Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., l'inottemperanza all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2013, n. 41445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41445 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1236
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 1598/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AR N. IL 12/09/1972;
avverso la sentenza n. 1194/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 15/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'a.s.r. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15/10/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato DO IO alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., contestato per l'inosservanza un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia e, segnatamente, per la mancata presentazione al Commissariato P.S. di Librino, benché raggiunto dal relativo invito.
La Corte rilevava che l'imputato era stato raggiunto dall'ordine di convocazione presso gli uffici del Commissariato, dovendosi procedere nei suoi confronti alla notificazione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Secondo la Corte, ostavano alla concessione delle attenuanti generiche i numerosi precedenti penali e la negativa personalità, nè l'appellante aveva indicato elementi favorevoli a sostegno della relativa richiesta. La misura della pena era esatta e correttamente determinata e, in considerazione dei plurimi precedenti, non sussistevano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
2. Ricorre per cassazione il difensore di DO IO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste subordinate di concessione delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avendo la Corte territoriale provveduto con clausole di stile. Analogo vizio sussiste con riferimento alla contestazione della contravvenzione in questione, tenuto conto che l'atto che doveva essere notificato all'imputato era un avviso di conclusione delle indagini preliminari, un atto informativo posto a garanzia dell'indagato, che gli doveva essere notificato brevi manu. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La facoltà dell'autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 cod. pen., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Nel caso di specie, alla polizia giudiziaria era stata ordinata dal P.M. la notificazione al DO dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
notifica che avrebbe dovuto essere eseguita con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, previo accesso da parte dell'incaricato nei luoghi indicati dal codice e senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia (per un caso ana.ogo, Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000 - dep. 08/08/2000, Minniello, Rv. 216903).
In effetti la possibilità prevista dal legislatore che determinate notificazioni possano essere affidate alla polizia giudiziaria, anziché all'ufficiale giudiziario, non determina alcuna deroga alle regole dettate dal codice per l'espletamento dell'atto, in particolare a quelle di cui agli artt. 156 e ss. cod. proc. pen.;
cosicché, se l'ufficiale giudiziario non ha il potere di convocare il destinatane dell'atto presso i suoi uffici, allo stesso modo tale potere non può essere riconosciuto alla polizia giudiziaria. In definitiva, l'ordine di presentarsi al Commissariato per ricevere la notifica non può ritenersi "legalmente dato" e la successiva inottemperanza non e, quindi, sanzionata dall'art. 650 cod. pen.. La condotta contestata, pertanto, non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013