Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 06 03 /02 REPUBBLICA I A -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6473/99 Dott. Fernando LUPI n. 1615 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Cro Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.17/10/01 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AN UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio dell'avvocato MACEDONIO VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PROSPERI VALENTI 3904 FAUSTO MARIA, PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 12665/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/07/98 R.G.N. 63461/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto o inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 25 novembre 1997/2 luglio 1998 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da UI IA avverso la sentenza dell'11 novembre 1993, con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda dal signor IA proposta, nei confronti dell'INPS, per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno di invalidità, rifiutato in sede amministrativa. I giudici di secondo grado condividevano le conclusioni del consulente tecnico da essi nominato, conclusioni che ritenevano sostanzialmente coincidenti con quelle del CTU di primo grado. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre, formulando due motivi di censura, UI IA. L'INPS ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 della legge n. 222/84 e art. 149 disp. att. c.p.c.), la difesa del ricorrente deduce che il CTU dott. EL ha affrontato in maniera del tutto superficiale la questione della incidenza delle malattie sulla specifica capacità di lavoro dell'assicurato, così come richiesto dall'art. 1 della legge 12 luglio 1984 n. 222, non tenendo conto che l'attività di muratore, svolta dallo IA, è tra le più usuranti e faticose in assoluto. Il CTU avrebbe, inoltre, omesso di valutare le patologie nel loro complesso, omettendo di accertare, con riferimento alle fratture dell'omero, se l'assicurato fosse ambidestro o mancino, non valutando adeguatamente l'età avanzata dello stesso né l'aggravamento certificato da reperti e cartelle 3 cliniche acquisiti agli atti del processo. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale non ha valutato l'aspetto usurante dell'attività lavorativa, in relazione alla capacità specifica di lavoro, aspetto trascurato anche dal CTU, che non aveva risposto all'apposito quesito. Il ricorso, i cui due motivi si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, non è fondato. Il Tribunale ha riportato la diagnosi conclusiva del CTU (esiti di intervento di ernia inguinale destra;
cardiopatia sclerotica ipertensiva di lieve entità; artropatia degenerativa cervico lombare con deficit dei movimenti di circa 1/4-1/5 e assenza di impegno radicolare periferico;
non rilevanti deformità scoliotiche;
esiti di frattura e rifrattura omero sinistro al terzo medio inferiore trattata chirurgicamente con sintesi in situ e limitazione dei movimenti del gomito e della spalla sinistra agli estremi gradi;
esiti di frattura quinto dito mano sinistra con lieve atteggiamento stabile di semiflessione (circa 25-30 gradi) sulla interfalangica prossimale;
esiti di frattura polso sinistro consistenti in riferita dolenza in assenza di deficit funzionale), ha esaminato dettagliatamente le risultanze dell'esame clinico, ha rilevato, condividendo le conclusioni del proprio ausiliare, sostanzialmente coincidenti con quelle del CTU di primo grado, che le infermità, anche valutate nel loro complesso, non riducono a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'assicurato, della cui pregressa attività di muratore danno atto in altra parte della sentenza. Non è, poi, affatto vero che non sia stato tenuto conto del carattere 4 faticoso e usurante del tipo di lavoro proprio del muratore. Il CTU ha espressamente rilevato che, "..pur definendo il tipo di lavoro usurante", la capacità lavorativa del sig. IA non era ridotta ameno di un terzo (v. ultima pagina della relazione di consulenza). Quanto alla mancanza di ulteriori accertamenti strumentali, lamentata nelle note dell'1.10.1997, i giudici di appello hanno rilevato che il CTU aveva preso in esame tutti i referti e le cartelle cliniche acquisiti, compresa quella relativa al ricovero del maggio 1994, correttamente ritenendo non necessari ulteriori accertamenti;
ed hanno altresì osservato che l'appellante avrebbe potuto produrre, ove lo avesse ritenuto opportuno, i risultati di eventuali ulteriori accertamenti. La motivazione è completa e coerente, priva di errori logici o giuridici. La attitudine lavorativa dell'assicurato è valutata dal CTU (capacità di svolgimento, in considerazione dei precedenti lavorativi e del modesto grado di scolarità, di un lavoro esclusivamente di tipo manuale), il quale ha tenuto presente le censure mosse avverso la prima consulenza, le cui conclusioni ha sostanzialmente condiviso a seguito di un esame e una valutazione delle possibilità funzionali dei singoli organi ed apparati molto accurati e completi, escludendo, implicitamente ma chiaramente, che l'attività lavorativa espletata dall'assicurato potesse comportare un anormale aggravamento delle malattie, al di là della normale evoluzione delle stesse e del carattere genericamente usurante del tipo di attività. Generiche ed inammissibili sono, poi, le censure di mancata valutazione di un aggravamento, non meglio specificato, delle patologie, certificato da referti e cartelle cliniche acquisiti al processo, o dell'età avanzata del 5 ENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, IT REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS. O DI TTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ricorrente (età certamente non ignorata né dal CTU né dal Tribunale: cfr. la relazione e pag. 2 della sentenza). Inammissibile è poi anche la censura di mancato accertamento, riguardo alle fratture dell'omero sinistro, se il ricorrente fosse ambidestro o mancino, caratteristiche che neppure si affermano. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2001. Il cons.cons. estensore Il Presidente Branch Phila IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 21 GEN. 2002 IL CANCELLIERE T R O C 6