo sufficiente, con riferimento ai reati fiscali, una valutazione di assimilabilità per analogia, con la conseguenza che, anche a ritenere la condotta del ricorrente non più sanzionabile in base alla nuova formulazione dell'art. 3 L. 74 del 2000, detta condotta, consistita nel avere omesso, tra il febbraio e l'aprile 2012, la registrazione in tutto o in parte nei documenti contabili e nelle dichiarazioni fiscali di operazioni commerciali e di redditi derivanti dalle fatture di consegna alla SC Marconi Imex s.r.l., evadendo l'imposta Iva e sui redditi, sarebbe certamente sussumibile, comunque, nella fattispecie della "dichiarazione infedele" di cui all'art. 4 L. n. 74 del 2000, per la quale è prevista una pena massima di anni tre di reclusione, compatibile sia con la previsione dell'art. 7 L. 69 del 2005 e sia con la pena comminata dall'A.G. rumena, dovendosi al riguardo considerare che, nei fatti sopra indicati e per i quali il ricorrente è stato condannato, è stata ritenuta la continuazione interna (evasione sia dell'imposta sui redditi che sul valore aggiunto e pluralità di dichiarazioni), riconosciuta dalla stessa autorità rumena, essendo stato accertato (cfr. pag. 121 del fascicolo) che il IS è stato condannato a "4 anni di carcere per avere commesso in forma continuata il reato di evasione fiscale mediante l'omissione, in tutto o in parte, dell'evidenziazione nei documenti contabili o altri documenti legali, delle operazioni economiche effettuate o dei redditi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. b) della Legge n. 241/2005, con l'applicazione dell'art. 41, 6 comma 2, del codice di procedura penale del 1969 e dell'art. 5 del codice penale".
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ro Savahi Vito Di Nicola não diriara DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 AGO 2017 IL CANCELLIERE Luana 7