Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
È esclusa la demanialità della darsena costruita su suolo privato circondato da proprietà privata con accesso al lago mediante un lungo canale che regola il flusso e il deflusso delle acque, in assenza di una modificazione strutturale del lago, quale situazione di fatto, mediante espansione dell'alveo fino alla darsena, valevole come modo di acquisto per tale bene artificiale della qualità di bene pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2002, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sez. -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE FANCESCO GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 8516/1999 del R.C. AA.CC. proposto da
MINISTERO DELLE FINANZE E MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona dei rispettivi Ministri p.t. in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 20, presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende ope legis.
- ricorrenti -
contro
CO E CA SS PARRAVICINI, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Porta Pinciana 6 presso lo studio dell'Avv. Michele Giorgianni che la rappresenta e difende come da procura speciale autenticata per Notaio Giorgio Miserocchi in Corno, del 02/10/2000 Rep. N. 98813, unitamente all'Avv. Maria Athena Lorizio come da procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 50/98 del 13/10/1997/ 15/05/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Dello Stato Francesco Clemente per i ricorrenti e l'Avv. Michele Giorgianni per i controricorrenti.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del primo, terzo e quarto motivo per l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Regionale delle acque presso la Corte d'appello di LA, in accoglimento della domanda proposta da CO e AR SO RR nei confronti dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, dichiarò che il mappale n. 168, del foglio 26 del catasto di Como, esteso mq. 95, con annessa darsena costruita su terreno privato, fin dal 1700, e posta a servizio della villa di cui era una pertinenza, unitamente al canale di collegamento, erano di proprietà privata degli attori.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 50/98 del 13.10.1997/15.05.1998, confermò tale decisione, rigettando l'appello proposto dai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici. Ritenne il TSAP infondata l'eccezione di giudicato in quanto il Tribunale di LA, con la sentenza n. 1264 del 1990, aveva affermato la demanialità della zona in via del tutto incidentale nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il pagamento dei canoni per l'utilizzazione dell'acqua del lago, onde era del tutto inidonea a dar vita ad una statuizione con efficacia di giudicato in ordine alla proprietà della darsena.
Osservò che la natura demaniale del bene non poteva desumersi dal disciplinare del settembre/novembre 1917 sottoscritto dalla dante causa dei SO RR, emergendo anzi il contrado atteso che la previsione del pagamento di un canone per l'uso dell'acqua, e non per l'uso dell'area, comportava che era da escludere che quest'ultima fosse demaniale, come del resto emergeva espressamente da detto disciplinare nel quale si diceva che la darsena era privata. Infine il TSAP escluse che la demanialità del bene potesse discendere dagli artt. 812, 822 e 943 c.c. atteso che la darsena era stata costruita in una zona di proprietà privata, era servita da un lungo canale per il flusso e il deflusso delle acque, ed era inserita in un mappale completamente circondato da proprietà privata;
inoltre sia la darsena che il canale di collegamento non facevano parte del lago.
Contro la decisione del TSAP hanno proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite i Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici in base a quattro motivi.
CO e AR SO RR hanno resistito con controricorso.
Nella precedente udienza del 19.10.2000 la causa è stata rinviata in attesa della sentenza delle Sezioni Unite circa la possibilità del giudice di legittimità di interpretare il giudicato esterno di cui al primo motivo del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché motivazione inesistente perché apodittica e tautologica (art. 360 n. 5 C.P.C.). La sentenza impugnata è viziata laddove ha statuito che la questione della demanialità della darsena è stata esaminata (con sentenza n. 1264 del 15.2.1990) dal Tribunale civile di LA (adito a seguito di opposizione da parte dei coniugi SO RR avverso l'ingiunzione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva loro intimato il pagamento di somme in relazione ad un rapporto concessorio intercorso con la loro dante causa per il periodo 1.01.42/31.12.86) "in via del tutto incidentale nell'ambio di una controversia avente ad oggetto il pagamento di canoni" per cui "tale pronuncia era produttiva di effetti unicamente ai fini della definizione di quel giudizio senza trasformarsi in causa pregiudiziale idonea a dar vita ad una statuizione con efficacia di giudicato".
Nel caso specifico la pronuncia del Tribunale civile di LA sulla demanialità della darsena rappresenta, ad avviso dei ricorrenti, un presupposto indefettibile e costituisce giudicato esterno rispetto al giudizio innanzi al giudice delle acque pubbliche.
1.1. Il motivo è privo di pregio.
L'impugnata sentenza del T.S.A.P. ha ampiamente giustificato perché l'eccezione di giudicato andava disattesa, dato che la questione di demanialità della zona era stata esaminata dal Tribunale civile in via del tutto incidentale nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il pagamento di canoni", per cui l'affermazione contenuta in tale decisione era "produttiva di effetti unicamente ai fini della definizione di quel giudizio, senza trasformarsi in causa pregiudiziale idonea a dar vita ad una statuizione con efficacia di giudicato".
Costituisce ius receptum, ribadito da queste Sezioni Unite con la recente sentenza del 29.11.2000 n. 1233, che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato cd. esterno formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della res iudicata, ovvero per vizi attinenti alla motivazione, non essendo consentito al giudice di legittimità di sindacare il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione integra un apprezzamento di mero fatto (Sez. Un. 28.4.1999 n. 227; Cass. 19.4. 2001 n. 5736). Nel caso specifico l'impugnata sentenza ha escluso, con accertamento di fatto, che il Tribunale di LA avesse deciso, con effetto di giudicato, la questione della demanialità della darsena. È del tutto inconferente il rilievo dei ricorrenti (svolto in memoria) che l'efficacia del giudicato si estende anche all'accertamento che costituisce la necessaria premessa o presupposto logico-giuridico della decisione, perché tale efficacia non riguarda la questione pregiudiziale in senso tecnico - disciplinata dall'art. 34 c.p.c. in tema di accertamenti incidentali - indicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta e indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale effetto si fonda. Detta situazione, poiché non concerne l'oggetto del processo, è passibile solamente di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), salvo che per legge, ovvero a seguito di apposita domanda formulata da una delle parti, non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato (Cass. 9.5. 1995 n. 6532; 7.3.1995 n. 2645). Nella specie, mentre il rapporto giuridico sul quale era stato fondato il diritto vantato dalle ricorrenti del pagamento dei canoni era rappresentato dalla concessione, la questione della demanialità della darsena riguardava una mera pregiudiziale in senso tecnico, trattandosi di una situazione giuridica che, pur condizionando la pretesa dedotta in giudizio (pagamento dei canoni), era tuttavia indipendente dal suddetto fatto costitutivo. Con la conseguenza che, in assenza di una espressa domanda di una delle parti (come deve ritenersi, stante la mancanza di una contraria allegazione dei ricorrenti), ed escluso che la legge lo richiedesse, l'accertamento compiuto dal Tribunale di LA su tale situazione non poteva passare in giudicato, essendo stata la situazione stessa conosciuta incidente tantum;
per cui la medesima ben poteva essere decisa ex novo (dal giudice competente e in modo difforme dalla conclusione cui era pervenuto il Tribunale).
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 R.D. 1775/33 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Rilevano i ricorrenti Ministeri che anche a voler ammettere, come nella sentenza impugnata, la necessità del pagamento di un canone per l'utilizzo dell'acqua lacuale, quale è la darsena, risulta violato l'art. 2 R.D. 1175/33 in quanto l'Amministrazione non ha emesso il provvedimento concessorio richiesto dalla normativa citata (concessione di derivazione idraulica).
2.1. Il motivo è infondato.
Trattandosi di uso sui generis non inquadrabile in nessuna delle ipotesi di cui al testo unico del 1933 n. 1175, è da escludere qualsiasi rapporto di concessione idraulica in senso tecnico, con conseguente utilizzazione dell'acqua del lago in base a provvedimento concessorio richiesto da tale normativa.
Ed invero il T.S.A.P., confermando la sentenza di primo grado, ha fatto riferimento al disciplinare del settembre-novembre 1917, relativo ad una concessione intercorsa tra la Provincia di Como e i danti causa degli attuali resistenti, unicamente per escludere che la natura demaniale del bene potesse trarsi da tale provvedimento, osservando che "proprio la previsione di un pagamento di un canone per l'uso dell'acqua e non per l'uso dell'area, esclude che quest'ultima sia demaniale, circostanza questa che emerge espressamente dal predetto disciplinare nel quale è detto che la darsena è privata".
Del resto la richiesta di un canone (corrispondente probabilmente ad un'antica prassi) per l'uso dell'acqua del lago, senza sottrarre a questa, nell'utilizzarla, alcun elemento quantitativo (consumandola per uso agricolo, potabile, elettrico, etc.) o qualitativo (restituendola inquinata, con qualità diverse da quelle originarie, etc.), non vale a creare alcun rapporto di concessione idraulica secondo la previsione del testo unico sulle acque.
3. Col terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 812, 822, 934 e 943 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritengono i ricorrenti che la decisione impugnata,
nell'escludere l'applicabilità al caso specifico, degli artt. 822 e 943 c.c. ne ha palesemente violato la ratio ed ha altresì introdotto il principio, giuridicamente paradossale, della distinzione della darsena rispetto all'acqua che la ricopre, e alla restante unità demaniale qual'è il lago di Como.
Il T.S.A.P. non avrebbe considerato che il terreno di proprietà privata, trasformato in darsena, diviene demaniale per accessione alla cosa principale, dato che tale terreno "quand'anche se ne ritenesse l'originaria natura privata, una volta ricoperto dalle acque del lago, diviene anch'esso parte del lago".
3.1. Il motivo è destituito di fondamento.
Il T.S.A.P. ha escluso che la demanialità del bene potesse discendere dalle invocate norme codicistiche in base all'ineccepibile rilievo che era risultato accertato che la darsena "era posta in zona piuttosto lontana dalle acque" del lago, era stata "costruita in zona di proprietà privata", era "servita da un lungo canale per il flusso ed il deflusso delle acque", ed era "inserita in un mappale completamente circondato da proprietà privata".
I ricorrenti, a sostegno del loro assunto, invocano il principio contenuto nella sentenza n. 11211 del 6.11.1998 di queste Sezioni Unite, secondo cui "Nell'ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull'alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo si che l'acqua lacustre allaghi lo scafo, non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell'acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato... Al contrario, posti i principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa pubblica, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia diventato anch'esso demaniale".
Ma tale ipotesi è affatto diversa da quella in esame perché l'inscindibilità tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell'acqua con conseguente demanialità per accessione del terreno privato trasformato in darsena è stata affermata sul presupposto che il privato sia proprietario di un suolo "sito sull'alveo del lago" e che la tale suolo sia stato trasformato in darsena mediante "opere di escavazione, sbancamento ed allagamento". Ed in effetti, posto che "la demanialità del lago comporta che siano assoggettate al relativo regime giuridico non solo le acque, ma anche l'alveo e le rive che lo delimitano" e che "la legge prevede una serie di limitazioni quanto alle facoltà di godimento delle proprietà limitrofe a beni pubblici", la suddetta sentenza n. 11211 del 1998 ha esaminato "gli effetti giuridici prodotti dalle modificazioni strutturali dei beni demaniali, potendo tali modificazioni strutturali "essere naturali o artificiali", affermando con riguardo a quest'ultime che, "in tema di individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità a laghi pubblico, opera il principio desumibile dall'art. 943 c.c.. Nel caso specifico, invece, è stato insindacabilmente accertato che il suolo privato non è ubicato sull'alveo del lago o in continuità a questo, ma è "completamente circondato da proprietà" privata, e che la darsena (parola di origine araba che generalmente sta ad indicare la parte più interna del porto o del lago, fornita di officine ed eventualmente di uno o più bacini di carenaggio per l'esecuzione dei lavori di riparazione e rimessaggio delle navi, ma anche zona privata attrezzata per accogliere e tenere al coperto piccole imbarcazioni) "è stata costruita" lontano dal lago, al quale si accede mediante "un lungo canale" che regola "il flusso e il deflusso delle acque"; per cui nella fattispecie non ricorrono i presupposti per ritenere, in base all'invocato precedente di queste Sezioni Unite e alla normativa codicistica (artt. 812, 822, 934 e 943 c.c.), che la darsena sia entrata a far parte del demanio pubblico.
Ed invero per la non demanialità del bene, nel caso specifico, militano in modo convergente la rilevata ubicazione e struttura della darsena, priva di quelle caratteristiche fisiconaturali che ne fanno un bene pubblico, l'utilizzazione dell'acqua demaniale del lago per uso privato, esistendo al riguardo specifico atto (disciplinare del settembre-novembre 1917 intercorso fra la Provincia di Como e i danti causa dei resistenti) e l'assenza di una modificazione strutturale del lago, quale situazione di fatto, mediante espansione dell'alveo fino alla darsena, valevole come modo di acquisto per simile bene artificiale della qualità di bene pubblico.
4. Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Rilevano i ricorrenti che fermo restando l'impossibilità di separare la proprietà dell'acqua da quella del suolo sottostante, appare chiaro che se anche l'intera darsena fosse stata privata (acqua compresa) deve oggi riconoscersi l'avvenuta usucapione del riferito bene immobile in favore dello Stato in conseguenza del possesso esercitato dall'Amministrazione per un periodo di tempo superiore al ventennio.
4.1. Il motivo è inammissibile perché nel giudizio di legittimità non sono deducibili questioni nuove che introducano temi diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, quando essi suppongono o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatti preclusi alla Corte di Cassazione.
La questione dell'usucapione del bene da parte della P.A. risulta del tutto nuova, giacché essa non è stata mai dedotta ed è rimasta completamente estranea al giudizio di gravame, non essendo stata sottoposta alla cognizione dei giudici d'appello, che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere.
È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442; 18.5.1994 n. 4857).
Alle stregua delle considerazioni innanzi esposte, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese, del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002