Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Non ricorrono i presupposti del ripristino della custodia cautelare per ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, ex art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato che, scarcerato per decorrenza dei termini ed assolto successivamente in primo grado, sia stato poi condannato all'esito del giudizio di appello, in quanto il disposto del predetto art. 307, comma 2, lett. b) richiede che la perdita di efficacia della misura sia dovuta esclusivamente alla decorrenza dei termini ; qualora, per contro, essa consegua ad una sopravvenuta sentenza di assoluzione in primo grado, la nuova applicazione della misura deve essere disposta ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. il quale prevedendo l'ipotesi di una sentenza di condanna che faccia seguito ad una sentenza di proscioglimento, stabilisce che possa essere adottata una nuova misura coercitiva limitatamente ai pericula libertatis di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2001, n. 27425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27425 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 04/04/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 2108
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - N. 48150/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
GE TO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza emessa il 27 settembre 2000 dal Tribunale del riesame di Torino;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Gaetano Pecorella, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
Nei confronti di GE TO, indagato dei delitti previsti dagli artt.74 e 73 DPR 309/90, in data 5 luglio 1994 veniva emessa una ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere dal GIP presso il Tribunale di Torino.
In data 7 agosto 1995 il GE veniva scarcerato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare a seguito di accoglimento di un appello avverso una ordinanza del GIP che aveva disposto la proroga del termine di fase della custodia cautelare in carcere in corso.
Con lo stesso provvedimento veniva imposto a GE TO l'obbligo di firma quotidiana alla autorità di PS e quello di non allontanarsi dal luogo di dimora.
Detti obblighi furono ottemperati fino al 21 ottobre 1995; da tale data GE si rendeva irreperibile.
Il 3 novembre 1995 il GIP di Torino emetteva, ai sensi dell'art.307 comma il c.p.p., un nuovo provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, che non veniva eseguito per la latitanza del GE.
In data 3 aprile 1998 la Corte di Assise di Torino assolveva GE TO dal reati ascrittigli-, l'indagato poneva fine alla sua latitanza.
Con sentenza emessa il 25 luglio 2000 la Corte di Assise di Appello di Torino in riforma della decisione di primo grado condannava GE TO alla pena di anni ventuno di reclusione e L. 240.000.000 di multa e rigettava la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino di emettere ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei condannato.
Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino impugnava tale provvedimento ritenendo che fosse ravvisabile la esigenza cautelare di cui all'art.274 lett. b) c.p.p.. Il Tribunale del riesame di Torino, con provvedimento emesso in data 27 settembre 2000, accoglieva l'appello dei PG e disponeva l'applicazione nei confronti di GE TO della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati per i quali era intervenuta condanna inflitta dalla Corte di Assise di Appello della stessa Città.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione GE TO che deduceva la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art.606 lett. e) c.p.p. in relazione alla applicazione dell'art.3307 comma 2^ lett. b) c.p.p.. In particolare il ricorrente denunciava che la misura era stata applicata sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello e non anche della motivazione, non ancora depositata.
Inoltre il ricorrente contestava che potesse essere emessa, nel caso di specie, una ordinanza di ripristino, ex art.307 comma 2^ c.p.p., di una misura che aveva perduto la sua efficacia per effetto della sentenza di assoluzione in primo grado ed, in ogni caso, denunciava la mancata ed illogica motivazione in ordine al pericolo di fuga del GE.
Il PG presso la Corte di Cassazione alla odierna udienza chiedeva l'annullamento con rinvio della ordinanza del TDR impugnata, perché nella fattispecie non era possibile applicare la disposizione di cui all'art.307 comma 2^ c.p.p. per mancanza del presupposto della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia. I motivi posti a sostegno dei ricorso non sono fondati. Ha ragione il ricorrente quando rileva che la emissione della misura cautelare impugnata non trova il suo fondamento nell'art. 307 comma 2^ c.p.p.. Tale norma presuppone, infatti, che vi sia stata una scarcerazione per decorrenza termini oltre ad una sentenza di condanna in primo o secondo grado ed al pericolo di fuga.
Come si dirà in seguito due presupposti sussistono e precisamente la sentenza di condanna pronunciata nel confronti di GE TO dalla Corte di Assise di Appello di Torino in data 25 luglio 2000 ed un concreto pericolo di fuga, ma manca, o quanto meno è di dubbia esistenza, quello della precedente scarcerazione per decorrenza termini.
A dire il vero il 7 agosto 1995 in relazione al presente procedimento GE venne scarcerato per decorrenza dei termini di fase, ma successivamente l'imputato venne assolto in primo grado dalla Corte di Assise di Torino e la misura, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art.300 comma 1 c.p.p. avrebbe perso efficacia. Difatti tale norma dispone che le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando per tale fatto e nei confronti della medesima persona è ... ... ... ...pronunciata ... ... ... sentenza di proscioglimento. Ovviamente a maggior ragione produce tale effetto una sentenza di assoluzione.
Certo può perdere efficacia una misura in atto, mentre è difficile immaginare che un provvedimento già posto nel nulla da una ordinanza di scarcerazione successiva possa perdere una efficacia che non possiede.
Tuttavia dal momento che la perdita di efficacia è condizione più favorevole all'indagato rispetto ad una scarcerazione per decorrenza dei termini che può provocare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.307 c.p.p., è possibile ritenere che la successiva perdita di efficacia si sovrapponga al precedente provvedimento di scarcerazione.
Il ragionamento del ricorrente si può, pertanto, ritenere fondato, ma non porta alle conseguenze dallo stesso indicate. Il provvedimento del Tribunale del riesame, infatti, trova il suo fondamento nella disposizione dell'art.300 comma 5^ c.p.p., secondo il quale qualora l'imputato assolto sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. b.) o c). Questa è esattamente la condizione nella quale versava GE TO, assolto in primo grado e, quindi, immediatamente scarcerato, e condannato in secondo grado ad una pena severa.
Ora al di là di alcune imprecisioni linguistiche e del richiamo nel dispositivo del provvedimento impugnato all'art.307 c.p.p., va detto che l'ordinanza del TDR possiede tutti i requisiti formali e sostanziali di un provvedimento emesso ex art.300 comma 5^ c.p.p.. Tra l'altro sempre nel dispositivo di detto provvedimento non si usa affatto la formula ripristina, ma quella certamente più appropriata dispone l'applicazione ... ... della misura cautelare. Si tratta, quindi, a tutti gli effetti della emissione di una nuova misura cautelare resa possibile dalla esistenza delle condizioni richieste dall'art.300 comma 5^ C.P.P. La pretesa del ricorrente di una rivalutazione degli indizi o della "attesa del deposito della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello", come ha correttamente rilevato il TDR, è infondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'esaminare casi analoghi, ha, infatti, affermato che l'ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa ai sensi dell'art.300 comma 5^ c.p.p. nei confronti di un imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto deve contenere soltanto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e non anche l'indicazione degli specifici elementi indiziari di accusa, da ricavarsi unicamente dalla sentenza di condanna (da ultimo vedi Cass. 20 aprile 1998 Vitello, Cass. Pen. 1999, 1541). Si tratta di decisioni da condividere perché è naturale che quando sullo stesso fatto vengano adottate decisioni di merito fondate su una cognizione piena degli elementi di prova siano queste ultime a prevalere.
In siffatte situazioni ai giudici competenti per la fase cautelare è preclusa una rivalutazione degli indizi di colpevolezza che potrebbe provocare un contrasto non ammissibile con altre statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo (sul punto vedi anche SS.UU. 25 ottobre 1995, Liotta, Cass. Pen. 1996, 776).
In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. b) dell'art.274 c.p.p. il TDR, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ampiamente e logicamente motivato.
Non è vero che il TDR ha fondato tale convincimento sulla entità della pena irrogata al GE - 21 anni di reclusione -
È vero, invece, che il TDR con una notevole precisione ha richiamato la storia dell'imputato relativa al presente processo ed ha posto in evidenza che lo stesso si era già reso irreperibile nel 1995 e, a. seguito dei ripristino della misura ex art.307 comma 2^ c.p.p. per inosservanza dell'obbligo di dimora impostogli, si era reso latitante.
Anche nella presente procedura dinanzi al Tribunale del riesame il GE si è reso irreperibile.
Correttamente il TDR ha rilevato che, tenuto conto di tali comportamenti, che denotano una notevole capacità di GE di sfuggire al controllo dell'Autorità, della gravità dei reati per i quali è stato condannato ad una pena assai rilevante, dei precedenti penali e della pena comminata, che è di tale entità che certamente in un soggetto, che ha già mostrato di volersi sottrarre ai provvedimenti dell'Autorità, non può che rafforzare i propositi di fuga, doveva ritenersi sussistente nel caso di specie il concreto pericolo di fuga.
La motivazione appare congrua, logica, immune da interne contraddizioni e fondata su corretti indirizzi giurisprudenziali. Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001