Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di processo minorile, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di cui all'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., in forza del disposto dell'art. 1 del medesimo d.P.R.; dal che consegue anche la necessità di adottare modalità applicative dell'art. 434 cod. proc. pen. adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 10531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10531 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 1826
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 34341/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA;
Nel procedimento penale a carico di:
C.P. , N. IL XXXXXXXX, ovvero Y.N.B. , N. IL
(OMISSIS) ;
avverso la ordinanza n. 404/2008 pronunciata dal Gip presso il Tribunale per i minorenni di Bologna il 31/7/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere dal medesimo emessa il 3.6.2008 ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 nei confronti di persona declinante le generalità di C.P. , nato a (OMISSIS) . Tale
richiesta era stata avanzata per la sopravvenuta prova della maggiore età dell'imputato al tempo (3.1.2008) in cui commise i fatti (delitto di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 e reato di cui all'art. 81 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 4), essendo stato comunicato al P.M. in data 5.7.2013 che quello era da identificarsi in Y.N.B. , nato a (OMISSIS)
.
Si duole il ricorrente che il giudice abbia ritenuto non applicabile a tale pronuncia l'istituto della revoca di cui all'art. 434 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Le disposizioni specificamente dedicate al processo penale a carico di imputati minorenni non propongono una norma quale l'art. 434 cod. proc. pen., che disciplina l'ipotesi della revoca della sentenza di non luogo a procedere con la previsione per la quale "se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza". A riguardo di tal ultima norma si è precisato che la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere è limitata al caso di sopravvenienza o scoperta di fonti di prova nuove in ordine alla responsabilità dell'imputato per il fatto di reato a suo tempo ascrittogli (v. conf. Cass. Sez. 1, 6/10/92, La Spada); e si è precisato che le sentenze di non luogo a procedere per dichiarata estinzione del reato non sono revocabili (argomentando anche sulla scorta di C. cost., sentenza n. 200 del 28/4/92) in quanto emesse non per ragioni attinenti al merito dell'imputazione, ma per una accertata causa di estinzione del reato (Sez. 3, n. 2455 del 06/07/1999 - dep. 25/09/1999, Levrino F, Rv. 214905).
In mancanza della pronuncia di revoca, si determina un effetto preclusivo (comportante la improcedibilità dell'azione penale), che il giudice delle leggi ha ritenuto espresso in termini generali dagli artt. 434-437 cod. proc. pen., risultando quindi ininfluente che il vigente codice non consideri specificamente tale situazione nell'ambito dell'istituto del ne bis in idem (C. cost. sent. n. 27/1995; cfr. anche S.U. sent. n. 8/2000).
2.2. La sentenza che dichiari il non doversi procedere per l'irrilevanza penale del fatto, ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, non è stata dal legislatore presa in considerazione se non nei suoi presupposti e nella traiettoria processuale che in essa trova compimento.
Per tali ragioni - silente la casistica giudiziaria - la dottrina si è interrogata sulla possibilità di riferire alla sentenza in parola l'art. 434 cod. proc. pen. e le ulteriori norme che alla revoca della sentenza di non luogo a procedere si coordinano (artt. 435-337 cod. proc. pen.). Secondo un primo orientamento l'istituto "comune" della revoca non può trovare applicazione nel caso di dichiarazioni emessa ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, essenzialmente sulla scorta di un ritenuto pregiudizio che dalla revoca della sentenza deriva al minore, che si troverebbe nuovamente attratto al circuito giudiziario ed anzi esposto al dibattimento. Di diverso avviso sono quanti rimarcano l'assenza di ostacoli testuali all'applicazione dell'art. 434 cod. proc. pen.. Posizione che però, nella migliore dottrina, non avvia ad ammettere la revoca in ogni caso, venendo operati alcuni significativi distinguo. Così, la revoca non sarebbe mai possibile per una semplice rivalutazione degli elementi di prova che hanno condotto alla (implicita) affermazione di colpevolezza che si è incarnata nella sentenza di improcedibilità per irrilevanza penale del fatto (che il proscioglimento dell'imputato per irrilevanza del fatto implichi comunque il presupposto di un'accertata responsabilità è affermato anche dalla giurisprudenza:
Sez. 5, n. 16873 del 21/03/2001 - dep. 26/04/2001, PG in proc. Onida ed altri, Rv. 219624). Sarebbe invece possibile quando le nuove fonti di prova (secondo la locuzione leggibile nell'art. 434 cod. proc. pen.) abbiano ad oggetto circostanze incidenti sul giudizio di irrilevanza: quindi la gravita del reato e l'occasionalità del medesimo.
2.3. Orbene, ritiene questa Corte che occorre prendere le mosse dal testo del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, comma 1, a mente del quale "nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". È bene richiamare l'attenzione sul fatto che la norma non prevede una clausola di "compatibilità, sulla falsariga, ad esempio, di quella contenuta nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 34, in tema di disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti morali. Infatti, le disposizioni del codice di rito si applicano indefettibilmente quando manchi una previsione specifica del D.P.R. n. 448 del 1988, e non solo "se compatibili". Piuttosto, sono le modalità dell'applicazione della norma a dover essere conformate, ed adeguate, alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Siffatto rilievo svela l'irricevibilità di ogni interpretazione che affermi la non applicabilità dell'art. 434 cod. proc. pen. prima ancora di verificare se si diano modalità di applicazione che salvaguardino le esigenze educative del minore, stabilendo una sorta di incompatibilità "a priori" tra l'istituto della revoca della sentenza di non luogo a procedere e la sentenza per irrilevanza penale del fatto. Allo stesso modo, segnala l'erroneità dell'evocazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, del procedimento analogico, che si ritiene dal giudice territoriale non applicabile alla materia, posto che mentre le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. non contengono un accertamento della responsabilità, non altrettanto può dirsi della sentenza per irrilevanza penale del fatto. Come rilevato dal ricorrente, al di là della infondatezza dell'assunto coinvolgente la pronuncia emessa ex art. 425 cod. proc. pen., è la espressa previsione dell'applicazione delle norme codicistiche per i casi non direttamente normati dal D.P.R. n. 448 del 1988 a precludere il ricorso al procedimento analogico per risolvere il quesito giuridico che qui si sta esaminando.
La richiamata connotazione della sentenza per irrilevanza del fatto, ovvero il contenere in sè un accertamento del merito (a prescindere dalla controversa applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. nel processo minorile: per l'affermativa vd. Sez. 5, n. 17188 del 20/12/2010, P.G. in proc. D., Rv. 250392; in senso contrario Sez. 1, Sentenza n. 11349 del 17/03/2006, P.M. in proc. "1" ed altri, Rv. 233447), importa che neppure in rapporto alla natura del giudizio formulato dal decidente può ipotizzarsi l'inammissibilità di un suo superamento attraverso la revoca giudiziale.
Deve pertanto essere formulato il seguente principio di diritto: "In tema di processo minorile, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, è suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., in forza del disposto del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1; dal che consegue anche la necessità di adottare modalità applicative dell'art. 434 cod. proc. pen. adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".
3. Calando tali premesse nel caso che occupa, si perviene all'affermazione della illegittimità dell'ordinanza impugnata, perché incorsa in violazione di legge, stante l'applicabilità dell'istituto della revoca alla sentenza emessa ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27, ferma restando la necessità di rinvenire modalità applicative delle relative disposizioni adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Approfondire in questa sede quali siano tali modalità sarebbe un fuor d'opera, considerato che la circostanza posta dal P.M. richiedente alla base della richiesta di revoca manifesta immediatamente l'inesistenza nel caso di specie della necessità di tutelare il minore: la revoca, infatti, è stata richiesta per la sopravvenuta prova dell'essere l'autore del fatto già maggiorenne all'epoca del commesso reato.
Ovviamente, resta del tutto impregiudicato il sindacato del giudice territoriale in punto di novità della prova addotta a sostegno della richiesta di revoca, così come degli ulteriori parametri di valutazione della ammissibilità e della fondatezza di tale richiesta.
4. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014