Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all'art. 479 cod. pen.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al pubblico registro automobilistico, con indicazioni non veritiere in ordine all'acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12447 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/02/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 435
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 014510/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO EN N. IL 27/12/1947;
avverso SENTENZA del 23/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioivanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, previa riqualificazione del fatto ex art. 483 c.p.;
Udito il difensore dell'imputato, avv. PISANI Massimo;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EN PO ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 23 ottobre 2003 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dagli artt. 48 e 479 c.p., del quale era imputato perché aveva "indotto l'ufficio del P.R.A. di Roma a trascrivere ... il trasferimento di proprietà in realtà mai avvenuto del veicolo Fiat Uno tel. FA 14600000371383 da EC FR a OZ CO con conseguente annotazione sul foglio complementare e carta di circolazione, a tal fine esibendo al PRA tramite l'agenzia "Vescovi" una dichiarazione di vendita dal EC all'ignaro OZ CO".
Il ricorrente ha enunciato due motivi: con il primo, deducendo la mancata assunzione di una prova contraria decisiva, ha lamentato che i giudici di merito non hanno assunto la testimonianza di OZ, che secondo il ricorrente gli aveva dato l'incarico di acquistare l'autovettura in questione;
con il secondo, dopo aver ribadito che ai fini dell'accertamento del reato "non si "oteva prescindere dall'escussione di colui che risultava acquirente del mezzo", il ricorrente ha rilevato che il reato previsto dall'art. 479 c.p. concerne l'atto pubblico che contiene false attestazioni del pubblico ufficiale (anche se per effetto di induzione in errore), mentre deve ritenersi configurabile il reato previsto dall'art. 483 c.p. quando "l'attestazione del privato di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità riguardi situazioni o fatti che il pubblico ufficiale abbia semplicemente trasfuso come provenienti dal privato". Il secondo motivo è fondato e assume carattere preliminare perché la diversa qualificazione del fatto che ne discende comporta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nel Pubblico Registro Automobilistico, sulla base della documentazione presentata da chi richiede l'annotazione, vengono annotate le indicazioni relative a ogni atto di trasferimento della proprietà (art. 12 comma 1 lett. f r.d. 15 marzo 1927, n. 436) e "se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata" (art. 13 comma ult. r.d. 29 luglio 1927, n. 1814). La trascrizione nel P.R.A. degli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli costituisce soltanto un mezzo di pubblicità (art. 6 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), utile tra l'altro per risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. civ., 1 luglio 1996, n, 5954, rv. 498332), ma il trasferimento di proprietà si realizza per effetto del mero consenso delle parti (Cass. civ., 11 gennaio 1999, n. 157, rv. 522127; Cass. civ., 1 giugno 2000, n. 7267, rv. 537110) e deve essere riconosciuto anche se non ha ancora formato oggetto della trascrizione. Infatti le risultanze del P.R.A. hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (Cass. civ., 1 giugno 2000, n. 7267, rv. 537110). Ciò chiarito, deve concludersi che se, come è avvenuto nel caso in esame, il proprietario fa una dichiarazione di vendita con indicazioni non veritiere circa il compratore commette il reato previsto dall'art. 483 c.p., che consiste appunto nell'attestare "falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", mentre il pubblico ufficiale che procede all'annotazione di tale atto nel P.R.A. non commette, neppure per induzione, alcuna falsità, perché attesta correttamente ciò che è avvenuto, cioè la ricezione della dichiarazione del venditore, debitamente autenticata, e il suo contenuto.
Nel caso in esame, secondo l'accertamento dei giudici di merito, il proprietario, tratto in inganno dall'imputato, avrebbe indicato un compratore diverso da quello effettivo e poiché la non veritiera dichiarazione integrava il reato previsto dall'art. 483 c.p., è di questo reato che a norma dell'art. 48 c.p. avrebbe dovuto rispondere l'imputato e non di quello previsto dall'art. 479 c.p.. La falsa attestazione al P.R.A. risale al 10 ottobre 1991, perciò il reato previsto dall'art. 483 c.p. è ormai ampiamente prescritto, essendo da tempo trascorso il termine di sette anni e sei mesi determinato a norma degli artt. 157 comma 1 n. 4 e 160 comma ult c.p. Poiché non risultano elementi che possano giustificare un'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 c.p. deve dichiararsi l'estinzione del reato e annullarsi di conseguenza senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, qualificato il fatto come violazione dell'art. 483 c.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005