Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del Tribunale del riesame è solo il pubblico ministero presso l'organo decidente e non anche quello che ha richiesto il sequestro, qualora svolga le proprie funzioni presso diverso tribunale del distretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 36882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36882 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 957
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 040201/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) EN IO, N. IL 05/03/1967;
avverso ORDINANZA del 28/09/2006 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 13.5.05, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da AL FA avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di Larino il 20.4.05, avente ad oggetto immobili realizzati arbitrariamente sul demanio marittimo, in violazione dell'art. 1161 c.n., respingeva il gravame.
Avverso tale decisione, il AL proponeva ricorso per Cassazione, definito con sentenza del 20.10.05 di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte di legittimità rilevava che la motivazione del provvedimento impugnato doveva ritenersi meramente apparente, in quanto del tutto carente nella indicazione delle ragioni fondamentali e determinanti, sotto il profilo logico- giuridico, ai fini della valutazione della sussistenza sia del fumus commissi delicti, sia del periculum in mora. In particolare, i giudici di legittimità, premessa la complessità della vicenda, che aveva riguardato il sequestro preventivo di numerosi manufatti realizzati nella stessa zona in epoca remota, segnalavano la mancata indicazione, da parte dei Giudici del riesame, della natura demaniale del terreno sul quale è stato specificamente realizzato il manufatto oggetto del sequestro;
omissione che non consentiva di valutare la ricorrenza, nel caso di specie, del fumus commissi delicti. Quanto al periculum in mora, i Giudici di legittimità rilevavano ancora il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, stante l'omessa specificazione degli elementi di fatto e di diritto che rendevano concreto ed attuale il prospettato pericolo dell'aggravarsi delle conseguenze del reato determinato dalla disponibilità del bene da parte degli occupanti.
Con ordinanza del 28 settembre 2006, il Tribunale di Campobasso, in sede di rinvio, accoglieva l'istanza di riesame e, per l'effetto, annullava il provvedimento di sequestro del 20.4.05. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino che, con un primo motivo, censura la decisione del tribunale che avrebbe richiamato ed applicato una disposizione di legge regionale (n. 28 del 27.9.06, entrata in vigore il 16.10.06) che, al momento della decisione (28.9.06) e della pubblicazione (9.10.06) dell'ordinanza impugnata, non era ancora in vigore. Si tratta del sesto comma dell'art. 12 di detta Legge, che avrebbe fornito una interpretazione autentica della L.R. 5 maggio 2006, n. 5, art. 3, comma 1, in tema di delimitazione dell'area demaniale marittima nel Comune di Termoli. A prescindere dall'esattezza dell'interpretazione di tale normativa da parte del tribunale, rileva, il P.M. ricorrente, l'abnormità del provvedimento impugnato, che avrebbe richiamato ed utilizzato una norma ancora non in vigore e, all'atto della deliberazione, neanche pubblicata. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'interpretazione della L.R. n. 5 del 2006, posta dal tribunale a fondamento della decisione, e l'incompetenza della Regione Molise a legiferare in materia di demanio, rimasta di esclusiva pertinenza dello Stato. Interpretazione che ha inteso attribuire alla Regione il potere di determinare i limiti del demanio statale, laddove, viceversa, la legge in questione intenderebbe solo disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione dei beni demaniali in questione e la ripartizione di tali funzioni tra Regione e Comuni. Conclude, quindi, il ricorrente, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il ripristino del sequestro preventivo dei beni in questione.
Con memoria del 27 ottobre 2006, AL FA contesta i contenuti del ricorso e, in subordine, ove questa Corte dovesse ritenere fondati i motivi proposti dal P.M., propone ricorso incidentale avverso il richiamato provvedimento del Tribunale di Campobasso, sul rilievo che i Giudici non si sarebbero uniformati ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità in tema di "fumus" e di "periculum".
Con successiva memoria del 13 maggio 2007, il AL ribadisce le proprie osservazioni e richieste.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Larino è inammissibile.
Questa Corte, con sentenza n. 5341/07, con riguardo ad altro ricorso proposto dalla stessa Procura di Larino avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Campobasso ha annullato il decreto di sequestro preventivo di immobile, emesso, nei confronti di altro soggetto, dal Gip presso il Tribunale di Larino, in vicenda del tutto identica a quella che oggi interessa, ha affermato che: "In tema di misure cautelari reali non è stato modificato, diversamente da quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652, art. 3, per le misure cautelari personali (con il riferimento al "Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura"), il principio generale per cui la partecipazione all'udienza e la possibilità di impugnare, con ricorso per Cassazione, i provvedimenti emessi dal tribunale in sede di riesame o d'appello competono solo al procuratore della Repubblica presso l'organo decidente". Di qui la declaratoria d'inammissibilità di quel ricorso in quanto proposto dal P.M. presso il Tribunale di Larino, cui non competeva d'impugnare un provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso.
Tale principio questa Corte integralmente condivide, di guisa che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile. Ugualmente inammissibile deve essere dichiarato il ricorso proposto da AL FA.
In tema d'impugnazioni, invero, questa Corte ha affermato che: "deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per Cassazione, ne' è possibile desumere dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità". (Cass. n. 30597/01). La declaratoria d'inammissibilità del ricorso del AL ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente AL FA al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007