Sentenza 8 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11939 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA1 1939/02 IN NON DEL I POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE ____ D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19938/99Dott. Rafaele CORONA - Presidente Consigliere Cron. 29548 Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 3179 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.25/01/02 - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: CORRADINI SPA, in persona del suo Amm.re PAVESI FABIO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEdomiciliato in ROMA VIA F.PAOLUCCI DE elettivamente PIERO Richiesta copia studio ---- CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato Sole dal-Sig. wwwww € 1,55CRISTINA per diritti €. SANDULLI, difeso dagli avvocati MARIA ---108 AGO 2002 IL CANCELLIERE GARDELLA, ALESSANDRO MENNA, giusta delega in atti;
- ricorrente 0.77 1.1500 CANCELLE
contro
CESPA DITTA, COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SPAVONE, in - persona del titolare SPAVONE LUIGI, elettivamente VLE DELLE MILIZIE 38, presso lodomiciliato in ROMA 2002 studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo ___ 126 difende unitamente all'avvocato ANTONIO GUIDONE, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 920/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2/3/88 la ditta CESPA, in persona del suo titolare Luigi Spavone, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la spa NI, corrente in EN (Piacenza) deducendo che nell'ottobre 1986, conducendo in leasing con opzione di riscatto un'autogru NI, aveva chiesto alla detta società l'intervento di un tecnico per la riparazione del cambio;
che la riparazione, eseguita nel dicembre 1986 e per la quale la CESPA aveva corrisposto la complessiva somma di lire 12.715.800, non era stata correttamente effettuata, tanto che l'automezzo si era di nuovo bloccato;
che, fatto ricorso all'officina CO, questa aveva emesso in data 4/1/88 fattura di lire 8.614.000. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivati dalla mancata utilizzazione dell'automezzo nel periodo di fermo tecnico e dal pagamento delle rate di leasing nel suddetto periodo. La convenuta si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per tardiva denunzia dei vizi, e per intervenuta prescrizione. In via riconvenzionale, domandava la condanna della CESPA al pagamento di lire 2.828.696 per fatture rimaste insolute. Espletati l'interrogatorio libero delle parti e la prova testimoniale, l'avv. Vecchione, procuratore della NI, dismesso il mandato, interveniva in causa chiedendo il riconoscimento delle proprie spettanze professionali. Con sentenza 23/2/94 il Tribunale di Napoli condannava la NI a pagare alla CESPA la somma di lire 8.269.260; dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale della NI perché abbandonata;
dichiarava inammissibile l'intervento dell'avv. Vecchione. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza 13/4/93 rigettava sia l'appello principale della NI che l'appello incidentale della CESPA. Contro la sentenza la NI ha proposto ricorso per cassazione per otto motivi. La CESPA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt.88, 101, 116, 96 c.p.c.per non avere il giudice d'appello rilevato la grave violazione del contraddittorio derivante dal fatto che la ricorrente, società NI, dopo l'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti, non aveva potuto svolgere alcuna attività difensiva (tant'è che la sentenza aveva ritenuto l'abbandono della domanda riconvenzionale) perché indotta a ritenere, in base ad errate assicurazioni della controparte e alla mancata informazione da parte del proprio legale, che la causa era stata abbandonata a seguito di accordo extraprocessuale. La censura va disattesa. Ha osservato la Corte napoletana che la doglianza mossa dalla NI con l'appello, basata sull'assunto secondo cui vi era stato tra le parti un accordo stragiudiziale in virtù del quale la causa sarebbe stata abbandonata e ciascuna avrebbe provveduto a versare le competenze al proprio difensore, era rimasta sfornita di prova. Ha inoltre osservato e sul punto non vi è censura che le circostanze denunciate, se - vere e reali. potevano avere rilevanza in altra sede, attenendo ai rapporti tra avvocato e cliente, mentre non ne avevano nella causa in corso, in cui la difesa era stata assicurata. Trattasi di due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, e delle quali una soltanto è stata censurata. Ne consegue che la censuma + rivolta contro l'altra è inammissibile per mancanza di interesse (Cass. Sez. Un. 1484/97; nonché Cass.3951/98). -Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizi di II motivazione con riferimento agli artt. 19 e 20 c.p.c. per avere la sentenza disatteso ее dolla l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dala ricorrente, erroneamente ritenendo che questa non aveva contestato tutti i criteri di collegamento stabiliti per la determinazione della competenza territoriale in tema di obbligazioni nè indicato il giudice ritenuto competente. Risultava, invece, dalla comparsa di risposta della ricorrente che questa aveva fatto presente non solo che la propria sede si trovava a EN (Piacenza), ma che in tale luogo aveva avuto conclusione ed esecuzione il contratto. Anche tale censura va disattesa. Contrariamente a quanto si afferma col ricorso, la NI, con la comparsa di costituzione e risposta (riportata testualmente dalla sentenza), non aveva contestato tutti i criteri di collegamento per la determinazione della competenza territoriale né aveva indicato specificamente il giudice ritenuto competente, ma si era limitata ad affermare che la sua sede era fuori Napoli e che ogni rapporto si era svolto fuori Napoli. Bene ha fatto, pertanto, il giudice d'appello a rigettare l'eccezione, non senza sottolineare che, comunque, il luogo della conclusione del contratto d'opera era da individuarsi a Napoli, posto che la riparazione dell'autogru era stata iniziata a Barra (Napoli), sicché a nulla rilevava il fatto che il cambio fosse stato poi smontato e spedito a Piacenza per i controlli del caso. III Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché il difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda + 6 riconvenzionale, che, secondo la ricorrente, il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto abbandonata, non considerando che l'inattività della parte non equivale a rinunzia tacita alla domanda, sulla quale il giudicante deve in ogni caso provvedere facendo riferimento alle originarie richieste. Anche tale doglianza va respinta. Risulta dall'impugnata sentenza che la corte territoriale ha respinto la riconvenzionale della NI non solo perchè, in base alla condotta processuale della parte, doveva ritenersi tacitamente rinunziata (la NI, dopo l'espletamento della prova testimoniale, non aveva più coltivato il giudizio), ma perché e tale seconda ratio decidendi non è censurata essa non aveva fornito nessuna prova in ordine al- credito che formava oggetto della riconvenzionale, fondato su fatture (contestate dalla controparte) che, com'è noto, “nessuna valenza autonoma hanno nel processo di cognizione, trattandosi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale" -IV Con il quarto motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt. 112, 115 c.p.c.; 2226, 2222, 1362, 1363, 1346 c.c.) e vizi della motivazione censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la ricorrente responsabile della rottura dell'autogru perchè aveva effettuato una cattiva riparazione. Tale giudizio di responsabilità era basato, ad avviso della ricorrente, su un presupposto indimostrato ed illogico, e cioè che dopo la riparazione l'autogru si era di nuovo bloccata dopo poche ore di funzionamento. La sentenza, però, non aveva spiegato la ragione per cui la CESPA, pur essendosi verificato il nuovo guasto dopo poche ore di funzionamento dall'eseguita riparazione, aveva atteso oltre un anno per far effettuare dalla ditta CO la nuova riparazione;
né aveva tenuto conto che tra la riparazione effettuata dalla NI (conclusasi nel dicembre 1986) ed il successivo intervento eseguito, sempre sul cambio dell'automezzo, dall'officina CO (avvenuto nel gennaio + 7 1987), erano trascorsi ben 13 mesi;
né aveva chiarito in base a quali elementi aveva ritenuto che sin dall'origine il guasto del cambio era dovuto al difetto della centralina elettrica, laddove alla NI era stato richiesto soltanto un intervento meccanico (come risultava dagli ordini dell'ottobre 1986) mentre la centralina era rimasta sempre a Napoli. Col medesimo motivo si censura la sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza dei vizi e di prescrizione. I due profili di censura vanno esaminati in ordine inverso a quello in cui sono stati prospettati. -eLa decadenza è stata esclusa in base ad un fatto preciso accertato in causa non contestato dalla ricorrente, che si è limitata a censurare la valutazione dell'interrogatorio libero effettuata dal giudicante - e cioè che, la CESPA, dopo che la NI aveva eseguito la riparazione ed appena si evidenziarono i vizi della riparazione stessa con la rottura del filtro del convertitore, non solo aveva informato il tecnico di zona della società, ma, di fronte alla rappresentata necessità di autorizzazione della NI da parte del detto tecnico, aveva anche chiesto, con telex 22/5/87, il benestare per l'intervento. La prescrizione è stata esclusa in base all'incontestabile considerazione che dalla data del telex (22/5/87) alla data della notificazione della citazione (2/3/88) non era decorso un anno. Nel merito, risulta dalla sentenza che il giudice d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità a carico della ricorrente già espresso dal primo giudice osservando, da un lato, che trattandosi di un contratto d'opera, la NI era tenuta ad un obbligazione di risultato e, quindi, ad eliminare il guasto, meccanico o elettrico che fosse, dall'altro che tutti gli elementi raccolti (prova testimoniale, documentazione ☑ intrcorsa tra le parti, interrogatorio libero) dimostravano che la NI non aveva eliminato il guasto, nonostante la riparazione. Trattasi di ragioni logiche che sorreggono congruamente la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, che, come tale non può essere sindacata in questa sede in base a rilievi che, come nella specie, tendono a prospettare soltanto una valutazione favorevole alla parte. Tutti i profili di censura vanno perciò disattesi. V - Per la stessa ragione non può essere accolto il quinto motivo, col quale si denuncia l'illogicità della sentenza per avere da un lato ritenuto inutile la riparazione effettuata dalla ricorrente e, dall'altro, che il teste LE aveva riferito che nei vari lassi di tempo tra le riparazioni la macchina aveva funzionato, non avendo il giudice d'appello tenuto conto che era contraddittorio che una macchina mal riparata potesse funzionare per 13 mesi (tal'era l'intervallo tra la riparazione NI e la riparazione CO). Ancora una volta vengono mossi rilievi di merito che non sono ammissibili in queste sede. VI - Col sesto motivo si lamenta l'inosservanza dell'art. 184 legge fallimentare, per non avere la sentenza tenuto conto, nel liquidare il danno, della falcidia del 40%, da applicarsi obbligatoriamente in relazione all'avvenuto concordato preventivo richiesto dalla NI in corso di causa. La censura è inammissibile non risultando censurata la considerazione in base alla quale il giudice d'appello ha disatteso la richiesta della ricorrente e cio che, era “del tutto indimostrato" il corrispondente motivo d'appello. . . + VII Anche il settimo motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare la - statuizione relativa alle spese, che non è sindacabile in questa sede se non nel caso, che nella specie non ricorre, in cui risulti violato il principio della soccombenza. VIII L'ottavo motivo, col quale si lamenta il mancato accoglimento della richiesta prova testimoniale tendente a dimostrare la violazione del contraddittorio, è privo di autonoma rilevanza essendo connesso con il primo motivo. Resta, pertanto, assorbito dal rigetto del primo motivo. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 25 gennaio 2002 L'estensore Il presidente репти IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talaricole DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 58. AGO.2002 1095 129,11 IL CANCELLIERE C1 Lele zco 14507 30,88 Agenzia delle Entrate Ufficio di Romz 7. 12 тот. 160, 10TOT. • in 1992Iscritto a polo it Art. n......