Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
Nel procedimento per il riconoscimento e l'attribuzione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il potere d'impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all'esatta interpretazione ed applicazione della legge (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM, che si doleva, nell'inerzia del Ministero del Tesoro, della liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell'avente titolo alla riparazione, per le <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2001, n. 30136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30136 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FRANGINI - Presidente - EL 05/03/2001
1. Dott. FABIO MAZZA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO MARZANO " N. 1078
3. Dott. ANTONIO SPAGNUOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGERO GALBIATI " 25150/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania avverso l'ordinanza ELla Corte d'appello di Catania EL 4.5.2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Spagnuolo Lette le richieste EL Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto EL ricorso
La Corte rileva.
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha condannato il Ministero EL OR al pagamento, in favore di JR HA, ELla somma di lire 32.671.172 a titolo di equa riparazione per la ingiusta detenzione sofferta dall'interessato, dal 27/5/1996 al 23/1/1998.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale ELla Repubblica presso la Corte di appello di Catania, denunciando mancanza assoluta di motivazione per essere state liquidate lire 5.000.000 a titolo di "sofferenze morali".
3. Il ricorso, ad avviso EL collegio, va dichiarato inammissibile. Invero, occorre chiarire preliminarmente che in via generale non può dubitarsi EL fatto che anche al pubblico ministero spetti il potere di ricorrere per cassazione nella materia in questione. E ciò ai sensi ELl'art. 646 co. 3 al quale rinvia, quanto alla disciplina EL procedimento per conseguire l'equa riparazione, l'art. 315 co. 3 c.p.p. Peraltro, in considerazione EL fatto che l'ufficio EL p.m.
è preposto a vigilare per garantire l'esatta osservanza ed applicazione ELla legge da parte degli uffici giudiziari, il potere EL p.m. di impugnare le decisioni adottate dai giudici al riguardo incontra inevitabilmente un limite non superabile nella posizione ELle parti private, alle quali spetta la tutela, alla stregua di una propria libera valutazione, degli interessi civili ad esse spettanti. Da tale premessa è dato ricavare che, nel procedimento per l'equa riparazione (finalizzato all'assegnazione di una somma di denaro e disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme EL rito civile), la tutela ELl'interesse economico EL Ministero EL OR (parte convenuta) va rimessa alle libere determinazioni ELlo stesso Dicastero tramite l'Avvocatura ELlo Stato (Cass. sez. 4^, 18/12/1993, P.G. in proc. Mereu). Ovviamente con ciò non si vuol dire che al p.m. è preclusa l'impugnazione, il cui accoglimento si risolva concretamente in un vantaggio (o in un danno) economico per le parti, ma soltanto che rientra nei poteri-doveri EL p.m. impugnare anche i capi ELl'ordinanza, che coinvolgono direttamente gli interessi civili ELle parti, unicamente nel caso in cui si faccia valere l'interesse pubblico alla esatta interpretazione ed applicazione ELla legge. Nel caso di specie il Procuratore generale si duole ELla somma liquidata in via equitativa a titolo di "sofferenze morali" e, nell'acquiescenza EL Ministero convenuto, non emerge quale interesse alla esatta interpretazione ed osservanza ELla legge si sia fatto valere in tal modo.
P.Q.M.
La Corte visto l'art. 615 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2001