Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL EV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato NI P. PANARITI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO NI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO CECCHELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 294/00 del Giudice di pace di PISA, emessa il 18/05/00 e depositata il 06/06/00 (R.G. 858/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/11/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità e, comunque manifestamente infondato il ricorso.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
1. - Il giudice di pace di Pisa, con sentenza 6.6.2000, ha accolto solo in parte l'opposizione a decreto d'ingiunzione proposta da EV LI.
Ha ridotto a 1.500.000 di lire il corrispettivo dovuto a NI CC cui l'opponente aveva ordinato lavori da eseguire in un proprio appartamento.
2. - EV LI ha chiesto la cassazione della sentenza. NI CC ha resistito con controricorso.
3. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in Camera di consiglio e sia dichiarato inammissibile o rigettato perché il motivo per cui è stata chiesta la cassazione non rientra tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., in relazione a sentenza del giudice di pace.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso contiene un motivo.
2. - La cassazione della sentenza impugnata è chiesta per vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132 n. 4 dello stesso codice).
Il ricorrente sostiene che la decisione si basa su argomenti in contraddizione tra loro.
La contraddizione si anniderebbe in ciò.
Il giudice di pace ha ritenuto che i lavori eseguiti dal CC gli fossero stati tutti ordinati dal ricorrente.
Risultava invece dalle stesse dichiarazioni rese dal CC che parte dei lavori egli li aveva eseguiti su richiesta della conduttrice dell'appartamento.
Quindi nel calcolo del corrispettivo non si sarebbe dovuto tenere conto di quei lavori e perciò quel corrispettivo non lo si sarebbe dovuto determinare facendo riferimento alla misura del compenso originariamente chiesto dallo stesso CC.
3. - Il motivo non rientra tra quelli che possono essere esaminati da questa Corte nel giudizio sulla impugnazione della sentenza del giudice di pace per violazione di legge.
Determinare il corrispettivo dovuto ad un lavoratore autonomo per la prestazione eseguita ed accertare se la prestazione eseguita è stata concordata tra le parti costituisce un giudizio che in ogni suo aspetto deve essere compiuto secondo equità, se la causa ha un valore inferiore a quello stabilito dal secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ.. Certo, il giudice di pace deve esporre gli argomenti in base ai quali è pervenuto alla propria decisione ed essi non debbono rivelarsi intrinsecamente illogici o in contraddizione tra loro. Ma ciò nel caso non è avvenuto.
La sostanza del ragionamento del giudice di pace è stata che erano stati alla fine eseguiti lavori più consistenti di quelli cui l'attuale ricorrente aveva pensato di limitarsi e che più congruo corrispettivo era, anziché quello di 520 mila lire offerto dal ricorrente e già corrisposto, quello che comportava un ulteriore esborso di 1.500.000 lire.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - Le spese del giudizio di Cassazione debbono essere sopportate dal soccombente e sono liquidate nel dispositivo.
Gli onorari, liquidati in 400 Euro, vanno aumentati del 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, con gli accessori come per legge, liquidando tali spese in complessivi 500 Euro, 100 per spese e 400 per onorari, questi maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali, oltre che degli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004