Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7141 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0.2 NOME DEL POLO TALL NO07 141 LA CORT C SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 19270/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 20082 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DE VO NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo STUDIO D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
POSTE ITALIANE SPA;
intimato avverso la sentenza n. 94/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 14/05/99 R.G.N. 397/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4932 udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da De VO AN, nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, per l'accertamento della nullità del licenziamento intimatogli ai sensi di un accordo integrativo del 1994 prevedente la risoluzione automatica del rapporto al raggiungi- mento della massima anzianità contributiva da parte del lavoratore. Il Tribunale, in particolare, considerava, quanto al primo motivo di appello, che la valutazione comparativa tra norma legale e norma contrattuale nella specie non poteva trovar luogo non trattandosi di fattispecie omogenee, l'una essendo riferibile all'atto di recesso del datore di lavoro, l'altra, invece, riguardando una ipotesi di risoluzione pattizia del rapporto;
quanto al secondo motivo di appello, ritenendo che la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro sino al 65° anno di età, di cui all'art. 6 della legge 407/90, così come modificato dall'art. 1 d.lvo 503/92, non costituiva oggetto di un diritto indisponibile del lavoratore, sì che del tutto legittima doveva apparire la clausola contrattuale diretta ad assicurare la continuità del rapporto 3 sino al conseguimento della massima anzianità contributiva;
quanto al terzo motivo di appello, ritenendo che alfine della applicabilità della norma contrattuale doveva aversi riguardo anche agli anni di servizio riscattati svolti fuori ruolo e non agli anni di effettivo servizio, come ritenuto dall'appellante, per il quale, tutto caso la massima ammessO e non concesso, in ogni era stata da lui anzianità contributiva non maturata. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione De VO AN censurandola con due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. La Società intimata si è costituita con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione degli artt. 12 e 15 delle preleggi, 6 e 8 della legge n. 71/94, 2068 e seg. cod. civ. e 1418, 1° comma C.C., oltre a vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale erronea- mente ha applicato le disposizioni contrattuali che prevedono la facoltà di recesso del datore di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva, contrastando tali disposizioni con il regime legale dei licenziamenti, sul quale non possono prevalere sia per il principio della gerarchia delle fonti, sia perché, quale trattamento in peius del lavoratore;
del resto una tale prevalenza non è ammissibile in difetto di una esplicita deroga legislativa. Con il secondo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione degli artt. 6 e 8 della legge n. 71/94 e dell'art. 4 della legge n. 108/90 rilevando che il Tribunale non ha considerato che il potere del datore di lavoro di recedere ad nutum sorge solo al momento in cui il lavoratore matura i requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, sì che nulla, per violazione dell'art. 1418 c.c. de ritenersi ogni༠.༠.) diversa ipotesi contrattualmente definita. Con il terzo motivo deduce il ricorrente che nel caso concreto, comunque, non erano maturati neanche i requisiti contrattuali. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere a accolto, aderendo quanto affermato da Cass. n. 14763 del 30.12.1999 e Cass. n. 6176 del 13.5.2000, per le quali "al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso al verificarsi di un determinato evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, ne atteso che l'effetto estintivo fosse riconducibile contratto ad un elemento accidentale del inserito, verrebbe meno la possibili validamente per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità dell'elemento accidentale. Pertanto nella nuova regolamentazione legislativa (d.
1. n. 487 del 1993 conv. in legge n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare alle norme di legge imperative e quindi è nulla la previsione contrattuale che prevede la risoluzione automatica del rapporto (senza obbligo di preavviso о di erogare la indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva." A questo dovendosi aggiungere una assorbente ragione, nel senso che, per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato il recesso per volontà delle parti trova una compiuta disciplina nel sistema legale, sia del codice civile, per quanto riguarda 6 di l'ipotesi di dimissioni del lavoratore о normativa risoluzione consensuale, sia nella speciale ovvero nelle disposizioni di legge sui che per la licenziamenti individuali, sì tassatività dei casi in cui il licenziamento può ritenersi legittimo, è precluso alla autonomia privata ogni spazio ad ulteriori ipotesi di recesso legittimo. Gli ulteriori motivi di ricorso, per quanto sopra, devono ritenersi assorbiti. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2001 I il Presidente: A D 0 S Hourly , 1 S ' O . Il Cons. estensore: A 5 L T T L R , O A IL CANCELLIERE A ' N B S 20400 L I E L 3 P D E Depositate in Cancelleria S 7 - D I A 8 I T N dast 16 MAG. 2002 - S S 1 G O 1 N O P E S A E M IL CANCELLIERE I I D G A E A G , D гансо O E O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D 7