Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso del carattere autonomo dello stesso (mediante stipulazione di contratto d'opera),deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento , le quali possono anche evidenziare - secondo un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato - che il rapporto si è realizzato, invece, nelle forme proprie della subordinazione (Fattispecie in tema di soci lavoratori di cooperativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE - Società Anonima Cooperativa Impianti Elettrici - coop. a r.l. - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale rappresentante, sig. AZ OL, con sede in IL (Treviso) e NA OL, residente in Biancade di Roncade (Treviso),
entrambi rappresentanti e difesi, per procure speciali in calce al ricorso, dagli avvocati Maria Maldari del foro di Treviso e Filippo Biamonti del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati in Roma nello studio di quest'ultimo al Lungotevere Michelangelo n. 9,
- ricorrenti -
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Amministrazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), in Persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore avv. prof. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144 presso gli avv. Pasquale Rossi e Saverio Muccio, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
NONCHÉ
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, come da procura in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso in data 26 maggio - 11 giugno 1998, n. 905/98;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 27 settembre 2000;
udito l'avv. Filippo Biamonti per i ricorrenti;
udito l'avv. Saverio Muccio per l'INAIL;
udito l'avv. Domenico Ponturo per l'INPS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con verbalo ispettivo dell'INPS in data 21 1992 a carico della S.A.C.I.E. s.c. a r.l. venivano contestate diverse violazioni contributive ed in particolare: l'omesso versamento di contributi relativamente ai rapporti di lavoro subordinato instaurato con i signori AT ST e AT ET ed indebitamente qualificati come di lavoro autonomo;
l'omesso versamento di contributi relativamente alle ore di lavoro straordinario prestate dai soci della cooperativa;
l'indebita fiscalizzazione operata sulle retribuzioni dei soci.
Sulla base di tale verbale, l'INPS emetteva ordinanza-ingiunzione relativamente all'omessa contribuzione sugli straordinari;
lo stesso Ente e l'INAIL contestavano omissioni contributive ed assicurative. Con distinti ricorso la S.A.C.I.E. adiva il RE di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento negativo degli obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, mentre il legale rappresentante signor OL AZ proponeva opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti per sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni contestate. Si costituiva l'INPS, riportandosi al contenuto del verbale ispettivo.
Si costituiva altresì l'INAIL, chiedendo il rigetto del ricorso per la parte allo stesso relativa.
I distinti ricorso venivano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva e trattati quindi congiuntamente.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale il RE, con sentenza in data 19 febbraio 1997, accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con riferimento al ET ed al ST, dichiarava l'illegittimità dell'operata fiscalizzazione e dichiarava non dovuti i contributi sulle ore di lavoro straordinario. Avverso tale sentenza proponevano appello la S.A.C.I.E. ed il AZ, limitatamente al capo di sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, affermando nel contempo di aver provveduto a condonare la violazione relativa alla fiscalizzazione.
Deducevano gli appellanti che l'Istituto era venuto meno all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione, non presumibile neppure iuris tantum, rilevando come le risultanze probatorie deponessero invece nel senso della piena autonomia dei due soggetti, che assumevano il rischio della cattiva esecuzione del lavoro e non sottostavano a direttive specifiche, ma solo eseguivano un progetto di massima, con l'obbligo di fornire un risultato e non di mettere a disposizione la propria energia lavorativa. Riproponevano altresì l'eccezione di nullità per genericità e carenza di motivazione delle impugnate ordinanze- ingiunzioni.
Si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto dell'appello principale e chiedendo, in via di appello incidentale, la parziale riforma della sentenza, rispetto alla ritenuta illegittimità dell'addebito contributivo sul lavoro straordinario, accertato ma non retribuito, dei soci, lamentando la mancata applicazione del disposto dell'art. 2 comma 3^ del R.D. n. 1422/1924, che sancisce l'equiparazione del socio di lavoro della società cooperativa al lavoratore dipendente e rilevando, in punto di fatto, come l'effettuazione di lavoro straordinario dovesse considerarsi pacifica e comunque documentalmente e testimonialmente provata.
Si costituiva altresì l'INAIL, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza in data 26 maggio - 11 giugno 1998 il Tribunale di Treviso rigettava l'appello principale, ed in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava dovuti i contributi relativi al lavoro straordinario prestato dai soci.
Osservava il Tribunale che il rapporto costituito dalla S.A.C.I.E. con il ST ed il ET, dalle parti definito come rapporto di lavoro autonomo, dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori dell'INPS (i cui verbali erano stati confermati in giudizio) e dalle prove testimoniali assunte dal giudice di primo grado risultava essere stato in realtà rapporto di lavoro subordinato;
che la lettura delle prove data dal RE era pienamente condivisibile e le testimonianze non lasciavano spazio a dubbi interpretativi;
che del lavoro subordinato si ritenevano provati gli indici tutti. In ordine alle eccezioni di nullità delle ordinanze-ingiunzioni di entrambi gli Istituti il Tribunale osservava che eventuali carenze di motivazione non ne determinavano di per sè la revoca e non precludevano la pronuncia nel merito.
Il Tribunale riteneva fondato l'appello incidentale proposto dall'INPS contro la statuizione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato non dovuti i contributi previdenziali per le ore di lavoro straordinario prestate dai soci lavoratori della cooperativa S.A.C.I.E. e non retribuite, stante la previsione dell'art. 2 co. 3 R.D. 1422/1924, secondo cui "le cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci che impiegano in lavori da esse assunti". Avverso detta sentenza, con atto notificato il 30 ottobre 1998, la IE ed il signor OL AZ hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L'INPS e l'INAIL hanno resistito con controricorsi. Motivi della Decisione
Con il primo motivo, denunziando carenza e/o grave insufficienza e/o grave contraddittorietà e/o mera apparenza della motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme che regolano il contratto in generale e di quelle che disciplinano la sua efficacia soggettiva alle parti con esclusione dei terzi (art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 1321 e ss. ed art. 1372 c.c., art. 1325 ed artt, 1414 e ss. c.c.), i ricorrenti deducono la violazione del principio dell'efficacia del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi;
che il contratto non produce effetti per i terzi, tranne nei casi previsti dalla legge;
che vi è un vero e proprio salto logico nella sentenza del Tribunale quando si asserisce la sussistenza del ben diverso rapporto subordinato;
che il terzo può solo proporre, quando ne ricorrano gli estremi specifica azione di simulazione, che deve coinvolgere gli artigiani predetti quali parti del giudizio, e non quali testi.
Con il secondo motivo, denunziando e/o grave insufficienza e/o contraddittorietà e/o mera apparenza della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro subordinato e di quelle che definiscono e disciplinano il contratto d'opera e la natura autonoma contrattuale con conseguente erronea qualificazione giuridica (art. 360 n. 3 c.p.c., art. 2094 c.c., artt. 2222 ss., artt. 2224, 2225, 2226 c.c., art. 49 T.U. 22
dicembre 1986, n. 917), violazione e o falsa applicazione delle norme che regolano il principio sostanziale dell'onere probatorio (art. 360 n. 3 c.p.c., art. 2697, 1^ comma c.c. art. 2094 c.c.), i ricorrenti deducono che dall'analisi della sentenza impugnata appare non esattamente inteso l'Istituto della subordinazione;
che non esiste in materia alcuna legittima presunzione;
che lo stesso giudice dell'appello, contraddicendosi, definisce semplici "indici", per di più non univoci, quanto da lui posto a presupposto del suo decidere, denunciando egli stesso la totale mancanza della giuridica subordinazione.
Con il terza motivo, denunziando carenza e/o grave insufficienza e/o contraddittorietà e/o mera apparenza della motivazione su di un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme che regolano le società cooperative di produzione e lavoro, la loro natura ed i rapporti prettamente sociali convenuti tra i soci cooperativisti con sostanziale erronea qualificazione giuridica della fattispecie (art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 2511, 2536 c.c., artt. 2094, 2099 c.c., artt. 1321 e 1372 c.c., art. 1 l. 7 dicembre 1989 n. 389, art. 45 Cost.), i ricorrenti deducono che il giudice d'appello ha ritenuto applicabile, in tutto e per tutto, nella fattispecie, l'art. 2, comma 3 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, peraltro richiamando normativa estranea alla fattispecie, contraddicendosi e senza compiutamente realizzare che il primo giudice aveva deciso in relazione al fatto giuridico del non avvenuto pagamento ai soci di compenso per ore straordinarie;
che non si può ritenere, in base alla legge, obbligata la cooperativa ad una concreta contribuzione mensile sulla scorta di una retribuzione - comprensiva cioè dei fattori di sua composizione (minimi salariali, ore straordinarie, ecc.) - prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti che è senza senso che ci si possa riferire a lavoro ordinario o straordinario di siffatto socio, che presuppone comunque la subordinazione;
il Tribunale, come non si è rappresentato l'inapplicabilità al socio degli istituti, anche economici, propri della subordinazione, così non si è rappresentato l'ulteriore inapplicabilità ad esso dei c.c.n.l.; che in senso stretto;
che l'unica base di computo per la contribuzione previdenziale è normativamente l'importo realmente distribuito dalla società ai soci.
Con il quarto motivo, denunziando carenza e/o grave insufficienza e/o contraddittorietà e/o mera apparenza della motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme che regolano le società cooperative di produzione e lavoro. e l'obbligo contributivo su di esse gravante per i soci cooperativisti con erronea qualificazione giuridica della fattispecie (art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 2511, 2536 c.c., artt. 2094, 2099 c.c., art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422), violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme che regolano il sostanziale principio dell'onere probatorio (art. 360 n. 3 c.p.c., art. 2697, 1^ comma c.c., art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422), i ricorrenti deducono che il Tribunale ha errato anche nell'interpretazione dell'art. 2, comma 3, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, ritenendo che tutte le cooperative di produzione e lavoro, sol per il fatto di essere tali, debbono venir ritenute datori di lavoro dei propri soci;
che dalla lettura della norma si evince che sono obbligati alla predetta contribuzione i datori di lavori che occupano sotto di sè dipendenti;
che non per tutti i soci lavoratori di una società cooperativa vi è l'obbligo dell'assicurazione; che la norma è applicabile oltreché a quei soci per i quali una sostanziale natura subordinata del rapporto è convenzionalmente o statutariamente prevista, anche a quelli che vengono a trovarsi ad essere ritenuti legati alla società da subordinazione, in quanto da questa applicati a lavori non strettamente diretti a consentire alla cooperativa il conseguimento dei suoi fini istituzionali;
che ciò trova conferma nel ricordato d.p.r. 602 del 30 aprile 1970; che il diritto dell'Istituto è correlato alla contribuzione propria del lavoro subordinato, che il lavoro cioè sia assunto dalla cooperativa ed imposto al socio;
che nel momento in cui è pacifico dagli atti che sono i soci ad assumere i lavori ed ad eseguirli per poi riferirli alla cooperativa, manca l'imposizione di quest'ultima.
Osserva la Corte che vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso e che essi sono fondati. Il Tribunale ha accertato, invero, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, che per i lavoratori ST e ET si trattava di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante la diversa qualifica contrattuale, in quanto dalle deposizioni degli ispettori e dagli altri testi assunti si evincevail rapporto di subordinazione.
Il Tribunale ha infatti osservato che la lettura delle prove che ha dato il RE è pienamente condivisibile e le testimonianze non lasciano spazio a dubbi interpretativi. Da esse risulta che il ST ed il ET ricevevano direttive ed istruzioni sul lavoro da svolgere, lavoravano a fianco dei soci della cooperativa, rispettandone gli orari prestabiliti, utilizzando gli strumenti di lavoro ed i mezzi di trasporto della cooperativa, erano retribuiti in base alle ore di lavoro, rilevate giornalmente, ricevevano il rimborso delle spese sostenute, non assumevano alcun rischio d'impresa, perché erano loro retribuite anche le ore necessarie per correggere eventuali errori commessi nell'esecuzione. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che del lavoro subordinato sono provati gli indici tutti, da quello principale, costituito dall'assoggettamento al potere del datore di lavoro, a quelli secondari, rilevanti in quanto completano e confermano il quadro che non consente di definire quello instaurato come contratto d'opera.
In definitiva, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia (mediante stipulazione di contratti "d'opera"), deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento, le quali possono anche evidenziare - secondo un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di ligittimità se adeguatamente e correttamente motivato - che il rapporto lavorativo si è invece realizzato nelle forme proprie della subordinazione (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2039). Del pari vanno esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, stante la loro connessione, ed i motivi sono infondati. Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello incidentale dell'INPS contro la statuizione del giudice di primo grado, che ha dichiarato non dovuti i contributi previdenziali per le ore di lavoro straordinario prestate dai soci lavoratori della cooperativa S.A.C.I.E. e non retribuite.
Correttamente ha affermato il Tribunale che è indiscusso che i soci di una cooperativa di lavoro non sian0 lavoratori dipendenti, ma proprio questo spiega la previsione dell'art. 2 comma 3 del r.d. 1422/1924, secondo cui "le cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci che impiegano in lavori da esse assunti". I contributi all'INPS sono pertanto obbligatori, senza che vengano in questione la natura giuridica e le caratteristiche del rapporto tra il socio e la cooperativa.
La mancata retribuzione del lavoro straordinario prestato attiene al rapporto con i soci e non incide sull'obbligo contributivo della cooperativa. Il Tribunale ha osservato che le prestazioni di lavoro straordinario risultano dalla contabilità interna della cooperativa, prodotta in giudizio dall'INPS e non contestata dalla S.A.C.I.E., e sono altresì confermate dalle testimonianze assunte;
che la quantificazione è ricavata dalla documentazione contabile citata e non è stata contestata.
In definitiva, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui a norma dell'art. 2, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato instaurato fra la società ed il socio, sia nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società, a prescindere - in tale ipotesi - dal fatto che i soci vengano impieganti per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2175). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 35.000 per l'INPS e lire 29.000 per l'INAIL, oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per ciascuno dei resistenti per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001