Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUB096 26 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 23587/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 25869 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COLOCCINI S.R.L. (già SOCIETA' COLOCCINI ELABORAZIONE DATI S.A S., di DE IO & C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, 2002 persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1351 -1- Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 464/98 del Tribunale di MACERATA, depositata il 27/11/98 R.G.N. 27/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigertto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Macerata confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 16 dicembre 1996, che aveva rigettato l'opposizione della S.a.s. Coloccini elaborazione dati contro due decreti ingiuntivi di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto dalla società - in dipendenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con tale RI LL - in base al rilievo che, nonostante il contrario nomen iuris dato dalle parti, quel rapporto di lavoro andava qualificato subordinato, appunto, sia per gli impegni che dalle stesse - clausole contrattuali – risultano assunte dalla lavoratrice (quale la consulenza - in favore dei clienti della società ed altri incarichi da questa conferiti, dietro corrispettivo di una retribuzione mensile) nonchè dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto (quale la mansione principale, consistente nell'aggiornamento del personale della società sulla evoluzione normativa), senza che possa rilevare, in contrario, la circostanza che la lavoratrice non fosse tenuta all'osservanza di un orario di lavoro. Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione di norme di diritto (art. 2094, 2222, 1362 ss. c.c.) nonché vizio di motivazione (art.360, n. 3 e 5, c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per avere qualificato subordinato il - dedotto rapporto di lavoro, omettendo di considerare il contrario nomen iuris dato dalle parti e l'assenza del vincolo di subordinazione, nonchè la circostanza che qualsiasi attività umana può essere prestata sia in forma subordinata, sia in forma autonoma. Il ricorso é fondato. 1 2. Invero ogni attivita' umana economicamente rilevante puo' essere espletata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.4036, 608/2000) nella forma del rapporto di lavoro sia - subordinato che autonomo. Peraltro elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo é la subordinazione, intesa questa come vincolo di soggezione. - personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria - secondo l'orientamento, (ora) consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 379/99 delle sezioni unite e n. 6727, 5989, 3887, 2970, 1666,224/2001, 15001, 14414, 11182, 6570/2000 della sezione lavoro) - altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, - dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della - subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris · che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (c.d. autoqualificazione) - dal quale, tuttavia, in nessun caso si può prescindere - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5665, 3200/2001, 6819, 4533, 1924/2000) - ed assume rilievo addirittura 2 decisivo, ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (sul punto, vedi anche Corte cost. n.115 del 1994). La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso - incidentale.
3.E' ben vero, infatti che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal - giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento con la conseguenza che il vizio di motivazione deve - emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore 3 e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Tuttavia la violazione dei principi di diritto enunciati in tema di qualificazione giuridica dei dedotti rapporti di lavoro (come subordinati oppure come autonomi) emerge, proprio, dalla motivazione della sentenza -- impugnata.
4.Invero la sentenza impugnata prende atto del nomen iuris di lavoro autonomo che al dedotto rapporto é stato dato dalle parti ma - sostanzialmente ne prescinde. Infatti l'asserita natura subordinata dello stesso rapporto non é sorretta - alla luce dei principi di diritto enunciati dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo, quali risultano accertate - insindacabilmente - dal giudice di merito. Mentre ne esula, infatti, l'elemento essenziale della subordinazione, gli altri elementi (quali, l'attività svolta dalla lavoratrice e la forma di retribuzione) · - che la sentenza impugnata assume a fondamento della proposta qualificazione giuridica - non possono, per quanto si é detto, surrogare la subordinazione o, comunque, assumere il valore decisivo che viene loro - assegnato ai fini della qualificazione prospettata - ma soltanto essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, nell'ipotesi - peraltro indimostrata nella specie - che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
5.Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati e provveda, - - contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Vinceinceurs Miles Са ми виса lieria 5106. Киченаfunvielle CANCELLIER 3 I 3 6 D T D O S A S L N L A Y L O 3 T N R , E 7 S - A D O O 0 S P - A 1 M I 1 D R A S S D J O G A E R G T T O I S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D 5