Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Nei confronti dello straniero resosi inottemperante all'ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato non è consentita l'emissione di un nuovo analogo ordine, potendosi soltanto disporre, ai sensi dell'art 14, comma quinto ter, ultima parte, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, l'accompagnamento coattivo alla frontiera, in vista del quale, ove permangano le difficoltà di identificazione del soggetto che hanno reso impossibile, in precedenza, il ricorso a detta ultima modalità di espulsione, il questore deve - come previsto dal comma quinto quinquies del citato art. 14 - disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2006, n. 15260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15260 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 440
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000124/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) BA OS MAURIZIO, N. IL 07/08/1976;
avverso SENTENZA del 06/08/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 06/08/2005 il Tribunale di Brescia assolveva ST TO perché il fatto non sussiste dal delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine emesso dal questore di Brescia il 24/06/2005, adottato dopo la sentenza 11/11/2003 di applicazione della pena per l'inottemperanza alla precedente intimazione dello stesso questore del 30/10/2003, conseguente al decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Il Procuratore Generale di Brescia proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, sull'assunto che il Tribunale aveva ingiustamente disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dall'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'ordine del questore è reiterabile anche nell'ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato già condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione.
Non è controverso che all'imputato, entrato clandestinamente in Italia e già espulso con decreto prefettizio, è stata applicata la pena per non avere osservato l'intimazione del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni e che, dopo la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., lo straniero è stato raggiunto da un reiterato ordine del questore adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis. Dall'inosservanza di quest'ultimo ordine è derivata l'instaurazione del presente processo con la contestazione di un secondo reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 bis e 5 ter.
Ciò posto, deve sottolinearsi che la situazione dedotta in giudizio è regolata dall'ultima parte del comma 5 ter del citato art. 14, a norma del quale, nell'ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore, "in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Com'è stato perspicuamente osservato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, la disposizione - inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1, lett. b) e poi sostituita dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 - esprime l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine del questore quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione "in ogni caso...", che non figurava nell'originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale nonostante la precedente condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dell'espulsione. Il risultato interpretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all'intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l'intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano (conf., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 29/11/2005, P.G. in proc. Argoubi;
Sez. 1^, 14/12/2005, P.G. in proc. Shumska;
Sez. 1^, 14/12/2005, P.G. in proc. Barbaros;
Sez. 1^, 02/02/2006, P.M. in proc. Secara). Neppure le difficoltà di identificazione dello straniero (costituenti la base giustificativa dell'opposta e ormai superata linea giurisprudenziale: Sez. 1^, 27/04/2004, P.M. in proc. Cherednicenko, rv. 229047; Sez. 1^, 12/10/2005, P.G. in proc. Shire Karim) possono essere addotte per legittimare la reiterazione dell'ordine del questore, per la duplice ragione che l'ultima parte del comma 5 ter del citato art. 14 esclude il potere di emettere ulteriori intimazioni ai sensi 5 bis, finalizzate all'abbandono volontario del territorio nazionale, e che, comunque, la legge appresta un apposito rimedio per superare dette difficoltà prevedendo il trattenimento presso un centro di permanenza, che, secondo il comma 1 dello citato art. 14, è previsto proprio quando siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla identità e alla nazionalità dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio. E che questa sia l'unica misura adottabile in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione è esplicitamente confermato dall'art. 14, comma 5 quinquies nella parte in cui stabilisce che "al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1", vale a dire che nei confronti dello straniero, sottoposto a giudizio con rito direttissimo in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione, dopo la condanna, dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. Di talché, anche sotto tale profilo, mancano spazi interpretativi per sostenere che, successivamente alla condanna, allo straniero possa essere ordinato, ancora una volta, di lasciare volontariamente il territorio dello Stato.
A chiusura delle considerazioni che precedono, è opportuno osservare che seguire l'opposta opinione significa, nella sostanza, innescare una "spirale di condanne" ed esasperare la carica criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale ratio va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettività dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero.
Pertanto, considerato che, ai fini dell'ultima parte del comma 5 ter del citato art. 14, alla sentenza di condanna deve essere equiparata quella di applicazione concordata della pena, va riconosciuto che le linee argomentative della sentenza impugnata risultano pienamente rispondenti alla disciplina vigente, onde il tribunale ha correttamente disapplicato l'illegittimo ordine del questore pronunciando l'assoluzione dell'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006.