Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
L'esercizio di giuochi d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati (nella specie, videopoker), non più soggetti alla sanzione penale prima prevista dall'art. 110 del R.D. n. 773 del 1931 per effetto della depenalizzazione operata dalla L. n. 266 del 2005, configura il reato di cui all'art. 4, comma quarto, L. n. 401 del 1989, in applicazione dell'art. 9, comma primo, della L. n. 689 del 1981 attesa la natura speciale della norma sanzionatoria penale rispetto a quella amministrativa contemplata dall'art.110, comma nono, R.D. n. 773 del 1931. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di alcuni apparecchi videopoker e del locale ove erano installati, ravvisando il nesso di pertinenzialità tra detti beni ed il reato di cui all'art. 4 L. n. 401 del 1989).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2007, n. 26077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26077 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 13/03/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 211
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36606/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC EG, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 5.6.2006 dal tribunale per il riesame di Napoli.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 5.6.2006 il tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 30.3.2006 con cui il gip. napoletano aveva sottoposto a sequestro preventivo otto videogiochi del genere proibito, nonché il locale adibito a circolo ricreativo ove gli apparecchi erano istallati, somme di denaro, tavoli da biliardo, tavoli da gioco con panno verde e mazzi di carte francesi e napoletane, ravvisando la configurabilità dei reati di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 86, 88 (T.U.L.P.S.), artt. 718 e 719 c.p., L. n. 401 del 1989, art. 4 a carico del gestore del locale,
EG CE.
In particolare, il tribunale ha osservato che:
- al momento del sopralluogo (23.3.2006) nel locale erano istallate quattro telecamere collegate all'esterno per la videosorveglianza degli avventori;
- quattro dei videogiochi caduti in sequestro riproducevano il gioco del poker, sicché era integrato il reato previsto dal novellato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110;
- sotto il bancone della reception era istallato un pulsante, il cui azionamento consentiva di resettare le apparecchiature elettroniche al fine di trasformare i videopoker in apparecchi da gioco lecito;
- secondo le dichiarazioni rese sul luogo e nell'immediatezza del fatto da US AR, IO AR e TT RO, coloro che intendevano utilizzare i videopoker chiedevano al gestore di attivare la partita col predetto telecomando a infrarossi e alla fine del gioco pagavano al gestore la differenza tra le partite vinte e quelle perse;
- era anche integrato il fumus del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4;
- infine, secondo le dichiarazioni rese dagli avventori presenti, sussisteva anche il reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p., e le somme di denaro sequestrate dovevano ritenersi provento di tale reato;
- vi era la necessità di mantenere a fini preventivi il sequestro di tutto il locale, in quanto funzionalmente organizzato a occultare l'esercizio di giochi d'azzardo;
- il sequestro andava mantenuto anche in vista della confisca prevista dalla legge.
2 - Il difensore del CE ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.
In buona sostanza sostiene che:
a) l'utilizzo dei videopoker vietato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 non integra il reato di cui alla predetta L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, ma solo quello previsto dagli artt. 718 e 719 c.p. ove ricorra concretamente anche il fine di lucro;
b) le dichiarazioni rese dagli avventori, in quanto rilasciate da persone indagabili (e poi effettivamente indagate) in violazione dell'art. 63 c.p.p. non potevano essere utilizzate;
c) la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 è ormai depenalizzata;
d) in caso di confisca facoltativa - com'è quello di specie - il sequestro preventivo è ammesso solo per le cose pertinenti al reato quando non appartengono a persone estranee al reato. Chiede pertanto il dissequestro quanto meno del locale e delle apparecchiature diverse dai quattro videopoker.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è parzialmente fondato.
Va anzitutto osservato che alla data del sopralluogo e del susseguente sequestro (23.3.2006) il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 era ormai depenalizzato, giacché la L. 23 dicembre 2005, art. 1, comma 543, (legge finanziaria 2006, entrata in vigore il 1.1.2006) ha modificato lo stesso art. 110, comma 9, sostituendo la sanzione penale dell'ammenda con sanzioni amministrative pecuniarie.
In secondo luogo, anche la sanzione per la mancanza di licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86, è di carattere amministrativo pecuniario per effetto dell'art. 17 bis dello stesso testo unico, introdotto dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art.
3. Infine, ritiene il collegio che il tribunale del riesame non abbia legittimamente accertato il fumus del reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p. in ordine all'elemento essenziale dello scopo di lucro, non potendo a tal fine utilizzare, neppure in sede cautelare, le dichiarazioni rese dagli avventori del circolo ricreativo, atteso che questi non sono stati sentiti con le garanzie previste per gli indagati dall'art. 63 c.p.p.. Resta quindi correttamente accertato solo il fumus del reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4, (non quello relativo al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, che è richiamato solo dal comma 4 bis del citato art. 4, per il quale manca qualsiasi motivazione e anzi addirittura una specifica contestazione). Al riguardo occorre infatti osservare che dopo la depenalizzazione del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 non c'è dubbio che l'esercizio di giochi d'azzardo vietati dallo stesso art. 110 resta soggetto alla sanzione penale prevista dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 della suddetta L. n. 401 del 1989, dovendosi ritenere che questa disposizione penale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, ha carattere speciale rispetto alla disposizione amministrativa del ripetuto art. 110. In tal senso deve ritenersi superata la giurisprudenza formatasi sul tema prima della depenalizzazione dell'art. 110 (v. Cass. Sez. 3, n. 1620 del 3.4.1 99, Moauro, rv. 205978; Cass. Sez. 3, n. 10642 del 3.9.1999, De Martino, rv. 214040; Cass. sez. 3, n. 1951 del 16.1.1998, Forte, rv. 210135; Cass. Sez. 3, n. 1068 del 10.12.1996, Aceti, rv. 207038; Cass. Sez. In. 33033 dell'11.7.2003, Vitello, rv. 225976).
Da quanto sin qui osservato deriva che la impugnata ordinanza, col relativo sequestro, deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato (depenalizzato) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.110; mentre deve essere annullata con rinvio in relazione al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.. Resta fermo invece il sequestro dei videopoker e del locale in ordine al reato di cui alla L. n. 401 del 1999, art. 4, comma 4, essendo indubbio il rapporto di pertinenzialità tra tali cose sequestrate e il reato stesso, e non risultando l'appartenenza a terzi delle cose medesime. Il giudice del rinvio dovrà invece accertare, oltre al fumus del reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p., anche il rapporto pertinenziale tra le altre cose sequestrate e i reati astrattamente configurabili in questa fase cautelare.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla fattispecie di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e con rinvio al tribunale di Napoli in ordine al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007