Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare, in quanto legittimato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale distrettuale è solo il Procuratore della Repubblica presso quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25882 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/05/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo AR - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 806
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33705/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola;
avverso l'ordinanza in data 7.4.2009 del Tribunale di Cosenza, con la quale è stato dichiarata inammissibile l'appello del P.M.;
avverso il provvedimento in data 5.3.2009 del G.I.P. del Tribunale di Paola che aveva respinto la richiesta di convalida di sequestro preventivo emesso nell'ambito delle indagini svolte nei confronti di:
GI CL, n. a Brescia il 16.7.1964, MA NG, n. a Nocera Tirinese il 4.5.1963, ST AT, n. a Ottaviano il 9.10.1966, ST AN, n. a Ottaviano l'1.7.1971, TI ER AR IE RN, n. a Roma il 30.11.1949, TT UR AN, n. a Brescia il 5.5.1960, MO NG, n. a Manerbio il 19.7.1953, GN AR, n. a Brescia il 12.5.1965, indagati dei reati: a) di cui agli artt.110 e 640 bis c.p.; b) di cui agli art. 110 c.p., del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8; c) di cui agli art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; d) di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p.; e) di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p.; f) di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, g) di cui all'art. 416 c.p..
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo AR Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. avverso il provvedimento in data 5.3.2009 del G.I.P. del Tribunale di Paola, con il quale è stata respinta la richiesta di convalida di sequestro preventivo emesso nell'ambito delle indagini a carico di GI CL, MA NG, ST AT, ST AN, TI ER AR IE RN, TT UR AN, MO NG e GN AR per i reati: a) di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p.; b) di cui agli art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e
8; c) di cui agli art. 110 c.p., e D.Lgs n. 74 del 2000, art. 8; d) di cui agli art. 110 e 640 bis c.p.; e) di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p.;
f) di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, g) di cui all'art. 416 c.p.. Il Tribunale della libertà ha osservato che in data 6.4.2009 il G.I.P. del Tribunale di Paola ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni già oggetto della misura non convalidata con la conseguente carenza di interesse della pubblica accusa a coltivare l'impugnazione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce che al proprio Ufficio non risulta che il G.I.P. abbia emesso il provvedimento citato nell'ordinanza impugnata, con il conseguente carattere abnorme della motivazione in base alla quale è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
È stato reiteratameli te affermato da questa Suprema Corte che in materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura, (sez. 3^, 20003747, P.M. in proc. Torresin, RV 215302; sez. 5^, 200211877, P.M. in proc. Romeo ed altri, RV 221037; sez. 3^ 200413969, P.M. in proc. Fabiani, RV 228617; sez. un. 199700023, Bassi ed altri, RV 206658). Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, pertanto, non era legittimato ad impugnare con il ricorso per Cassazione l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Cosenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010