Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
In tema di separazione personale, l'art. 155 cod. civ., nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi "le scelte di maggior interesse per i figli", non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest'ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta) nel solo caso in cui l'informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili. Ne consegue che, nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelli attinenti alla sua istruzione, in relazione ai quali l'art. 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all'autorità giudiziaria (principio affermato in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore - così come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata: la S.C., premessa l'irrilevanza della inesistenza di un accordo tra i coniugi circa tale scelta scolastica, ha ritenuto sufficiente, per la sussistenza dell'obbligo di rimborso, l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, a prescindere dalla circostanza che l'altro coniuge gli avesse o meno comunicato tale determinazione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso l'avvocato ANTONIO EN, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON DA;
- intimata -
e sul 2 ricorso n 12229/97 proposto da:
ON DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHELINI 5, presso l'avvocato ALESSANDRO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUISA CARRAVETTA, MARIO PROCACCINI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EN NZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5746/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 18/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
Svolgimento del processo
1 ON DA con precetto notificato il 30 giugno 1993 intimava a IE ZO di pagare, in forza di sentenza di separazione personale del 18 luglio 1991, la somma di lire 3.994.000, di cui lire 3.120.000 per spese scolastiche del figlio, lire 424.000 quale somma residua sull'assegno di mantenimento relativo al mese di agosto 1992, e lire 450.000 per spese e competenze del precetto.
Il IE, con atto notificato alla ON il 6 luglio 1993, proponeva opposizione dinanzi al RE di Napoli, deducendo che la pretesa di lire 3.120.000 non era legittimata dal titolo esecutivo invocato, ponendo la sentenza di separazione a carico di esso opponente un contributo pari al 50% delle spese scolastiche del minore, senza ulteriori specificazioni per la loro quantificazione, cosicché la sentenza di separazione mancava al riguardo dei requisiti del titolo esecutivo prescritti dall'art. 474 c.p.c. (liquidità, esigibilità e incontrovertibilità del credito). Quanto alla somma di lire 424.000, l'opponente deduceva che essa non era dovuta, in quanto le parti così avevano concordato, poiché il minore aveva trascorso con il padre quindici giorni nell'agosto 1992. Ne offrì comunque il pagamento.
La ON si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione ed accettando il pagamento della somma di lire 424.000. Il RE, con sentenza del dicembre 1993, rigettò l'opposizione, ritenendola infondata. Il IE propose appello, insistendo nell'addurre la indeterminatezza del titolo relativamente alla richiesta della somma di lire 3.120.000 per spese scolastiche, tenuto conto che nella sentenza non era stato precisato se queste dovessero riferirsi a un istituto di istruzione pubblica o privato, e che la scelta di quest'ultimo da parte della ON non poteva avvenire senza il consenso di esso opponente.
Quest'ultima si costituì, insistendo a sua volta nel sostenere che la sentenza di separazione era un titolo idoneo, in quanto gli importi dovuti dal IE erano deducibili da un mero calcolo aritmetico. In subordine, con appello incidentale condizionato, propose una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del IE al pagamento di detta somma, al fine di ottenere un titolo esecutivo al riguardo.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 18 giugno 1996, dichiarò fondato l'appello del IE, non essendo la sentenza di separazione titolo idoneo ad agire esecutivamente per la somma in questione. Dichiarò peraltro parimenti fondato l'appello incidentale condizionato della ON, condannando il IE al pagamento della somma su detta.
Avverso tale sentenza il IE ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla ON il 23 luglio 1997, formulando tre motivi di gravame. Quest'ultima resiste con controricorso e ricorso incidentale. Il IE ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1 I ricorsi, riguardando la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c. p. c. per essere decisi unitariamente. 2 Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 317, comma 2 e 155, comma 3, cod. civ., nonché vizi motivazionali. Il IE deduce al riguardo che il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda della ON di rimborso del 50% delle spese scolastiche del figlio AN, ha affermato che l'obbligazione di esso ricorrente, nascente dal disposto della sentenza di separazione, non poteva intendersi limitata al pagamento delle sole spese relative alla frequenza di scuole pubbliche, in quanto a seguito dell'affidamento del figlio minore alla madre, a quest'ultima spettava l'esercizio della potestà genitoriale, mentre al IE spettava solo un diritto-dovere di vigilanza e la partecipazione alle decisioni di maggior interesse. Tale assunto sarebbe in contrasto con gli artt. 317 e 155 cod. civ., a norma dei quali in caso di separazione la su detta potestà spetta ad entrambi i genitori e solo con riferimento all'ordinaria amministrazione il suo esercizio spetta al genitore affidatario, mentre le decisioni di maggior interesse - tra le quali sarebbe da ricomprendere la scelta della scuola - debbono essere adottate da entrambi i coniugi, con il conseguente onere per il genitore affidatario di informazione dell'altro genitore. Nel caso di specie, non essendo stato il ricorrente consultato in ordine alla iscrizione del minore a una scuola privata, erroneamente il Tribunale lo avrebbe ritenuto tenuto a pagare il 50% delle relative spese. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 184 c.p.c., 2697 cod. civ., nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi. Il IE deduce al riguardo che la sentenza avrebbe immotivatamente rifiutato l'ammissione della prova per testi dedotta e non avrebbe preso in esame la documentazione esistente nel fascicolo di primo grado, dalla quale emergerebbe una motivata opposizione di esso ricorrente alla iscrizione del minore ad una scuola privata.
Deduce altresì che la ON, sulla quale gravava il relativo onere, non avrebbe dimostrato l'esistenza di un accordo al riguardo. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il Tribunale condannato il IE al pagamento delle spese del giudizio, nonostante l'accoglimento del suo appello. Con il ricorso incidentale si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto l'appello del IE, poiché la sentenza azionata aveva i caratteri necessari a costituire titolo esecutivo in relazione alle spese scolastiche in questione.
2 In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale formulate dalla resistente. Al riguardo va ritenuto innanzitutto che essa abbia eccepito infondatamente la inammissibilità del ricorso per tardività sotto il profilo che alla causa in questione, a norma del combinato disposto degli artt. 92 dell'Ordinamento giudiziario e 3 della legge n. 742 del 1969, non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di causa alimentare. Infatti il carattere di eccezionalità della norma dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che pone una precisa deroga, per i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilito dall'art. 1, comporta che essa deve essere ritenuta di stretta interpretrazione e non possa trovare applicazione oltre i casi in essa indicati. Pertanto la deroga predetta non si estende alle controversie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in regime di separazione (Cass. 7 marzo 1990, n. 1800), non trattandosi di cause relative agli obblighi alimentari previsti dagli artt. 433 e 448 cod.civ., alle quali soltanto, con il riferimento alla materia degli alimenti, è riferibile la deroga prevista dall'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario (Cass. 27 marzo 1997, n. 2731; 20 aprile 1995, n. 4456; 7 febbraio 1992, n. 1401). Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità, per tardività del ricorso, formulata in relazione all'attinenza dell'impugnazione ad un processo di opposizione all'esecuzione, come tale sottratto dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 alla sospensione su detta. Ciò perché, se è vero che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale non è applicabile, per il combinato disposto dell'art. 3 di tale legge e dell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, alle cause di opposizione all'esecuzione, nel caso di specie il processo definito dal Tribunale, in grado di appello, con la sentenza impugnata, aveva ad oggetto un'opposizione all'esecuzione e una domanda riconvenzionale, a carattere cognitorio, relativa all'accertamento del diritto di una parte a percepire la somma di lire 3.120.000, quali spese scolastiche per un figlio minore affidatole in regime di separazione. In tal caso, non potendosi configurare distinti termini di impugnazione relativamente alla stessa sentenza, in relazione ai vari capi di essa - in applicazione del principio stabilito da questa Corte, secondo il quale, ove nello stesso giudizio siano proposte due domande, una soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale e l'altra non soggetta a tale sospensione, tutta la causa è soggetta al regime della sospensione feriale (Cass. 6 maggio 1996, n. 4199; 7 marzo 1990, n. 1783; 24 ottobre 1986, n. 6228) - deve ritenersi che il decorso dei termini di impugnazione non era soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, cosicché essendo stata la sentenza impugnata depositata il 18 giugno 1996 e il ricorso per cassazione notificato il 23 luglio 1997, il medesimo deve ritenersi tempestivo, perché proposto entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato tenendo conto della su detta sospensione.
Infondata, infine, è l'ulteriore eccezione di inammissibilità formulata per non essere stato il ricorso notificato alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 330, comma 3, c.p.c., essendo al momento della notificazione decorso un anno dal deposito della sentenza impugnata. Deve infatti ritenersi, come questa Corte ha avuto già modo di statuire, che l'impugnazione proposta entro l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, più il periodo risultante dalla sospensione durante il periodo feriale, costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 e pertanto il relativo atto non deve essere notificato alla parte personalmente, ma nei luoghi indicati nell'art. 330, comma 1, c.p.c. (Cass.4 dicembre 1997, n. 12311; 27 agosto 1997, n. 8071; 3 luglio 1997, n. 5980). 3 Passando all'esame del merito del ricorso principale, il primo motivo va ritenuto infondato.
Il Tribunale di Napoli, ha considerato fondata la domanda della ON di rimborso da parte del IE del 50% delle spese scolastiche del figlio di entrambi, pari a lire 3.120.000, sulla base delle seguenti considerazioni: a) non era stato contestato ne' l'avvenuto pagamento di tale somma, ne' che il pagamento riguardasse la retta scolastica per il su detto figlio;
b) la sentenza di separazione, nel porre a carico del IE la metà delle spese scolastiche per il figlio, non le aveva limitate a quelle inerenti alla frequenza di scuole pubbliche;
c) in regime di separazione, l'esercizio della potestà genitoria spetta al genitore affidatario del minore, che nel caso di specie era la ON, mentre all'altro genitore spetta solo un potere di vigilanza e la partecipazione alle decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio, in relazione alle quali non ha un potere indiscriminato di veto, cosicché, tenuto conto che l'opposizione alla frequenza della scuola privata risultava immotivata e tale frequenza, a tempo prolungato, era conforme al livello sociale ed economico dei coniugi, entrambi avvocati, la spesa appariva giustificata e quindi il IE era tenuto al relativo rimborso, nella misura percentuale stabilita nella sentenza di separazione.
In relazione a tale motivazione, con il primo mezzo di gravame il ricorrente infondatamente contesta che, in caso di separazione personale fra i coniugi, l'esercizio della potestà genitoria spetta al coniuge affidatario, poiché l'art. 155, comma 3, cod. civ, espressamente statuisce che "il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice" - nel caso di specie non dedotta - "ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi". Vero è che a norma dello stesso art. 155, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi, e che il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Ma la sentenza impugnata non ha violato tali disposizioni sotto alcun aspetto, non avendo affatto disconosciuto il diritto del IE, genitore non affidatario del minore, a partecipare alla scelta della scuola del figlio, ma avendo ritenuto in fatto, con accertamento di merito incensurabile in questa sede, che egli non ha addotto alcuna valida motivazione che possa indurre a far ritenere ingiustificata nel caso specifico la scelta della scuola privata invece di quella pubblica.
Quanto poi al profilo del motivo secondo il quale sulla ON gravava l'onere di informarlo preventivamente sulla scelta della scuola, non spettandole in mancanza il rimborso su detto, va considerato che l'art. 155 cod.civ. rimette le scelte di maggiore interesse per i figli ad entrambi i coniugi, senza prevedere espressamente specifici oneri di informazione riguardo ad esse a carico del genitore affidatario. Tale onere, peraltro, deve ritenersi implicitamente gravante su di lui - nei limiti in cui il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore, in relazione alla indifferibilità delle scelte - ove l'informazione sia necessaria perché l'altro genitore possa partecipare alla decisione, come avviene riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili. Viceversa, riguardo alle scelte di maggiore interesse attinenti ai fatti ordinari della vita del minore, quali sono di regola quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali lo stesso art. 155 prevede un dovere di vigilanza anche dell'altro genitore, deve ritenersi che ciascuno dei genitori abbia il potere-dovere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordare la scelta e, in difetto, ricorrere al giudice. 4 Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondato nella parte in cui con esso si deduce che la ON avrebbe dovuto dimostrare - in base all'art. 2697 cod. civ., sull'onere della prova - per avere diritto al rimborso della somma richiesta, l'esistenza di un accordo sulla iscrizione del minore alla scuola privata, essendo viceversa a detto fine sufficiente - come ha ritenuto il giudice di merito - la prova della esistenza dell'obbligo di rimborso di metà delle spese scolastiche in forza della sentenza di separazione, la mancata contestazione dell'esborso e la mancata e tempestiva adduzione da parte del IE di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, non spettando al riguardo al genitore non affidatario del minore un diritto di veto a proposito della scelta della scuola, ma unicamente il diritto di concordarla con l'altro e, in caso di mancato accordo, di ricorrere al giudice. Il motivo è invece inammissibile quanto alla allegata mancata ammissione di una prova i cui capitoli non vengono riportati nel ricorso ed al mancato esame di documenti non specificamente indicati, non potendosi desumere da tali carenti allegazioni la rilevanza di detti profili di gravame in relazione alla decisione presa. Infondato è a sua volta il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta di essere stato condannato alle spese del giudizio di appello, nonostante l'accoglimento del gravame da lui proposto. In tema di regolamento delle spese processuali, l'art. 91 c.p.c. esclude che le spese possano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre in caso di soccombenza reciproca rientra nei poteri del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, porre le spese integralmente a carico della parte che il giudice ritenga abbia dato causa al processo, ovvero compensarle in tutto o in parte (Cass. 11 novembre 1996, n. 9840; 3 marzo 1994, n. 2124). Nel caso di specie la sentenza di primo grado era stata appellata dal IE - con gravame accolto dal giudice di merito - sostenendo la mancanza del diritto della ON a procedere ad esecuzione forzata per carenza di un titolo esecutivo idoneo, ma la parte appellata aveva introdotto in quel giudizio una domanda riconvenzionale, sulla quale l'appellante aveva accettato il contraddittorio, che era stata accolta. Vi era stata, pertanto, soccombenza reciproca, con la conseguenza che, sulla base del principio sopra indicato, rientrava nei poteri del giudice di merito porre le spese, come ha fatto, a carico del IE.
5 Il ricorso incidentale è inammissibile, non contenendo concrete e specifiche censure in relazione alla motivazione della decisione impugnata, la quale ha ritenuto che la sentenza di separazione, attribuendo alla ON il diritto a percepire dal IE il rimborso del 50% delle somme spese per l'istruzione del figlio minore, conteneva una condanna generica, e come tale mancava dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. per potere essere azionata quale titolo esecutivo in relazione alla somma richiesta con il precetto.
Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 3 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.