Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
La sentenza con cui il G.I.P. dichiara l'estinzione del reato per oblazione non è una decisione di non luogo a procedere, ma va considerata come sentenza di proscioglimento dell'imputato e, come tale, deve essere eseguita in luogo della sentenza di condanna, in applicazione della regola dettata dall'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. Infatti tale tipo di decisione non è revocabile in quanto emessa non per ragioni attinenti al merito dell'imputazione, ma per una accertata causa di estinzione del reato. (Nella specie la Corte ha revocato il decreto penale di condanna emesso, per lo stesso fatto, successivamente a sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 6.7.1999
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Componente SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Componente N. 2455
Dott. ALFREDO TERESI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Componente N. 9200/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LE ST, nata a [...] l'[...]; avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Gorizia in data 29/1/99;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della ordinanza impugnata;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza n. 167/'94 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia dichiarava non doversi procedere a carico di US EV essendo estinto, per intervenuta oblazione, il reato di cui all'art. 1 co. 3 L. 7/8/82, n. 516, del quale era chiamata a rispondere per avere omesso di annotare nei libri contabili, ai fini delle imposte sui redditi relativi all'anno 1982, corrispettivi pari a L. 56.012.000.
Successivamente, con decreto penale n. 15/97 del 17/10/97, divenuto irrevocabile per mancata opposizione, la EV veniva condannata, per lo stesso fatto, alla pena di L.
1.500.000 di ammenda, sicché con apposita istanza chiedeva allo stesso G.I.P., quale Giudice dell'esecuzione, la revoca del detto decreto penale a mente dell'art. 669 c.p.p.. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia - Giudice dell'esecuzione penale- rigettava, con ordinanza del 29/1/99, l'istanza in questione osservando che, a norma dell'art. 669 co. 9 c.p.p., essendosi determinato un contrasto, in ordine allo stesso fatto, fra una sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P. ed un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, è di quest'ultimo che doveva essere ordinata l'esecuzione, stante che relativamente alla prima non poteva formarsi il giudicato. Con la stessa ordinanza veniva dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 co. 9 c.p.p., sollevata dal difensore della EV per presunto contrasto della relativa norma con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che i due diversi trattamenti riservati dalla legge alle ipotesi regolate dal co. 8 e dal co. 9 del menzionato articolo non violerebbero il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge attenendo a situazioni oggettivamente diverse. Avverso l'ordinanza di che trattasi la EV ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
a) che la sentenza di non luogo a procedere per essere, il reato, estinto per oblazione, emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale costituirebbe un provvedimento decisorio definitivo assimilabile ad una sentenza di proscioglimento, perché non revocabile;
b) che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 200 del 28/4/92, avrebbe precisato come la sentenza di non luogo a procedere con la quale il G.I.P. presso una Pretura abbia dichiarato l'estinzione del reato per oblazione sia, in realtà, una sentenza di proscioglimento assimilabile ad una decisione emessa a norma dell'art. 469 c.p.p., sicché dovrebbe ritenersi avere effetto preclusivo dell'esercizio di altra azione penale per lo stesso fatto di reato;
c) che, quindi, alla fattispecie in esame avrebbe dovuto essere applicata la norma di cui all'art. 669 co. 8 c.p.p., in virtù della quale avrebbe dovuto essere ordinata l'esecuzione della sentenza di non luogo a procedere e revocato il decreto penale di condanna;
d) che in caso di diversa interpretazione delle norme in esame, quella prevista dall'art. 669 co. 9 c.p.p., applicata, dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e gli atti dovrebbero essere trasmessi alla Corte Costituzionale per il giudizio sulla relativa questione.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché giuridicamente fondato. A norma dell'art.669 co. 8 c.p.p., e salvo quanto previsto dagli artt. 69 co. 2 e 345 c.p.p. [che attengono ai casi di sentenze di non doversi procedere per morte dell'imputato o per difetto di una delle condizioni di procedibilità dell'azione penale], "se si tratta di un a sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il Giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, revocando la decisione di condanna". Il co. 9 dello stesso articolo di legge stabilisce che "se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il Giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto". Nel caso in esame, per lo stesso fatto di reato sono stati emessi, nei confronti della EV, una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Gorizia, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputata per essere il reato estinto per oblazione e, successivamente, un decreto penale di condanna del medesimo G.I.P..
Il Giudice dell'esecuzione penale ha ritenuto che il conflitto fra tali provvedimenti dovesse essere risolto, in applicazione della norma di cui all'art. 669 co. 9 c.p.p., ordinando l'esecuzione del decreto penale di condanna che prevarrebbe sulla sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Gorizia, avendo il primo, a differenza della seconda, efficacia di giudicato. Tale soluzione non può esser condivisa.
Questa Corte ha già affermato il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere, pur se non ricompresa fra quelle di cui agli ara. 648 e 649 c.p.p. formalmente preclusive di un secondo giudizio, impedisce ugualmente l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto e contro la stessa persona, ove in concreto manchino le condizioni per la sua revocabilità e se tale sentenza è stata emessa per estinzione del reato, il detto effetto preclusivo è irreversibile, al pari di quello di cui all'art. 649 c.p.p., non potendosi configurare neppure in via ipotetica la sopravvenienza di presupposti per un nuovo esercizio dell'azione penale (v. conf Cass. Sez. VI, 8/11/96, Privitera).
A mente dell'art. 434 c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata solo se ed in quanto dopo la sua pronuncia siano sopravvenute o si siano scoperte nuove fonti di prova che, da Sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio dell'imputato, dal che deve dedursi, da un canto, che la revocabilità di tale tipo di decisione è limitata al caso di sopravvenienza o scoperta di fonti di prova nuove in ordine alla responsabilità dell'imputato per il fatto di reato a suo tempo ascrittogli (v. conf. Cass. Sez. I, 6/10/92, La Spada) e, dall'altro, che le sentenze di non luogo a procedere per dichiarata estinzione del reato non sono revocabili e debbono essere equiparate a quelle di proscioglimento di cui all'art. 669 co. 8 c.p.p.. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 200 del 28/4/92, citata ma male interpretata nel provvedimento impugnato, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 co. 9 c.p.p., sollevata per presunto contrasto della relativa norma con l'art. 3 della Costituzione, ha affermato che la sentenza con cui il G.I.P. di una Pretura dichiara l'estinzione del reato per oblazione non è una decisione di non luogo a procedere, ma va considerata come sentenza di proscioglimento dell'imputato e, come tale, deve essere eseguita in luogo della sentenza di condanna in applicazione della regola dettata dall'art. 669 co. 8 c.p.p.. Tale principio di diritto, formulato con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere per oblazione emessa dal G.I.P. della Pretura in un procedimento in cui non esiste l'udienza preliminare, deve ritenersi applicabile -a maggior ragione- all'analoga sentenza di non luogo a 91 procedere pronunciata dal G.I.P. del Tribunale in sede di udienza preliminare, non essendo tale tipo di decisione revocabile in quanto emessa non per ragioni attinenti al merito dell'imputazione, ma per una accertata causa di estinzione del reato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente degli altri che, quindi, non debbono essere esaminati.
Alla luce delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
della sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per oblazione, recante il n. 167/94 e divenuta irrevocabile il 28/3/95, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Gorizia nel confronti di US EV, deve essere ordinata l'esecuzione e del decreto penale di condanna n. 15/97 nei confronti della stessa emesso, per il medesimo fatto, il 17/10/97, va disposta la revoca.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, quale Giudice dell'esecuzione, in data 29/1/99;
dispone l'esecuzione della sentenza n. 167/94, di non luogo a procedere per essere il reato estinto per oblazione, emessa dallo stesso G.I.P. nel confronti di US EV;
revoca il decreto penale di condanna della EV per lo stesso reato, emesso dal medesimo G.I.P. il 17/10/97 con il n. 15/97. Così deciso in Roma, il 6 Luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1999