Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
La presunzione di pericolosità, di proporzionalità e d'adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., ha natura processuale, sicché, in virtù del principio "tempus regit actum", trova applicazione alle misure cautelari da adottare anche in relazione ai delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 5 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 che ha modificato la citata disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 24433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24433 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1617
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 008238/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IO, N. IL 04/06/1961;
avverso ORDINANZA del 22/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano, avvocato generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso pel rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata il 22 gennaio 2008 e depositata il 28 gennaio 2008, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'appello dei provvedimenti in materia di misure coercitive, ha confermato l'ordinanza 11 ottobre 2007, con la quale il giudice delle indagini preliminari del ridetto tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata all'indagato GA DI per il delitto di omicidio commesso in danno di CO NA il 27 gennaio 1989. Il relazione ai motivi di gravame (tempo trascorso, prestazione da parte dell'indagato di lecita attività di lavoro, assoluzione di GA dal delitto associativo) il tribunale ha motivato: gli elementi addotti dall'appellante non incidono apprezzabilmente sul quadro indiziario e cautelare, rimasto sostanzialmente invariato;
opera, peraltro, la presunzione di pericolosità e di adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, e, comunque, soccorre la considerazione della "estrema gravità" del delitto e dell'inserimento della condotta "in un contesto di matrice mafiosa", che prescinde dalla assoluzione dell'indagato dal delitto associativo.
2. - Ricorre per cassazione GA, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Marcello Manna, mediante atto recante la data dell'8 febbraio 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 c.p.p., art. 299 c.p.p., comma 3 ter e D.L. 22 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 8 giugno 1991, n. 203. Il ricorrente oppone: il Tribunale non ha preso in considerazione la sentenza 4 novembre 1999 colla quale il Tribunale di Cosenza ha assolto GA dal delitto di associazione di tipo mafioso;
la pronuncia esclude la causale dell'omicidio; nel caso di specie non può trovare applicazione il D.L. 22 maggio 1991, n. 152, art. 7, in quanto la norma è entrata in vigore dopo la commissione del reato;
non è condivisibile la valutazione del giudice a quo circa da gravità dei fatti e la loro riconducibilità a un contesto di matrice mafiosa) l'indagato si è allontanato dalla "associazione di appartenenza".
3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 - Non ricorre alla evidenza inosservanza alcuna di legge, siccome genericamente denunziato dal ricorrente con la mera indicazione dei riferimenti normativi delle disposizioni che assume violate, e col richiamo al principio della irretroattività della legge penale. Ma la aggravante a effetto speciale, prevista dal D.L. 22 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 8 giugno 1991, n. 203, non forma oggetto di contestazione.
Sicché il rilievo non è pertinente.
Il ricorrente confonde la norma di carattere sostanziale con la disposizione processuale, contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 3 (siccome novellato dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 5, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203), recante le presunzioni di pericolosità, di proporzionalità e di adeguatezza della custodia intramuraria, quanto al reato di associazione di tipo mafioso nonché a tutti i delitti "commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero alfine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal cit. articolo".
Ed è appena il caso di ricordare che la disposizione del codice di rito, appunto per la sua natura di norma processuale, è suscettibile di applicazione, in virtù del principio tempus regit actum, in relazione alle misure cautelari da adottare anche per delitti commessi anteriormente alla entrata in vigore della ridetta novella (v. Cass., Sez. 1, 26 febbraio 1998, n. 1219, Tornese, massima n. 210248; Sez. 1, 12 gennaio 1994, n. 127, Montani, massima n. 196532;
Sez. 1, 27 aprile 1992, n. 1825, Screti, massima n. 190681; Sez. 1, 3 aprile 1992, n. 1469, Calascibetta, massima n. 190232; Sez. 1, 6 marzo 1992, n. 1075, Brundo, massima n. 190341; Sez. 1, 24 gennaio 1992, n. 353, Iaconis, massima n. 189909). 3.2 - Neppure palesemente ricorre il vizio della motivazione. La assoluzione dal delitto associativo non esclude di per sè ne' il movente ne' il contesto del delitto di omicidio addebitato all'indagato.
Il Tribunale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008