Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 2455
CASS
Sentenza 6 luglio 1999

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La sentenza con cui il G.I.P. dichiara l'estinzione del reato per oblazione non è una decisione di non luogo a procedere, ma va considerata come sentenza di proscioglimento dell'imputato e, come tale, deve essere eseguita in luogo della sentenza di condanna, in applicazione della regola dettata dall'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. Infatti tale tipo di decisione non è revocabile in quanto emessa non per ragioni attinenti al merito dell'imputazione, ma per una accertata causa di estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha revocato il decreto penale di condanna emesso, per lo stesso fatto, successivamente a sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 2455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2455
    Data del deposito : 6 luglio 1999

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