Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, senza che a ciò sia di impedimento la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un rapporto lavoro subordinato tra l'appaltatore della SIP e le persone incaricate della distribuzione degli elenchi telefonici agli abbonati, atteso che la prestazione consisteva nello svolgimento di un servizio ben individuato e con corrispettivo commisurato al numero di elenchi consegnati, il servizio veniva svolto con mezzi propri degli interessati e senza vincolo di subordinazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISPETTORATO PROVINCIALE - ora DIREZIONE PROVINCIALE - DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
LI SERVIZI s.r.l., in persona del suo legale rappr. pro tempore, e GR AL, entrambi non costituiti e già elettivamente domiciliati presso l'avv. Raimondo ALAIMO in Agrigento alla via 25 aprile n. 174;
- intimati -
avverso la sentenza del Pretore di Agrigento n. 262/97 del 18/27 dicembre 1997 nel giudizio avente il n. di r.g. 297/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2000 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati il 7 maggio 1994 (r.g. nn. 297/94 e 298/94) la s.r.l. "Siciliana Servizi" e FI NS proponevano opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 dinanzi al Pretore di Agrigento avverso l'ordinanza-ingiunzione per L. 44.033.600, con la quale il Dirigente dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento aveva rilevato a carico degli opponenti specifiche violazioni degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264/1949 - in materia di collocamento di manodopera - per avere assunto lavoratori non per il tramite della competente sezione circoscrizionale dell'impiego. A sostegno delle opposizioni proposte gli opponenti sostenevano che "per l'esecuzione del contratto di appalto con la S.I.P. per la distribuzione nell'ambito della provincia di Agrigento degli elenchi telefonici relativi agli anni 1992/1993 si erano avvalsi di un solo dipendente con mansioni di carattere amministrativo (regolarmente denunziato), mentre la materiale consegna degli elenchi era stata svolta da personale con rapporto di lavoro autonomo".
Si costituiva nei cennati giudizi l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania chiedendo il rigetto delle opposizioni in quanto inammissibili e, comunque, infondate "in fatto" ed in "diritto". Con sentenza del 18/27 dicembre 1997 l'adito Pretore - dopo avere disposto la riunione dei giudizi e avere ammesso ed espletato prova testimoniale - "annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta e compensava le spese".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Pretore ha rimarcato che: a) "dalle prove testimoniali raccolte è obiettivamente emerso che nei rapporti in contestazione non si ravvisano gli estremi del lavoro subordinato, posto che l'oggetto dell'obbligazione assunta nei confronti dell'opponente era costituito dallo svolgimento di un servizio precisamente individuato - distribuzione del numero prefissato di elenchi in un territorio predeterminato e per un corrispettivo commisurato al numero degli elenchi effettivamente consegnati"; b) "gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro non sono supportati da prove certe ed univoche in ordine alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinati, mentre i rapporti in questione, anche alla luce delle risultanze processuali, possono trovare la loro disciplina nel contratto di subappalto e in quello di prestazione d'opera". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'"Ispettorato Provinciale - ora Direzione Provinciale - del Lavoro" di Agrigento, adducendo a sostegno un motivo di annullamento. Gli intimati - s.r.l. "Siciliana Servizi" e FI NS - non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con l'unico motivo la ricorrente "Direzione Provinciale del Lavoro" di Agrigento censura la sentenza pretorile per "insufficienza e contraddittorietà della motivazione e omesso esame di punti decisivi", addebitando al Pretore: a) di avere "omesso di considerare la documentazione probatoria ritualmente prodotta in giudizio, da cui risultava che era stato omesso il versamento dei contributi assicurativi in favore del personale irregolarmente assunto"; b) di avere "trascurato che il contratto stipulato tra la S.I.P. e la società Siciliana Servizi faceva obbligo alla medesima di rispettare, nei confronti del proprio personale, le norme di legge, regolamentari e contrattuali riguardanti il rapporto di lavoro, nonché le norme previdenziali ed assistenziali poste a tutela dei lavoratori".
II. - Le censure come dinanzi proposte si appalesano infondate e, prima ancora, inammissibili.
Infatti, spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, senza che a ciò sia di impedimento la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto (Cass. n. 7931/2000, Cass. n. 14743/1999, Cass. n. 12926/1999). Nella specie, nella sentenza impugnata, è stato rimarcato che l'Ispettorato del Lavoro ha effettuato l'accertamento delle violazioni contestate sulla base dell'erroneo presupposto che le persone a cui era stato affidato il "servizio della distribuzione degli elenchi telefonici agli abbonati" dovessero essere inquadrate con rapporto di lavoro subordinato, mentre per detti rapporti non erano emersi dalla prova testimoniale espletata gli estremi del lavoro subordinato, atteso che: A) oggetto dell'obbligazione assunta nei confronti della società non era la prestazione di mere energie lavorative secondo le direttive impartite dalla medesima, bensì lo svolgimento di un servizio precisamente individuato - distribuzione del numero prefissato di elenchi in un territorio predeterminato e per un corrispettivo commisurato al numero degli elenchi effettivamente consegnati -; B) la prestazione era effettuata con mezzi di trasporto propri degli interessati che ne assumevano l'onere ed il rischio economico, dato che non risultava previsto alcun rimborso delle spese, neppure per il caso di mancata consegna degli elenchi;
C) l'attività veniva svolta senza il vincolo della subordinazione, posto che ciascuno effettuava le consegne in piena autonomia di tempi e modalità.
Di conseguenza, con corretta e congrua motivazione - e, come tale, insindacabile in sede di legittimità -, il Pretore ha esattamente ritenuto che gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro non fossero supportati da prove certe ed univoche in ordine alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, statuendo che "i rapporti in questione, anche alla luce delle risultanze processuali, potevano trovare la loro disciplina nel contratto di sub-appalto ed in quello di prestazione d'opera".
In ogni caso, in merito alle specifiche censure della ricorrente, si rileva che l'omesso versamento dei contributi previdenziali deriva dalla natura di lavoro autonomo del servizio de quo e non può, ovviamente, essere considerato una prova della diversa natura subordinata delle prestazioni;
per quanto concerne il contratto tra la S.I.P. e la società intimata, lo stesso riguarda un accordo inter alios e, comunque, non può produrre alcun effetto nei confronti dei lavoratori autonomi, liberamente assunti dalla società, in forza del summenzionato orientamento giurisprudenziale. III. - Non essendosi gli intimati costituiti nel presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001