Sentenza 16 gennaio 1998
Massime • 1
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, sia che si svolga in forma organizzata, mediante stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che abbia luogo senza organizzazione, integra gli estremi delle contravvenzioni di cui agli att. 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/1998, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE Presidente del 16/1/1998
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 94
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 20509/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TE NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 3 Marzo '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
Udito l'Avv. Alfredo Angelucci, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Siracusa in data 18 Marzo '94 NT OR veniva condannato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestatagli, alla pena principale di tre mesi di arresto ed ottocentomila lire di ammenda, a quella accessoria di legge ed alla confisca dei videogiochi in sequestro, quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 718, 719 n. 2 c.p. e 110 co. 3 e 4 T.U.L.P.S., contestatigli per avere, quale titolare del locale pubblico "Happy days" sito in Siracusa, tenuto - fino al 16/8/'93 - un gioco di azzardo, previa installazione e mantenimento in funzione di otto videogiochi del tipo "videopoker".
Avverso tale decisione l'imputato proponeva impugnazione chiedendo, previa la rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale al fine di disporre perizia tecnica sui video-giochi in sequestro, la assoluzione con formula piena dai reati ascrittigli, non dovendo, quelli effettuabili a mezzo di dette macchine, essere qualificati come giochi di azzardo.
La Corte di Appello di Catania, previa effettuazione di perizia tecnica sui videogiochi in sequestro, confermava, con sentenza del 3/3/'97, l'impugnata decisione, osservando che la responsabilità dell'imputato, in ordine ai reati dei quali è chiamato a rispondere, era stata correttamente affermata, ed andava ribadita, in quanto:
a) il verbalizzante GL, giocando con le macchinette poi sequestrate, aveva notato che alcune di esse consentivano di giocare a "poker", con possibilità di vincere un numero di partite superiore a tre;
b) un interruttore nascosto sotto il bancone del gestore - azionabile a richiesta dei giocatori - permetteva l'esercizio del "poker",
c) la perizia tecnica di ufficio aveva accertato che, ad onta della vetustà degli apparecchi in esame, era possibile effettuare partite di "poker", che va considerato come gioco d'azzardo. Contro la sentenza di secondo grado il OR ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che il fatto ascrittogli avrebbe dovuto essere dai Giudici di merito qualificato a norma della L. 17/12/'86, n. 904, in virtù della quale non costituirebbe reato non potendo essere vinte, con i videopoker in sequestro, più di dieci partite;
b) che in ogni caso l'utilizzo delle regole del "poker" non basterebbe per far considerare d'azzardo il gioco che con le dette macchine poteva essere fatto;
c) che la sua responsabilità penale, in ordine ai reati ascrittigli, sarebbe stata ritenuta con motivazione inidonea che non avrebbe tenuto conto di quanto emerso dalla perizia d'ufficio in ordine all'impossibilità di modificare le regole del gioco che erano conformi a legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato.
I "videogames", i "bingo", le "slotmachines" e, altresì, i "videopokers" costituiscono congegni automatici da gioco d'azzardo individuati come tali dall'art. 110 T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 1 L. 17/12/'86, n. 904 che, quindi, non costituisce norma distinta da quella del citato T.U.L.P.S., ma norma modificatrice dell'art. 1 del citato T.U..
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici, come i "videopokers", sia che si svolga in forma organizzata, mediante stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che abbia luogo senza organizzazione alcuna, integra gli estremi delle contravvenzioni previste dagli artt. 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S.(conf. Cass. sez. III, 31/7/'96, Moauro). Nella fattispecie in esame, dunque, il fatto ascritto al OR appare giuridicamente qualificato in modo corretto. Nel merito, in particolare in ordine alla utilizzazione della macchinette in sequestro per il gioco di azzardo, la sentenza impugnata è motivata in maniera adeguata, corretta e logica, fondata sulla testimonianza del verbalizzante che, dopo avere utilizzato le dette macchine, aveva riferito come alcune di esse dessero la possibilità di vincere un numero di partite superiore a tre e sulla rilevata esistenza di un interruttore, nascosto sotto il bancone, azionando il quale a richiesta dei giocatori, le macchinette in questione davano la possibilità di effettuare partite di "poker", circostanza confermata dalla disposta perizia tecnica d'ufficio. Rileva, però, questa Corte che la contravvenzione di cui allo art. 110 T.U.L.P.S., punibile soltanto con la ammenda e contestata come commessa fino al 16/8/'93, è prescritta essendo spirato il termine massimo di tre anni previsto dalla legge, sicché l'impugnata decisione va annullata senza rinvio nel relativo capo, con conseguente eliminazione della pena di L. 300.000 di ammenda per essa irrogata all'imputato a titolo di continuazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 3/7/97 nei confronti di NT OR, nel capo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. [lett. b) della rubrica] perché estinta per prescrizione ed elimina la pena di L. 300.000 di ammenda per essa inflitta;
rigetta, nel resto, il ricorso dal OR proposto contro la detta sentenza.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998