Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2001, n. 6700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6700 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN 67 00 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto incompatibility or due SEZIONE SECONDA CIVILE f em millo stes funds;
mullità e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: non incest notifica all mics fes tas in Dott. IO Presidente SPADONE R.G.N. 479/98 num price inferiore n atate. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -- Consigliere- Cron. Noha 1994. Rep. 2442 Dott. Alfredo © Consigliere MENSITIERI Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 19/09/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente Nepali• Romanis, est. SENTENZA i sul ricorso proposto da: LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FELELLA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato VANNI F., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DOPIE Z difeso dall'avvocato CAPUANO GABRIELE, giusta delega Richiesta copie OLE 24 ORE studio dal Sig. in atti;
per diritti L. 300 1.5 MAG. 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
DI ES RN, DI ES PA, DI ES RU, DI IR 3000 CANCELLERIA ES LA, DI ES LI elettivamente domiciliati in ROMA VIA VODICE 27, presso lo studio dell'avvocato DI ES P.1 difesi dall'avvocato NERI D'ANIELLO, CG512639 2000 giusta delega in atti;
B - controricorrenti 1446 -P -1- nonchè
contro
DI ES LA, DI ES NE, DI ES PA, SA EL tutti quali eredi di Di JE IO;
DI (n. 41 10/11/52) ES OV DI ES PA RT, DI ES NI, DI ES NI HE, RM ES tutti quali eredi di Di ES NO a sua volta erede di Di ES VI;
DI ES PA, DI ES NI quali eredi di Di ES VI;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 153/97 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 11/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 2/7 gennaio 1989 al Pretore di Frigento, Di Ieso NA, PA, NO, LA ed LI chiedevano la reintegrazione in possesso del fondo rustico in contrada Luccolo del comune di Villamaina (Av), riportato in catasto 45, fondo di cui avevanoal F.lio 6, Part. conseguito il possesso a seguito di procedimento di giusta verbale di immissione delrilascio, 13.12.1985, per Ufficiale Giudiziario della adita Esponevano i ricorrenti che di talePretura. possesso essi sarebbero stati spogliati dai germani LE LI ed AN, domiciliati a S. Angelo dei Lombardi, che nel fondo svolgevano "operazioni di agricoltura" contro la volontà dei proprietari ricorrenti e all'insaputa degli stessi;
che essi avevano accertato lo spoglio nel novembre del 1988, quando si erano recati sul fondo, per constatare i danni di un incendio estivo. Il pretore, sentite le parti, non concedeva la chiesta immediata reintegra e disponeva per il procedimento relativo, che soppressa la pretura di Frigento, proseguiva e si concludeva presso la pretura di S.Angelo Dei Lombardi. LE AN si diceva estranea alla 3 vicenda, mentre LE LI contestava i fatti contrariamente addotti, per essere stato sempre in possessO del terreno, e proponeva riconvenzionale per spoglio subito il 13.12.1985, а mezzo di Ufficiale Giudiziario. Con sentenza del 31.5/3.6.1993 il pretore accoglieva la domanda dei ricorrenti nei confronti del LE LI, del quale rigettava la riconvenzionale, con condanna al rilascio del fondo e alle spese a favore dei ricorrenti;
e rigettava la domanda
contro
LE AN, ritenuta estranea al fatto. Riteneva il Pretore che i ricorrenti Di ES avessero il 13.12.1985, conseguito il possesso del fondo, in forza della sentenza 17.5.- 5.8.1963 della Corte d'Appello di Napoli, che devolveva loro il fondo stesso dai precedenti enfiteuti OL AO e OL GE ved. D'Aniello; che il fondo devoluto era stato dato dagli enfiteuti in affitto e LE IG, padre del resistente, deceduto poi nel 1978; che, siccome il LE LI "non vantava un autonomo diritto rispetto al rapporto che aveva formato oggetto del giudicato", non aveva la tutela possessoria invocata con latitolo per sua riconvenzionale, spiegata in riferimento 4 all'esecuzione fatta dall'Ufficiale Giudiziario, che il 13.12.1985 non aveva sconfinato dalle sue attribuzioni;
che non poteva lo stesso LE disconoscere "l'efficacia riflessa" del pronunciato della Corte di Napoli, "invocando un mero possesso dell'immobile senza titolo e, quindi abusivo", dal quale sarebbe derivato un puro pregiudizio di fatto, nell'inconcepibilità di un possesso facente capo a più soggetti, titolari di rapporti diversi;
che, in difetto del titolo che unicamente fosse dipeso "da quello proprio dei ricorrenti, in riferimento al rapporto di affittanza del defunto genitore del LE”, era infondata la resistenza intertunda ertendo la del convenuto, il quale, detenzione "risalente quanto meno agli anni 1983 1984" in possesso, aveva realizzato anche un atto di spoglio. Proponeva appello il LE LI deducendo a motivi a) - che in esattamente il Pretore, pur riconoscendo la relazione di fatto del LE con il fondo rustico, aveva ritenuto immessi nel possesso del beni i ricorrenti il 13.12.1985, per un titolo estraneo e non riguardante esso LE;
b) - che anche а voler ritenere valida ed 5 efficace la addotta immissione in possesso del 13.12.1985, le domande dovevano essere sempre rigettate per la eccepita decadenza da parte del convenuto, perché alla domanda di cui al ricorso, gli attori ricorrenti in corso di causa, ne avevano aggiunte altre due, fondate sulle successive arature di altre zone incolte del fondo stesso, che costituivano nuove invasioni e quindi nuovi spogli. Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con 15.7/11.8.1997, ha rigettato sentenza del ritenendo esatta la tutela possessoria l'appello, Pretore, sul presupposto accordata dal dell'acquisto del possesso del fondo da parte di Di ES a seguito dell'esecuzione di rilascio al 13.12.1985, contro il solo possesso di fatto senza titolo e, quindi abusivo, sia pure a far data dagli anni 1983 1984, sia per incompatibilità di due possessi su un solo bene, sia perché il LE, occupante senza titolo, "non aveva risentito di un pregiudizio giuridico ma di mero fatto, e non poteva quindi, invocare la tutela possessoria". Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per LE LI con due motivi di cassazione gravame. I Di ES resistono con controricorso. 6 le parti hanno presentato memorieTutte illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente decisa la eccezione di Va nullità della notificazione del ricorso sollevata dai controricorrenti, perché la stessa sarebbe stata eseguita mediante consegna di una sola copia di Di ES. L'eccezione è infondata. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie è inferiori rispetto alle parti cui l'atto destinato, non è inesistente, ma nulla;
ed il relativo vizio può essere sanato con efficacia ex tunc, о con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, come avvenuto nel caso in esame, per avere l'atto raggiunto lo scopo (artt. 156, 3° co., 170,2° co., 330 e 370 c.p.c.), ○ con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle 7 consegnate (cfr. Cass. S.U. n. 9859/1997). Con ordinanza di questa Corte del 14.12.99 è stata disposta la notifica del ricorso a Di ES IO e VI non costituiti in appello entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
e tale termine è stato osservato per essere stata l'ordinanza notificata il 23.12.99. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 279 e 999 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. c.p.c., per avere la sentenza impugnata, individuando la data di inizio del possesso del terreno da parte dei Di ES nel momento in cui (13 dicembre 1985) essi erano stati immessi nel fondo giudiziario in base alla sentenzadall'ufficiale della corte d'appello di Napoli del 1963, che accoglieva la loro domanda di devoluzione, omesso di esaminare quale fosse stata la situazione nel periodo intercorso dal 1963 al 1985, periodo in cui il fondo era stato coltivato dal genitore del ricorrente FA LI senza opposizione dei Di ES. Il motivo infondato, perché inteso a riproporre implicitamente l'eccezione di decadenza dell'azione possessoria dei Di ES. Su tale 8 eccezione la sentenza ha motivato adeguatamente, rilevando come il LE avesse prospettato sempre un autonomo rapporto con i Di ES che, sebbene iniziato dopo il 1980, non gli consentiva di attribuirsi la qualità di possessore. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909, 976, 999 e 1170 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il giudicato di rilascio del fondo enfiteutico ottenuto dai Di ES avesse efficacia riflessa nei riguardi del ricorrente, pur non essendo stato egli parte di tale giudizio;
e per avere confermato l'ordine di reintegrazione sebbene lo spoglio non fosse stato violento o clandestino;
inoltre per non avere dato rilevanza al fatto della coltivazione del fondo da parte dei genitori del ricorrente e alla sua morte da quest'ultimo fino al 1985 senza opposizione dei Di ES;
infine, per avere basato la decisione sulle contraddittorie affermazioni di FI ET senza tenere conto delle testimonianze di LÒ SE e Di OR) Domenico. Il motivo è infondato. impugnata ha ritenuto tutelabile La sentenza le opposte situazioni di possesso delineate fra 9 dalle parti solo quella dei Di Jorio, perché nessuna prova era emersa di una coltivazione del terreno da parte del LE sino al momento in cui l'ufficiale giudiziario aveva eseguito la sentenza del 1963; ed ha evidenziato in base alla testimonianza di FI ET l'abusività degli 230000 atti di coltivazione successivi al 1985, con la 60000 irrilevanza della situazione conseguente DOX 310000 precedente. Per quanto il ricorrente lamenta in ordine alla mancata valutazione delle deposizioni dei testi LÒ e Di OR da parte del giudice di appello, inammissibile per non avere eglila doglianza è riportato nel ricorso il contenuto delle 2 dichiarazioni da entrambi rese. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
ilLa Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del presente 1 0 giudizio, che liquida in L...3. 220000 di cui L. 3 (tre) milioni per onorario. Così deciso in Roma, il 19.9.2000. Reconnigher extensore H Grendente Rosarisподалі Араком MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 1.5 Valeria Weri M 10